Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36967 del 04/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36967 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANARI ANDREA N. IL 26/08/1970
avverso la sentenza n. 2776/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R.G. 50589/2012

Con atto d’impugnazione del difensore l’imputato Andrea Panari ricorre per
cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova, con la quale -su sua richiesta, cui
ha consentito il p.m.- gli sono state applicate ex art. 444 c.p.p., con le attenuanti generiche
e l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S. ed esclusa la rilevanza della contestata recidiva,
le pene di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati (avvinti
da continuazione) di illecita detenzione per fini di vendita di un quantitativo di
stupefacente del tipo cocaina (pari a p.a. di gr. 1,896) e di porto ingiustificato di oggetto
atto ad offendere nonché la pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda
per il reato di cui all’art. 187 co. 8 del codice della strada.
Il ricorso adduce mancanza di motivazione in punto di riconosciuta responsabilità
dell’imputato, non essendo stati presi in considerazione elementi di prova a lui
favorevoli, non meglio precisati.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità (ai limiti della mancanza di
motivi) e manifesta infondatezza dell’addotta censura.
L’atto di impugnazione, in vero, non specifica in alcun modo le evenienze per cui,
in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale
da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha valutato esclusa dalle risultanze processuali
richiamate in sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA