Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36969 del 04/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36969 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOUF MANDOUMBE N. IL 03/03/1974
avverso la sentenza n. 6328/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R.G. 50604 / 2012

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la
condanna alla pena, concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti ad
aggravanti e recidiva, di otto mesi di reclusione inflitta all’esito di giudizio abbreviato
dal locale Tribunale al cittadino senegalese Diouf Mandoumbe per i reati, unificati da
continuazione, di resistenza, vendita di capi di abbigliamento con marchi contraffatti e di
guida senza patente. Sentenza appellata unicamente con riguardo al trattamento
sanzionatorio.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione dell’art. 133 c.p. e difetto di motivazione in punto
di eccessiva onerosità della pena inflitta al prevenuto, avendo i giudici di appello omesso
di apprezzare la situazione personale del cittadino straniero e la possibilità di
riconoscere un bilanciamento di prevalenza delle attenuanti generiche non escluso dal
disposto dell’art. 99 co. 4 c.p.p. (stante la natura comune dei reati contestati al ricorrente).
Le doglianze del ricorrente, oltre ad essere generiche (traducendosi in mera
replica dei motivi di appello pur adeguatamente vagliati dai giudici di secondo grado),
sono indeducibili e manifestamente infondate, poiché pertengono ad un profilo, quello
del trattamento sanzionatorio, riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito, che nel caso di specie ha offerto congrua motivazione della pena irrogata al
ricorrente e determinata in misura non particolarmente afflittiva.
Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile, all’inammissibilità
dell’impugnazione seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA