Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36955 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36955 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONASORTA ANTONIO N. IL 17/11/1971
avverso l’ordinanza n. 900/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 20/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. ADET TONI NOVIK;
lett&sentite le conclusioni del PG Dott. s
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cA.A,

Data Udienza: 14/07/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 agosto 2014, il Tribunale di Reggio Calabria,
investito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento
emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con cui veniva applicata la misura della
custodia in carcere nei confronti di Antonio Bonasorta in ordine ai reati così
elencati: d) p. e p. dagli artt. 81, cpv., 110 c.p. 10, 12 e 14 L. 497/74, 7 L.
203/91 per avere in concorso con altri (Belfiore Giuseppe, Belfiore Marino,
Modaffari Francesco, Modaffari Massimo, Amato Cosimo, Bagalà Vincenzo,

indefinito di silenziatori e 4 parti di arma comune da sparo (canne per pistola),
con l’aggravante di avere commesso il reato al fine di favorire la cosca Molè; e),
f) riciclaggio di due escavatori, con l’aggravante di avere commesso i reati per
acquisire il denaro per poter acquistare illecitamente armi dalla Slovacchia ed
importarle clandestinamente in Italia, al fine di rivenderle; g) partecipazione
(unitamente a Orlikova Katarina, Orlik Peter, Amato Cosimo, Belfiore Marino,
Belfiore Giuseppe) ad una associazione per delinquere finalizzata all’acquisto
delle armi, anche inertizzate, di cui sopra al fine di introdurle in Italia e
rivenderle, con l’aggravante di avere commesso il reato al fine di favorire la
cosca Molè; h) p. e p. dagli artt. 56, 81, cpv., 110 c.p. 10, 12 e 14 L. 497/74,
7 L. 203/91 per aver tentato di acquistare armi lunghe provenienti dalla
Slovacchia, rifornendosi del denaro necessario all’acquisto tramite i reati di cui
sub e) – f), predisponendo un mezzo munito di doppiofondo per l’occultamento
durante il trasporto delle armi, al fine di introdurle nello Stato e rivenderle
dopo la modifica.

2. Il riesame, dopo ampia illustrazione sulla natura e pericolosità della
cosca Mole’, della sua operatività e della sua riorganizzazione ed espansione,
come evidenziata nelle numerose sentenze definitive, che richiamava (Porto,
Tempo, Cent’anni Di Storia, Maestro), passava ad esaminare la posizione del
ricorrente.
2.1. Per quanto riguardava il primo capo d’imputazione, il tribunale del
riesame dettagliava i rapporti tra il ricorrente e Belfiore Giuseppe, detto “Mastro
Pino”, avente un ruolo centrale nel traffico delle armi e dotato di particolare
capacità tecnica nella realizzazione di silenziatori. Riportando le conversazioni
intercettate nel 2012 (11 gennaio, 12 gennaio, 26 gennaio, 6 febbraio, 7
febbraio, 8 e 9 febbraio) relative alla costruzione dei silenziatori e alla loro finale
consegna il 9 febbraio presso l’officina di Belfiore a Modaffari Francesco, cui
venivano sequestrati poco dopo, il tribunale del riesame riteneva certi il
coinvolgimento di Bonasorta e la sua consapevolezza in ordine alla tipologia

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Cicciari Gaetano) illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un numero

delle lavorazioni in corso nell’officina. Sussisteva l’aggravante contestata in
relazione alla disponibilità di armi, anche da guerra, della cosca.
2.2. Le intercettazioni ambientali all’interno dell’officina, davano anche
conto del coinvolgimento di Bonasorta in una autonoma associazione diretta
all’importazione di armi lunghe dalla Slovacchia, avvalendosi del locale appoggio
in tale Stato del fratello della moglie. Secondo un iniziale progetto, le armi
sarebbero state introdotte in Italia occultate in una macchina trasportata su
camion. Gli acquisti avrebbero riguardato anche armi inerti che sarebbe stato

