Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36963 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 36963 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

lj I-4
MRIMATANZA—

sul ricorso proposto da:
ASRI MOUHAMD N. IL 01/04/1979
avverso la sentenza n. 6448/2013 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 10/06/2015

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Monza.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
Il Consigliere estensore

OSSERVA
1. Asri Mouhamd ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di
Monza di cui in epigrafe, con cui, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena
concordata dalle parti, a titolo di continuazione sulla pena a lui inflitta con sentenza del
Tribunale di Monza n. 2088/2013 del 6 giugno 2013, di mesi sei di reclusione ed € 600,00 di
multa, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita
di cocaina
2. Propone ricorso l’imputato, lamentando la violazione dell’art. 444 cod. proc. pen.
3. Le doglianze meramente assertive e prive di qualsiasi specificazione sono manifestamente
infondate.
4. Non di meno, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare di ufficio la non
congruità della pena applicata al prevenuto, in riferimento alle ipotesi di reato in addebito.
Si osserva che l’inammissibilità del ricorso non impedisce a questa Corte regolatrice di
annullare anche senza rinvio la sentenza impugnata, in ragione delle modifiche normative che
sono intervenute dopo il deposito del ricorso. Invero, deve in questa sede ribadirsi che per il
caso di modifiche normative sopravvenute, l’inammissibilità del ricorso non impedisce
l’adozione di una pronuncia di annullamento da parte della Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. VI,
sentenza n. 21982, del 16 maggio 2013, n. 21982, Rv 255674, ove l’inammissibilità del ricorso
non ha impedito l’annullamento della sentenza impugnata, in conseguenza della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma applicata al caso di giudizio).
Tanto chiarito, deve considerarsi che la legge n. 79 del 2014, di conversione del d.l. 20 marzo
2014 n. 36, ha modificato il 5° comma dell’art. 73, fattispecie autonoma di reato, fissando i
limiti edittale da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Nel caso di specie, le modifiche normative ora richiamate incidono significativamente sulla
misura della pena concordata dalle parti, atteso che, ad oggi, il minimo della pena, come
chiarito, risulta pari a mesi sei di reclusione, oltre la multa. Non è chi non veda, allora, che
l’accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice concerne l’applicazione di una pena che
non può ritenersi congrua, rispetto ai fatti per i quali si procede.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, giacché
l’evidenziata incongruità della pena applicata in continuazione ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., rende invalido il patto concluso dalle parti. Deve disporsi la trasmissione degli atti al
Tribunale, perché proceda a nuovo giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito
che, in tali ipotesi, le parti sono reintegrate nella facoltà di rinegoziare l’accordo sulla pena su
altre basi e che, in mancanza, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 246930).

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