Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36958 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36958 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MURADOR AROLDO N. IL 28/09/1956
avverso la sentenza n. 238/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;
Data Udienza: 10/06/2015
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Murador Aroldo , ritenuto in primo grado responsabile del reato di guida in
stato di ebbrezza.
2. Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore l’imputato deducendo violazione di
legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che la determinazione della misura della
pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di
merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in
cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa
rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278). La gravata sentenza ha peraltro evidenziato a riguardo come la pena, nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, siano state
quantificate in misura contenuta, discostandosi, ma non di molto, dal minimo edittale e
giustificata in relazione alla non trascurabile entità della condotta.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000= a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
Il Consiglier estensore
OSSERVA