Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36957 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 36957 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

r

t.A

sul ricorso proposto da:
RANELI CARMELO N. IL 16/08/1984
avverso la sentenza n. 499/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 10/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 20/11/2013, la corte d’appello di Palermo ha
confermato la condanna di Carmelo Raneli alla pena di giustizia in relazione al reato
di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (eroina), ritenuta di lieve
entità ai sensi dell’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, commesso in Palermo, il
6/12/2010.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
invocando l’attenuazione del trattamento sanzionatorio.

3. La sentenza dev’essere annullata con rinvio.
Osserva il collegio come, nelle more tra la sentenza di appello e la celebrazione
del giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni del quinto comma dell’art.
73, è intervenuta una rilevante modifica legislativa (con la legge 16/5/2014, n. 79),
che ha modificato nel testo del d.P.R. 309 del 1990 il quinto comma del predetto
art. 73, titolo autonomo di reato, prevedendo una nuova cornice edittale (reclusione
da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329).
Ritiene il Collegio che all’applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo l’inammissibilità del ricorso,
trattandosi di questione che dev’essere rilevata d’ufficio

ex art. 609 c.p.p., non

potendo considerarsi preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sez. Un., Sentenza n. 24246 del 25/02/2004,
Chiasserini), atteso che la novella normativa è intervenuta successivamente alla
data di proposizione del presente ricorso, con la conseguente impossibilità di
tenerne conto nella formulazione dei motivi proposti.
S’impone, pertanto, per quanto detto, l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio; ai sensi dell’art. 624 c.p.p.,
il capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente
al trattamento sanzionatorio; rinvia sul punto alla Corte di Appello di Palermo.
Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in
ordine alla affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma il 10/6/2015

Il Consigliere est.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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