Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36952 del 03/10/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36952 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERPA LIVIO, nato il 23/09/1967
avverso l’ordinanza n. 1428/2013 TRIBUNALE LIBERTÀ di
CATANZARO del 30/01/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Oscar
Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. Sabrina Mannarino, che ha
chiesto l’accoglimento dei motivi del ricorso.

Data Udienza: 03/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’ambito di un procedimento penale concernente l’attuale operatività,
nel territorio di Paola e comuni limitrofi, di numerose associazioni di stampo
mafioso è stata emessa nei confronti di Serpa Livio la misura cautelare della
custodia in carcere dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 16
marzo 2012, perché ritenuto gravemente indiziato per il reato di partecipazione

Besaldo (capo 6), e per i reati di omicidio di Martello Luciano (capo 21), tentato
omicidio di Ditto Gennaro (capo 22), omicidio di Siciliano Rolando (capo 23) ed
estorsione in danno di Ferrise Luigi (capo 25), aggravati dalla circostanza di cui
all’art. 7 legge n. 203 del 1991.
L’accusa era fondata sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia,
sugli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali e sulle osservazioni e
indagini di polizia giudiziaria. Il motivo degli omicidi e del tentato omicidio era
rinvenuto nella reazione all’omicidio di Serpa Pietro, fratello dell’indagato, a
opera della cosca avversaria.

2. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice distrettuale del riesame,
con ordinanza del 19 aprile 2012 ha confermato l’indicata misura cautelare in
relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione (di cui
ai capi rispettivi 6 e 25), mentre ha ritenuto insufficienti gli indizi per mantenere
lo stato di custodia in carcere del Serpa in relazione alle accuse di omicidio (capi
21 e 23) e di tentato omicidio (capo 22).

3. Questa Corte – quinta sezione penale, con sentenza del 7 novembre
2012, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro, ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai
capi 21, 22 e 23, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

4. Con ordinanza del 29 agosto 2013, il Tribunale di Catanzaro, sempre
costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio ha
annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 6 aprile 2012
limitatamente ai reati di cui ai capi 22) e 23), relativi agli addebiti di omicidio
tentato, confermandola in relazione ai capi residui.

5. Questa sezione, con sentenza del 6 novembre 2013, su ricorso della
difesa, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso limitatamente ai capi 22) e 23) per

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ad associazione mafiosa quale appartenente alla cosca Serpa-Bruni-Tundis-

carenza di interesse del ricorrente a dolersi della relativa pronuncia favorevole, e
ha annullato di nuovo l’ordinanza impugnata con riferimento ai capi 6), 21) e
25) per omesso avviso dell’udienza camerale di trattazione del riesame al
difensore di fiducia dell’indagato, avv. Sabrina Mannarino.

6. Il Tribunale di Catanzaro, come sopra costituito, con ordinanza del 30
gennaio 2014, depositata il 5 marzo 2014, ha rigettato la richiesta di riesame,
confermando l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con riferimento ai capi