era ricavato dal riciclaggio di due escavatori rubati e rivenduti a terzi. Il 7 marzo
del 2012 Bonasorta, insieme a tale Amato, intraprendevano il viaggio per la
Slovacchia finalizzato all’acquisto delle armi. Il 15 marzo 2012, i due
rientravano e dalle conversazioni intercettate, nonché dalle immagini registrate
con il telefono cellulare, si apprendeva che la trasferta si era conclusa
positivamente; i colloqui riguardavano le modalità per rendere funzionanti le
armi inertizzate. Il tribunale del riesame rilevava che gli atti posti in essere
superavano la soglia della mera ideazione ed erano qualificabili come tentativo.
Anche per questo reato sussisteva l’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del
1991, in quanto le armi erano funzionali alla riorganizzazione della cosca, e tale
convincimento era supportato dall’arresto avvenuto il 29 marzo 2014 di Marino
Belfiore, cui era stato sequestrato un arsenale trasportato in macchina.
2.3. In merito alle esigenze cautelari, il riesame evidenziava la gravità dei
reati e la pericolosità sociale dell’indagato che rendevano concreto ed attuale il
pericolo che in libertà egli potesse commettere ulteriori reati della stessa specie
di quelli per cui si procedeva.

3. Avverso questa ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento.
3.1. Con il primo motivo per il reato sub d) il difensore deduce la violazione
dell’art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 273 c.p.p. In particolare, afferma
che dai passaggi della motivazione relativi all’accesso nell’officina di Belfiore del
2 gennaio 2012 di Modaffari, accompagnato da Bonasorta, non si comprendeva
se il ricorrente fosse stato al corrente dell’oggetto della visita, né se avesse
assistito all’incontro. Peraltro, l’incontro era antecedente di un mese alla
intercettazione dei colloqui in cui si era parlato della realizzazione delle parti di
armi. Rileva come la mera connivenza non dia luogo al concorso di persone nel
reato.
3.2. In relazione al capo h) il ricorrente denuncia violazione di legge,
escludendo che siano stati posti in essere atti univoci e idonei alla realizzazione
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compito di Belfiore rendere poi operative. Il denaro necessario per l’operazione

del reato. Non vi erano elementi per ritenere che fosse stato attrezzato un
camion con doppiofondo ed, al contrario, il 15 marzo 2012, mentre si trovava
alla guida di un camion acquistato in Slovacchia, Bonasorta era stato controllato
dai carabinieri della compagnia di Tarvisio; il mezzo era stato approfonditamente
perquisito senza rinvenire alcunchè. Rileva che il tribunale del riesame aveva
respinto l’eccezione difensiva sul punto osservando che proprio il mancato
rinvenimento del doppiofondo aveva indotto il pubblico ministero a contestare il
reato nella forma tentata. In realtà, ad avviso della difesa, per contestare il

3.3. Con il terzo motivo il difensore eccepisce la violazione dell’art. 606 lett.
b) in relazione alla contestazione elevata nel capo g), ritenendo assenti i
caratteri costitutivi del reato associativo, in mancanza di un vasto programma
per la commissione di una serie indeterminata di delitti e di una efficiente
struttura organizzativa.
3.4. Con il quarto motivo viene dedotta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione all’art. 273 del codice di rito e al riconoscimento
dell’aggravante di cui all’art. 7 L.152/91, nei termini indicati dal riesame. Il vizio
di motivazione, secondo il ricorrente, è evidenziato nella forzatura logica
sottostante il rinvenimento delle armi in possesso di Belfiore Marino, da cui si è
desunto che erano destinate ad organizzazioni mafiose operanti nel territorio,
senza spiegare le ragioni per cui era da escludere che le armi trasportate fossero
destinate ad altri trafficanti o che fossero finalizzate ad una vendita a più
acquirenti; ovvero che Belfiore stesse solo mutando il luogo di custodia. In
relazione al profilo riguardante la violazione di legge, nella motivazione del
provvedimento restrittivo mancava la prova della consapevolezza di Bonasorta
che le parti di armi fossero destinate alla cosca mafiosa.
3.5. Infine, ritenendo assorbenti i rilievi sui vizi logici della motivazione, il
ricorrente censura le argomentazioni in tema delle esigenze cautelari, sviluppate
nell’ordinanza impugnata in relazione alla gravità dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in relazione ai motivi sub 3.4. e 3.5.
Il primo motivo di ricorso é infondato e va respinto. Il tema dei gravi indizi
di colpevolezza è stato affrontato e risolto dal Tribunale del riesame con
motivazione logica e aderente ai dati processuali. Questa Corte (Sez. V,
5/6/2012, n. 36079 Sez. 2, Sentenza n. 56 del 4/1/2012) ha avuto modo di
chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che
serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza
finale. Al fine dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque
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tentativo sarebbe stato necessario rinvenire le armi nel doppiofondo.

elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla
responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi
non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di
merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l’art. 273,
comma 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, cod. proc.
pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità,
richiede la precisione e concordanza degli indizi).
Deve ribadirsi, in adesione a quanto affermato nella sentenza n. 37878 sez.

compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione
può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza,
completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure
che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal
giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è, inoltre, osservato
che, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso
per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del
riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di
legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che
ad esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica
dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre,
Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001;
Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012),
senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle
indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De
Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998,
Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000,
Alberti, Rv. 215331).
Nel caso in esame, sulla base delle informazioni disponibili, deve riscontrarsi
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di questi principi
ricostruendo il fatto in maniera logica e aderente alle emergenze probatorie,

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IV, emessa il 6/7/2007, che la valutazione del peso probatorio degli indizi è

attribuendo valenza ad elementi processualmente accertati. Come si desume
dall’ordinanza impugnata, la posizione di Bonasorta è stata attentamente
valutata alle pag. 16 – 30 in cui sono stati valorizzati gli specifici elementi
consistenti nell’esito delle intercettazioni ambientali, nelle osservazioni degli
operanti e nel successivo sequestro.
In particolare, il coinvolgimento di costui nella cessione dei silenziatori e
delle canne di pistola a Modaffari trova adeguato supporto probatorio nelle
intercettazioni del 6/2, 8/2 (in quest’ultima il discorso è univoco e coinvolge

silenziatori, presente Bonasorta), cui si collegano logicamente e
cronologicamente l’accesso di Modaffari nell’officina di Belfiore e la ricezione di
un involucro, contenente appunto i silenziatori e le canne per arma da fuoco.
Nessuna violazione di legge inficia il ragionamento del riesame che, in una
valutazione diacronica degli eventi ha desunto la partecipazione con piena
consapevolezza nella cessione a Modaffari di quanto è stato trovato in possesso.

2. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente
riguardando lo stesso fatto storico, ovverosia l’acquisto in Slovacchia di armi da
introdurre in Italia. Anche questi reati trovano pieno riscontro nelle
intercettazioni richiamate dal riesame. Risulta così che Bonasorta, ed i soggetti
indicati nell’imputazione, avevano progettato e posto in essere (con condotta
rimasta allo stadio di tentativo) l’introduzione a fine di vendita di armi, anche
inertizzate, dalla Slovacchia, avvalendosi dell’aiuto di soggetti che si trovavano in
tale Stato; le armi sarebbero state rese efficienti da Belfiore Giuseppe,
certamente in possesso delle capacità tecniche (come emerso in occasione della
vicenda relativa ai silenziatori e alle canne per pistola)
La realizzazione di questo reato si è dipanata attraverso un complesso
percorso che ha visto:
– il furto di escavatori, e la loro successiva rivendita, al fine di procurarsi il
denaro necessario per l’acquisto delle armi;
– la falsificazione dei documenti dei mezzi rubati;
– la ricerca dei contatti in Slovacchia e la predisposizione del mezzo per il
trasporto;
– la disponibilità di una struttura preposta alla modifica delle armi per
renderle efficienti.
Non merita censura la valutazione del riesame che ha ritenuto essersi
costituito un vero e proprio gruppo dedito al traffico di armi inertizzate, con la
programmazione di un’attività che doveva essere prolungata nel tempo, dotata
di mezzi e strumenti economici. In tema di associazione a delinquere, infatti, la
5

