Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36957 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36957 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIMA ESTEVES WILKER N. IL 19/04/1987
avverso la sentenza n. 18057/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R.G. 50293 / 2012

Con atto d’impugnazione del difensore l’imputato Lima Esteves Wilker ricorre
per la cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Romyk con la quale -su sua
richiesta, cui ha consentito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con le attenuanti
generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 80 co. 2 L.S., la
pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il delitto di illecita
detenzione per finalità commerciali di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana
per un complessivo peso di circa cinque chilogrammi, idonea alla formazione di 26.281
dosi singole droganti per medio assuntore.
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di riconosciuta
responsabilità dell’imputato, non essendo stati presi in considerazione elementi di prova
favorevoli all’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità (ai limiti della mancanza di
motivi) e manifesta infondatezza dell’addotta censura.
L’atto di impugnazione, in vero, non specifica in alcun modo le evenienze per cui,
in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale
da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha valutato esclusa dalle risultanze processuali
richiamate in sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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