Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36966 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36966 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEMAS GARCIA RODOLDO LUIS N. IL 04/02/1976
avverso la sentenza n. 5164/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 10/06/2015

L L’ imputato Lemas Garcia Rodolfo Luis ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata (per il reato di concorso in furto
aggravato), deducendo violazione di legge in ordine alla determinazione della pena
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono
privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata, che ha applicato all’imputato la
pena concordata di mesi due di reclusione ed C 200,00 di multa, quaale aumento a titolo di
continuazione della pena già inflitta dal Tribunale di Bologna con sentenza in data 21 gennaio
2010. Ed invero come emerge dalla semplice lettura del dispositivo al Lemas è stata applicata
in aumento la pena concordata così come richiesta in sede di reiterazione dell’istanza di
applicazione e definita la pena complessiva, alla luce di quella già irrogata dalla richiamata
decisione del Tribunale di Bologna.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
A—Ma-e dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
Il Consigliere estensore

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