Belfiore, Bonasorta e Modaffari) e 9/2 (confezionamento e imbustamento dei

prova, mancando di norma un atto costitutivo, ben può essere desunta, in via
indiretta, da “facta concludentia”, nei quali assumono certamente particolare
valenza i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in
cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l’esistenza
di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta
esecuzione dei singoli delitti-scopo.
È quanto ha fatto il Tribunale del riesame, che dal numero delle persone
coinvolte, dalla sintonia tra le medesime, dai mezzi adoperati e dalla struttura a

persone, dislocate tra Gioia Tauro e la Slovacchia, le quali agivano in sinergia tra
loro certamente per ideare e attuare singole operazioni delittuose, ma con la
piena consapevolezza di fare parte, sia pure con ruoli diversi, di un sodalizio che
si era dato come programma la commissione di un numero indeterminato di reati
in materia di importazione di armi, quale stabile e costante fonte di utili, e che si
atteggiava quale entità autonoma e distinta rispetto al concorso di persone nei
singoli reati-fine.
Infondato è anche il motivo con cui si afferma che le condotte poste in
essere non abbiano raggiunto la soglia del tentativo punibile fermandosi a quella
degli atti preparatori.
L’impugnata ordinanza motiva adeguatamente circa la serietà degli accordi
intercorsi tra di essi e con i referenti in Slovacchia e come le armi fossero
effettivamente disponibili, richiamando anche le foto di quelle da trattare
scattate con il cellulare. Di tal che si è fuori da semplici “armi parlate”, in quanto
le circostanze del caso concreto indicano che la condotta era prossima alla
realizzazione dell’evento (dalla conversazione riportata a pag. 54 si evince che le
armi erano state visionate e testate). Occorre ricordare che il concetto di
idoneità si correla allo sviluppo della condotta criminosa e va ravvisato ogni qual
volta l’iter criminis si sia caratterizzato per serietà, determinatezza dell’oggetto e
precisione degli accordi rendendo evidente la concretezza dell’accordo illecito. Ai
fini della punibilità del tentativo rileva l’idoneità causale degli atti compiuti al
conseguimento dell’obiettivo delittuoso nonché l’univocità della loro destinazione,
da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed
alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti
preparatori ed atti esecutivi. Anche un cd. “atto preparatorio” può infatti
integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo
non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità,
sulla base di una valutazione per l’appunto ex ante e in relazione alle circostanze
del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente
diretto (ex multis, Sez. 5, n. 36422 del 17 maggio 2011, Bellone e altri, Rv.
6

disposizione ha desunto l’esistenza di un vincolo permanente tra almeno 6

250932; Sez. 2, n. 41649 del 5 novembre 2010, Pg in proc. Vingiani e altri, Rv.
248829)
La sentenza impugnata dimostra dì aver fatto buon governo di questi
principi e corretta risulta la qualificazione giuridica attribuita dal riesame ai fatti
contestati nel caso di specie.
Né, come assume il ricorrente, può assumere valore esimente la circostanza
che durante la via del ritorno il camion procurato da Bonasorta fu perquisito e
non fu rinvenuto un doppio fondo. Trattasi in realtà di un dato neutro in quanto,

ricerca di stupefacenti e non alla presenza di doppio fondo. Nulla esclude che
l’intercapedine sarebbe stata creata successivamente, laddove l’idoneità e
univocità degli atti si correla alle condotte poste in essere.

