Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36962 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36962 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINCIGUERRA GAETANO MARIO N. IL 17/08/1970
avverso la sentenza n. 877/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 10/06/2015

7311/2014
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Lamenta il mancato accoglimento dell’istanza di
patteggiamento basato sulla non ritenuta opportunità di concessione delle attenuanti
generiche, poi concesse all’esito di giudizio abbreviato; il mancato riconoscimento
dell’attenuante del fatto lieve; la mancata esclusione della recidiva.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che la richiesta di patteggiamento
era stata avanzata con riferimento a una pena finale di due anni e otto mesi, mentre
la pena inflitta a seguito del giudizio abbreviato è stata di quattro anni. Il diverso
trattamento sanzionatorio rende del tutto infondata la censura, superata peraltro
dalla richiesta di giudizio abbreviato. Quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi
ex V comma, corretta è la motivazione fornita dalla Corte che ha sottolineato la
mancanza dei presupposti di scarsa offensività della condotta sia per le modalità
dell’azione denotante abitualità sia per la consistenza della droga rinvenuta (186
dosi). Parimenti opportunamente motivato è il giudizio con cui è stata ritenuta
operativa la contestata recidiva,rendendo la relativa statuizione non sindacabile da
parte di questa Corte.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.nn.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 (mille/00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 10.6.2015

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che ha ritenuto Vinciguerra Gaetano Mario responsabile
del reato di cui all’art. 73, co. 1 e 4, dpr 309/90.

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