6.1. Il Tribunale faceva integrale richiamo, nell’analisi della vicenda
cautelare, all’ampia descrizione contenuta nell’ordinanza genetica e nella
prodromica richiesta del Pubblico Ministero; riprendeva quanto già rappresentato
in termini generali nelle precedenti ordinanze; ripercorreva la illustrazione dei
criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e ne
condivideva la valutazione degli apporti conoscitivi; illustrava l’attività di
intercettazione telefonica e ambientale svolta e rimarcava l’attendibilità delle sue
risultanze, costituenti supporto autosufficiente di gravità indiziaria o riscontro
obiettivo alle chiamate in reità o correità dei collaboratori; richiamava l’esito
delle investigazioni svolte dal ROS – Sezione anticrinnine di Catanzaro quanto alle
operate ricostruzioni di numerosi omicidi di mafia verificatisi tra il 1979 e il 2008
nella provincia cosentina e alla composizione e ricomposizione di diverse
compagini associative con tratti tipici di mafiosità; si soffermava sulla disamina
degli elementi caratterizzanti la fattispecie associativa prevista dall’art. 416-bis
cod. pen., e apprezzava l’operatività nel territorio di Paola e comuni limitrofi di
numerose associazioni di stampo mafioso, tra le quali la cosca Serpa-BruniTundis-Besaldo.
6.2. Nell’ambito del descritto contesto associativo era chiaramente
delineato, secondo il Tribunale, il nucleo essenziale del reato di cui al capo 6),
ascritto all’indagato, per la sussistenza di elementi indiziari gravi della
prestazione da parte sua di un effettivo contributo volto al mantenimento in vita
della indicata compagine associativa e al conseguimento dei suoi scopi criminali.
6.2.1. Tali elementi erano tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia Bruno Adamo e Serpa Ulisse.
Bruno Adamo aveva indicato l’indagato, appartenente all’omonima
consorteria, come uno dei soggetti la cui eliminazione era stata a lui
commissionata da diversi esponenti della cosca rivale degli Scofano-Martello-La
Rosa, che mirava a imporre la propria egemonia nella zona di Paola.
Serpa Ulisse, che faceva parte della medesima associazione a delinquere,
aveva confermato le dichiarazioni del primo collaboratore; aveva riferito in
ordine al forte legame non solo familiare ma anche delinquenziale tra l’indagato,

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6), 21) e 25).

che era suo cugino, la di lui sorella Nella, e il fratello di entrambi, Serpa Pietro,
indicato come boss storico del gruppo, con il quale -nonostante fosse detenuto
da tempo o comunque lontano dalla Calabria- mantenevano fitti contatti, tanto
da recarsi a trovarlo anche in Sardegna; aveva aggiunto il forte desiderio di
vendetta, maturato nell’indagato e nella sorella Nella dopo l’omicidio di Serpa
Pietro, verificatosi il 27 maggio 2003, nei confronti di esponenti della cosca rivale
degli Scofano-Martello-La Rosa, ritenuti mandanti e autori; aveva parlato della
pianificazione, operata dai fratelli Serpa con esso collaboratore, loro cugino, e

palermitano Crivello Valerio Salvatore, ritenuto, insieme a Ditto Gennaro e a
Siciliano Rolando, esecutore materiale dell’omicidio di Serpa Pietro, il cui
mandante era Martello Luciano; aveva esposto nel dettaglio le fasi
immediatamente antecedenti il pianificato omicidio del Crivello e le circostanze
del suo recesso dall’intento criminoso, tanto da essere stato ripreso duramente
anche da parte dell’indagato; aveva anche aggiunto che l’indagato, dopo
l’omicidio di Maiorana Antonio, ucciso per sbaglio dal killer incaricato di eliminare
Serpa Giuliano, circolava armato temendo di essere vittima di attentati da parte
della cosca avversaria.
6.2.2. Le propalazioni dei collaboratori erano ritenute intrinsecamente
attendibili per essere dotate dei caratteri di chiarezza, precisione, puntualità,
costanza, specificità e spontaneità, ritenuti dalla giurisprudenza di questa Corte
sicuri indici di genuinità e affidabilità.
Sul piano oggettivo, inoltre le dichiarazioni del collaboratore Serpa avevano
trovato plurimi riscontri oggettivi, che erano singolarmente e specificamente
descritti nell’ordinanza.
6.2.3. Gli elementi tratti da dette risultanze, reciprocamente e
organicamente coordinati, erano, secondo il Tribunale, idonei a far ritenere
integrato un quadro di gravità indiziarla circa la costante adesione dell’indagato
all’organismo delinquenziale di cui al capo 6) e la sua fattiva collaborazione al
raggiungimento degli scopi dallo stesso perseguiti, rimarcandosi che i dati
investigativi descritti rientravano nel concetto di riscontro individualizzante
poiché dimostrativi della compatibilità, nel loro nucleo essenziale, degli apporti
dichiarativi circa la vicinanza, la disponibilità e il concreto apporto partecipativo
offerto dall’indagato al gruppo criminale.
6.3. Quanto alla estorsione in danno di Ferrise Luigi, contestata al capo 25),
gli elementi indiziari erano tratti dalle dichiarazioni della persona offesa, che,
dopo aver parlato di una vicenda estorsiva subita a opera di Serpa Giuliano,
Serpa Ulisse e Gravina Giancarlo, aveva denunciato la condotta tenuta nel
giugno 2005 dall’indagato, che, presentatosi come membro dell’omonima
famiglia, dopo che la società Ecotec di cui era amministratore, aveva avuto
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con Bruni Michele, esponente della collegata cosca cosentina, dell’omicidio del

