Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36958 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36958 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REICH MAGNUS N. IL 04/02/1969
avverso la sentenza n. 134/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R.G. 50332 / 2012

Con la decisione di cui in epigrafe la Corte di Appello di Trento sezione di Bolzano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano sezione di Merano, che ha condannato
Magnus Reich, concessegli le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla
contestata recidiva reiterata, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di concorso in
resistenza plurima per essersi opposto con violenza, colpendoli con calci, pugni e morsi, ai
carabinieri che nell’esercizio delle funzioni procedevano ad accertamenti nei confronti della
coimputata in ordine ad un furto consumato nella stessa giornata del controllo.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato di
persona, deducendo violazione di legge (art. 89 c.p.) e mancanza ed illogicità di motivazione
in ordine alla confermata sua piena responsabilità, dovendo essergli applicata la diminuente
della seminfermità mentale riveniente dalla sua condizione di etilista cronico e di
emarginazione sociale o comunque -in subordine- l’attenuante della provocazione, essendosi
egli limitato ad intervenire in ausilio della compagna, altresì agendo in stato di legittima
difesa putativa.
L’impugnazione va dichiarata inammissibile per la palese incongruenza di delineati
motivi di censura, non sottacendosene la sostanziale genericità per il loro carattere
aspecifico, siccome riproduttivo dei motivi di appello già valutati e motivatamente disattesi
dalla decisione di secondo grado (trattandosi di tematiche analizzate, per altro, dalla stessa
sentenza di primo grado a fronte delle medesime prospettazioni difensive). Il ricorso espone,
infatti, profili di censura che si inscrivono nella dinamica storica della vicenda di cui si è reso
protagonista l’imputato e che focalizzano aspetti della regiudicanda sottesi ad una
rivisitazione interpretativa dell’azione criminosa, che pone l’accento su un ipotetico stato di
parziale incapacità di intendere e di volere del prevenuto. Eventualità che si profila
manifestamente infondata alla luce del percorso decisorio attraverso il quale la sentenza di
secondo grado ha evidenziato che le alterazioni dovute a volontaria assunzione di alcolici e di
stupefacenti non sono idonee ad elidere la capacità di intendere e di volere. Del tutto
inconferenti appaiono i subordinati motivi di censura rispetto alla semplice dinamica
dell’episodio in cui si è inscritta l’antigiuridica condotta del ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che
stimasi equo fissare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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