Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36961 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 36961 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
SPINELLI GIULIANO N. IL 28/07/1973
avverso la sentenza n. 161/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 10/06/2015

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto
alla Corte d’appello di L’Aquila. Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di
responsabilità.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
Il Consigliere estensore

OSSERVA
1. Spinelli Giuliano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe
che ha confermato l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73,
comma V, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita e cessione di cocaina
2. Propone ricorso l’imputato, lamentando violazione di legge in ordine all’affermazione di
penale responsabilità.
3. Le doglianze meramente assertive e prive di qualsiasi specificazione sono manifestamente
infondate.
4. Non di meno, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare di ufficio la non
congruità della pena applicata al prevenuto, in riferimento alle ipotesi di reato in addebito.
Si osserva che l’inammissibilità del ricorso non impedisce a questa Corte regolatrice di
annullare anche senza rinvio la sentenza impugnata, in ragione delle modifiche normative che
sono intervenute dopo il deposito del ricorso. Invero, deve in questa sede ribadirsi che per il
caso di modifiche normative sopravvenute, l’inammissibilità del ricorso non impedisce
l’adozione di una pronuncia di annullamento da parte della Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. VI,
sentenza n. 21982, del 16 maggio 2013, n. 21982, Rv 255674, ove l’inammissibilità del ricorso
non ha impedito l’annullamento della sentenza impugnata, in conseguenza della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma applicata al caso di giudizio).
Tanto chiarito, deve considerarsi che la legge n. 79 del 2014, di conversione del d.l. 20 marzo
2014 n. 36, ha modificato il 5 0 comma dell’art. 73, fattispecie autonoma di reato, fissando i
limiti edittale da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Nel caso di specie, le modifiche normative ora richiamate incidono significativamente sulla
misura della pena concordata dalle parti, atteso che, ad oggi, il minimo della pena, come
chiarito, risulta pari a mesi sei di reclusione, oltre la multa.
5. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila della sentenza
impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; quindi, ai sensi
dell’art. 624 cod.proc.pen.,
il capo concernente la penale responsabilità è divenuto
irrevocabile.

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