l’appalto del servizio di pulizia presso l’ASL di Paola, aveva detto di essere stato
il referente della precedente ditta appaltatrice e che doveva continuare a esserlo
con la nuova, imponendogli -dopo il suo rifiuto di assumere tale Signorelli
Alessandro- di far lavorare un suo parente, che era stato effettivamente assunto
per le sue continue insistenze, anche se non esplicitamente intimidatorie.
Tali dichiarazioni erano ritenute fornite dei caratteri individuati da questa
Corte quali indici sicuri di genuinità e affidabilità della testimonianza, già
riscontrati processualmente dalla condanna definitiva di Serpa Giuliano, Serpa

fondavano anche la conferma delle contestate modalità mafiose del compimento
dell’illecito e la circostanza aggravante tipizzata dall’art. 7 legge n. 203 del 1991.
6.4. Quanto all’omicidio di Martello Luciano, contestato al capo 21), la
gravità indiziaria si fondava, innanzitutto, sulle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Serpa Ulisse, che aveva affermato che anche l’indagato, come la sorella
Nella, gli aveva chiesto aiuto per uccidere i responsabili dell’omicidio del fratello
Pietro, e, inoltre, sul riscontro estrinseco e in termini individualizzanti di dette
dichiarazioni, costituito dalle dichiarazioni di Bruni Gennaro del 4 aprile 2012 e
del 24 maggio 2012, sopravvenute alla prima decisione del Tribunale.
Bruni aveva, in particolare, riferito il 4 aprile 2012 che, dopo aver
partecipato alle fasi preparatorie dell’agguato ai danni di Martello Luciano,
individuato dai membri della sua consorteria come mandante dell’omicidio di
Serpa Pietro, si era recato in compagnia di tre persone armate, a bordo di
un’autovettura rubata, a casa dell’indagato, ove era presente anche la sorella
Nella. Entrati in casa, l’indagato e la sorella si erano appartati in una stanza con
Bruni Luca, facente parte del commando, e subito dopo il gruppo era partito per
compiere l’omicidio. Il giorno successivo Bruni Gennaro, insieme a Umile Miceli,
aveva prelevato armi e i tre componenti del commando e si era recato nella casa
dell’indagato e della sorella, che erano a conoscenza dell’azione delittuosa, e lì gli
esecutori dell’omicidio si erano lavati e cambiati, facendo poi ritorno a Cosenza.
Lo stesso collaboratore il 24 maggio 2012 aveva ulteriormente chiarito che,
quando era andato nell’abitazione dei fratelli Serpa insieme ai tre futuri esecutori
materiali dell’omicidio, i medesimi avevano estratto da un sacco le armi già
portate nell’appartamento; quando era pervenuta al suo telefono cellulare la
chiamata di Poddighe Fabrizio, che gli aveva comunicato la presenza della
vittima designata presso il bar-pizzeria “Luigino”, erano presenti gli esecutori
materiali, l’indagato e la sorella; l’indagato aveva indicato agli altri ove era il
locale, nelle cui adiacenze poi vi è stato l’agguato mortale.
Tali dichiarazioni, intrinsecamente attendibili e fra loro sovrapponibili con
particolare riferimento alla volontà dell’indagato di eliminare Martello Luciano
perché ritenuto mandante dell’omicidio del fratello Pietro, si riscontavano
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Ulisse e Gravina Giancarlo per la prima descritta fattispecie estorsiva, e

