Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36962 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36962 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIANESE GAETANO N. IL 13/05/1965
avverso la sentenza n. 6031/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 50377/ 2012

L’imputato Gaetano Chianese impugna per cassazione, con atto personale, la
sentenza del Tribunale di Napoli, con cui -su sua richiesta, concordata con il p.m.- gli è
stata applicata ex art. 444 c.p.p. (con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla
contestata recidiva) la pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dal regime
cautelare degli arresti domiciliari (essendo stato sorpreso dai carabinieri operanti al di
fuori della propria abitazione sede esecutiva della misura cautelare domestica).
Con il ricorso si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine
alla riconosciuta sussistenza del reato e all’asserita omessa verifica della configurabilità
di cause di proscioglimento, avendo l’imputato asseritamente agito in difetto di dolo e in
situazione di stato di necessità potenzialmente dotata di efficacia scriminante ai sensi
dell’art. 54 c.p. (grave crisi di astinenza dall’assunzione di droga e necessità di
procurarsi del metadone o sostanza equipollente).
I motivi di censura sono indeducibili e manifestamente infondati, poiché con gli
stessi non si indicano le ragioni in base alle quali, pur a fronte di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato e tale da elidere ogni questione sulla
colpevolezza, ivi inclusa la presenza di supposte cause scriminanti, il giudice di merito
avrebbe dovuto pronunciare una sentenza liberatoria, pur dopo aver rilevato
l’inesistenza di eventuali cause proscioglitive, in palese assenza di concreti profili
giustificativi del contegno del ricorrente ai sensi dell’art. 54 c.p. secondo la rigorosa
interpretazione dello stato di necessità puntualizzata da stabile giurisprudenza di questa
Corte regolatrice.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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