Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36954 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36954 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPODIECI EMANUELE N. IL 16/12/1979
avverso la sentenza n. 10262/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORINO, del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 50199/2012

L’imputato Emanuele Capodieci impugna per cassazione, con il ministero del
difensore, la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Torino, con cui -su sua richiesta,
concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con l’attenuante di cui
all’art. 73 co. 5 L.S. e le attenuanti generiche, la pena di due anni di reclusione ed euro
1.350,00 di multa per il reato di concorso in detenzione illecita per fini commerciali di
un chilo circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed altresì in illecita
coltivazione di piante di canapa indiana.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
alla mancata verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
suscettibili di essere apprezzate in favore dell’imputato, ed in relazione -in subordinealla asserita eccessività della pena applicata.
Le delineate generiche censure sono indeducibili e palesemente infondate, perché
le stesse non indicano alcuna concreta ragione per cui -a fronte di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato ed implicante rinuncia a questioni sulla
colpevolezza- il decidente giudice di merito avrebbe dovuto giungere a una diversa
conclusione liberatoria, pur avendo previamente vagliato l’insussistenza di situazioni
riconducibili nell’area dell’art. 129 c.p.p. alla stregua delle unisignificanti emergenze
processuali. La pena applicata, conforme all’accordo intervenuto tra le parti processuali
e certamente non illegale, non è suscettibile di postuma rivisitazione nell’odierna sede.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione della
natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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