reciprocamente e sorreggevano la prognosi di penale responsabilità dell’indagato
per il contestato omicidio con le ascritte modalità mafiose e con l’aggravante di
cui all’art. 7 legge n. 203 de11991.
6.5. Le esigenze cautelari trovavano fondamento nell’elevatissimo pericolo di
recidivanza delittuosa tratto dal grave quadro indiziario, dall’attualità della
condotta associativa e dalla gravità delle azioni delittuose, che, quanto alla
fattispecie associativa contestata, si sovrapponeva anche alla presunzione di
pericolosità sociale, posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile con

l’organizzazione criminosa, nella specie non provata.

7. Avverso detta ordinanza, reiettiva della richiesta di riesame, ricorre per
cassazione, per mezzo del suo difensore, Serpa Livio, che ne chiede
l’annullamento sulla base di due motivi.
7.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 273,
comma 1-bis, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonché degli att. 61,
comma 1, n. 1 e 2, 81 cpv., 110, 112, 416-bis n. 1 e 7, 575, 576, comma 1, n.
1, 577, comma 1, n. 1, 3, 4 e 5, e 629, in relazione all’art. 628, cod. pen., e 7
legge n. 203 del 1991, e illogicità e insufficienza della motivazione, dolendosi che
il Tribunale abbia ritenuto non necessari riscontri estrinseci indidividualizzanti
della chiamata di correo ai fini cautelari e non abbia tenuto conto delle norme sul
concorso nel reato e della corretta configurazione dell’aggravante di cui all’art. 7
legge n. 203 del 1991, esprimendo in termini non sufficientemente approfonditi
la sua valutazione del panorama indiziario, e omettendo di considerare, con
congruo supporto logico-argomentativo, i rilievi difensivi.
7.1.1. Premesso il richiamo ai principi attinenti alla connotazione della
condotta partecipativa ascritta, non sussistono, secondo il ricorrente, elementi
indiziari idonei a fondare tale condotta, potendo a lui rimproverarsi solo il
cognome e il fatto di essere fratello di Spera Nella, mentre le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, che vengono ripercorse, non sono state apprezzate alla
luce dei criteri che riguardano la valutazione delle chiamate in correità o in reità.
Né si è considerato che i riscontri estrinseci non erano coerenti con i dati di
fatto; Serpa Giuliano, pure collaboratore di giustizia e fratello di Serpa Ulisse,
non aveva mai coinvolto esso ricorrente nella compagine criminale e in alcun
episodio delittuoso, e le dichiarazioni dei collaboratori erano del tutto insufficienti
a sorreggere l’ipotesi accusatoria.
7.1.2. Con riferimento all’omicidio di Martello Luciano, egli è stato, precisa il
ricorrente, mero connivente e non concorrente nel delitto, come tale non
punibile, per essere stato chiamato a un’azione delittuosa già ideata e preparata,

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la dimostrazione della stabile rescissione da parte dell’associato dei legami con

senza avere inciso in modo percepibile sul processo causale che ha dato luogo
alla sua realizzazione.
Né il Tribunale ha motivato sulla prova dell’esistenza di una sua reale
partecipazione al fatto omicidiario e delle modalità con le quali essa si è
manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli
altri concorrenti, poiché i dati fattuali indicati, anche ritenendo intrinsecamente
ed estrinsecamente attendibile il racconto del collaboratore Bruni, non sono in
alcun modo dimostrativi del suo apporto causale.

