Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36965 del 04/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36965 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HARACH MOUNIR N. IL 02/09/1971
avverso la sentenza n. 5204/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 50558/ 2012

Con ricorso del difensore è impugnata per cassazione la sentenza del Tribunale
di Genova, con cui -su sua richiesta concordata con il p.m.- è stata applicata ex art. 444
c.p.p. all’imputato cittadino nordafricano Harach Mounir, unificati i reati sotto il
vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva, la pena di cinque mesi di reclusione per i reati di resistenza e
lesioni volontarie a pubblico ufficiale.
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. Il ricorso, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o elementi in
virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza degli elementi
escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare una
diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente
dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA