Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36956 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36956 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOLA FATION N. IL 06/03/1986
avverso la sentenza n. 3673/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
09/11/242
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 04/07/2013
R. G. 50268/2012
L’imputato cittadino albanese Fation Tola impugna per cassazione, per mezzo
del difensore, la sentenza del Tribunale di Brescia, con cui -su sua richiesta, concordata
con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con l’attenuante di cui all’art. 73 co. 5
L.S. ed esclusa la rilevanza della recidiva, la pena di nove mesi di reclusione ed euro
3.000,00 di multa per il reato di detenzione e vendita illecite continuate (due episodi) di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
alla mancata verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
suscettibili di essere apprezzate in favore dell’imputato.
Le delineate generiche censure sono indeducibili e palesemente infondate, perché
le stesse non indicano alcuna concreta ragione per cui -a fronte di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato ed implicante rinuncia a questioni sulla
colpevolezza- il decidente giudice di merito avrebbe dovuto giungere a una diversa
conclusione liberatoria, pur avendo previamente vagliato l’insussistenza di situazioni
riconducibili nell’area dell’art. 129 c.p.p. alla stregua delle unisignificanti emergenze
processuali (avvenuto arresto dell’imputato in flagranza di reato).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione della
natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4 luglio 2013
Motivi della decisione