Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36955 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36955 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEN JAMES N. IL 02/01/1984
avverso la sentenza n. 15735/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 50202/2012

L’imputato cittadino gabonese James Sen impugna per cassazione, con atto
personale, la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Torino, con cui -su sua richiesta,
concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con l’attenuante di cui
all’art. 73 co. 5 L.S., la pena di un anno di reclusione ed euro 2.600,00 di multa per il
reato di detenzione e vendita illecite continuate di sostanza stupefacente del tipo
cocaina.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
alla mancata verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
suscettibili di essere apprezzate in favore dell’imputato.
Le delineate generiche censure sono indeducibili e palesemente infondate, perché
le stesse non indicano alcuna concreta ragione per cui -a fronte di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato ed implicante rinuncia a questioni sulla
colpevolezza- il decidente giudice di merito avrebbe dovuto giungere a una diversa
conclusione liberatoria, pur avendo previamente vagliato l’insussistenza di situazioni
riconducibili nell’area dell’art. 129 c.p.p. alla stregua delle univoche emergenze
processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione della
natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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