3. Fondato è il motivo che riguarda, invece, il profilo giuridico della
configurabilità, nel caso di specie, dell’aggravante della finalità mafiosa. Come
emerge dalla narrativa, la fattispecie per la quale è stato emesso il titolo
custodiale a carico dell’indagato risiede nell’essere stato il reato commesso per
favorire la Yidrina Molè di Gioia Tauro.
A giustificazione dell’applicazione dell’aggravante il riesame fa leva sul
contesto in cui è avvenuto il sequestro di armi a Belfiore Marino, fra cui indica i
collegamenti tra il padre, Giuseppe, con Cicciari Gaetano, ( si legge “vedi
emergenze di cui al capo C”) procacciatore di armi per conto di Molè che, nella
fase della riorganizzazione, necessitava di armi da fuoco. Aggiunge poi il riesame
che la disponibilità di armi non aveva spiegazione alternativa e richiama a
sostegno la vicinanza di Bonasorta ai Piromalli e a Molè attraverso Cicciari.
Senonchè una siffatta argomentazione è per certo verso apodittica per altro
congetturale. Dal corpo dell’ordinanza non si ricava quali siano i collegamenti di
Bonasorta con Piromalli; né è riportata la contestazione di cui al capo C), che
comunque attiene ad un reato in fase di accertamento. Inoltre, sotto il profilo
della logicità pare arduo accomunare in una visione unitaria fatti temporalmente
distanti: i fatti di cui alla presente ordinanza sono del 2012; il sequestro a
Belfiore Marino del 2014. Peraltro, alla pag. 33 dell’ordinanza è riportata
un’intercettazione da cui si evince che le armi non erano destinate a acquirenti
già individuati, leggendosi che “c’è un giro enorme”. È ovvio quindi che le armi
fossero destinate a soggetti di una certa levatura criminale, ma gli elementi
indicati non sono affatto sufficienti a provare che il ricorrente commettesse il
reato “per favorire la ‘ndrina Molè di Gioia Tauro”. Ad avviso del Collegio, La
configurabilità dell’aggravante richiede l’ oggettiva finalizzazione della condotta
all’agevolazione, oltre alla dimensione soggettiva dell’autore, richiedendo il dolo

7

come lo stesso ricorrente riconosce, il controllo dei Carabinieri era diretto alla


specifico di agevolare l’associazione mafiosa, in modo che la condotta sia diretta
a ledere l’ulteriore interesse protetto dall’aggravante (così, Cass. sez. 6, n.
11008 del 07/02/2001, Rv. 218783). La finalità di favorire l’associazione deve
essere l’obiettivo “diretto” della condotta, diversamente configurandosi un
automatismo applicativo dell’aggravante, che troverebbe spazio in ogni ipotesi di
condotta illecita che possa risolversi comunque in favore di un sodalizio mafioso.
Sul punto la motivazione addotta nell’ordinanza impugnata è carente, non
spiegando quali sono i collegamenti tra Bonasorta e la cosca Molè e da quali

a favorirne l’attività criminale. Così come arbitraria appare l’osservazione che
non vi è una spiegazione alternativa, dal momento che questa, al postutto,
andrebbe comunque limitata al sequestro operato a Belfiore Marino due anni
dopo.

3. L’ordinanza va quindi annullata limitatamente all’aggravante dell’art. 7
cit. con rinvio per nuovo esame sul punto, che tenga conto dei rilievi sopra
svolti. In sede di rinvio, pertanto, il Tribunale dovrà evidenziare elementi più
significativi – se esistenti – che indichino, nell’ottica della contestazione,
l’esistenza di legami effettivi e di interesse tra l’odierno ricorrente e la ‘ndrina
Molè di Gioia Tauro. L’annullamento ha incidenza anche sulle esigenze cautelari
la cui gravità è stata apprezzata anche in relazione alla destinazione delle armi a
far fronte alle esigenze di armamento di una cosca di ‘ndrangheta.

E’ necessario

quindi che, all’esito, sia formulato un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari.
Restano assorbiti i rilievi in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari ed alla
scelta della misura.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 7
D.L. 152/1991 ed alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al
Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone trasmettersi, a
cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario, ai sensi dell’articolo 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

elementi si ricava che egli avesse la consapevolezza che le armi erano destinate

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