Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36956 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36956 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALATTELLA GIOVANNI N. IL 06/10/1975
OL

avverso la sentenza n. 886/2011 CORTE APPELLO gESIST. di
TARANTO, del 06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 10/06/2015

5575/2014
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda l’accertamento di responsabilità che sarebbe frutto
di una opzione interpretativa priva di prova e pregiudizialmente sfavorevole
all’imputato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve infatti contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a dedurre che gli elementi di prova non
erano sufficienti a sostenere la sua responsabilità senza in alcun modo considerare
l’ampio percorso motivazionale con cui la corte di appello ha indicato gli accertamenti
che avevano portato ad individuare il Palatella quale autore dei fatti addebitatigli
(disponibilità abituale del mezzo che aveva cagionato l’investimento sul quale sono
state trovate tracce riferibili all’investimento) .
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 (mille/00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 10.6.2015

La Corte di Appello di Lecce, sez. di Taranto, con la sentenza in epigrafe indicata,
confermava la pronuncia di primo grado che ha ritenuto PalglEella Giovanni
responsabile dei reati di cui agli artt. 189, co.6 e 7, cds, 116 cds e 334 cod. pen.
condannandolo alla pena di un anno e un mese di reclusione e 2300,00 euro di
multa.

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