affermato un corretto principio di diritto quanto alla rilevanza indiziaria delle
affermazioni della persona offesa, ha stravolto i fatti, non avendo la persona
offesa mai dichiarato di avere assunto la persona indicata dall’indagato per
timore di ritorsioni o per la sua vicinanza ad ambienti criminali, avendo invece
detto di avere rifiutato una prima assunzione e di avere proceduto alla seconda
su insistenza dell’indagato, licenziando dopo pochi giorni la persona assunta, e
aveva aggiunto che l’indagato aveva chiarito di non avere nulla a che fare con
Serpa Ulisse e Serpa Giuliano, autori di azioni estorsive e condannati in via
definitiva.
Né il Tribunale ha indicato in quale modo esso ricorrente avrebbe intimidito
la persona offesa e favorito il clan Serpa a sostegno della ritenuta aggravante di
cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen., e vizi logici della motivazione nell’accertamento delle
esigenze cautelari.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, senza vagliare attentamente le risultanze
dibattimentali, non ha considerato la risalenza al 2003 dell’ultimo episodio a lui
ascrivibile, incidente sulla presunzione di adeguatezza della misura custodiate, né
ha considerato che, al fine di vincere la presunzione di adeguatezza delle
esigenze cautelari posta dall’indicata norma per il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa, egli ha richiamato la sua incensuratezza e l’assenza di
elementi di sospetto di partecipazione ad associazione mafiosa nel lungo periodo
di intercettazione, iniziato nel 2007 e terminato prima della emissione
dell’ordinanza custodiate.

8. Con memoria difensiva del 15 settembre 2014, il ricorrente ha dedotto un
nuovo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., violazione degli artt. 309, commi 9 e 10, e 128 cod. proc. pen., per avere il
Tribunale adottato la sua decisione oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti, avvenuta il 24 gennaio 2014.

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7.1.3. Quanto alla estorsione contestata al capo 25), il Tribunale, che ha

Secondo il ricorrente, la decisione, pur datata 30 gennaio 2014, è stata
depositata solo il 5 marzo 2014, unitamente alla motivazione, senza essere stata
preceduta dal deposito del dispositivo nel termine di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, innanzitutto, essere rilevata l’inammissibilità del motivo nuovo
contenuto nella memoria difensiva del 15 settembre 2014.

“motivi nuovi” a sostegno della impugnazione, previsti tanto nella disposizione di
ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle
norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311,
comma 4, cod. proc. pen.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di
legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere a oggetto i capi o
i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di
gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del
25/02/1998, dep. 20/04/1998, Bono e altri, Rv. 210259), rimarcandosi -con
riguardo al ricorso per cassazione contro provvedimenti “de libertate” emessi dal
giudice del riesame- che l’indicato art. 311, comma 4, cod. proc. pen. non ha
introdotto alcuna deroga al principio generale della necessaria connessione tra i
motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli nuovi, ma ha
modificato soltanto il termine per la presentazione di questi ultimi, che non è più
quello generale di quindici giorni prima dell’udienza ma è spostato all’inizio della
discussione (tra le altre, Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, dep. 16/12/2005,
Capacchione, Rv. 233210; Sez. 3, n. 2023 del 13/11/2007, dep. 15/01/2008,
Picone, Rv. 238527; Sez. 1, n. 46711 del 14/07/2011, dep. 19/12/2011, Colitti,
Rv. 251412).
1.2. Il motivo nuovo riguarda nella specie la incorsa violazione da parte del
Tribunale del termine di dieci giorni, decorrente dalla data di ricezione degli atti
(24 gennaio 2014), per la decisione che, datata 30 gennaio 2014, è stata
depositata il 5 marzo 2014, e pertanto un punto del tutto diverso e privo di
alcuna connessione con quelli, riguardanti il quadro indiziario e le esigenze
cautelari, oggetto del ricorso originario.
1.3. Le ragioni dedotte sono, in ogni caso, manifestamente infondate,
essendosi questa Corte già più volte espressa, con condiviso orientamento, nel
senso che nel giudizio di rinvio, conseguente, come nella specie,
all’annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame, non è applicabile
la disposizione di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., secondo la quale
l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se
la decisione sulla richiesta non interviene entro il termine di dieci giorni dalla
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1.1. È, invero, consolidato il condiviso principio di diritto alla cui stregua i

ricezione degli atti (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, dep. 08/05/1996, D’Avino, Rv.
204463; e, tra le successive, Sez. 5, n. 5473 del 02/12/1997, dep. 15/04/1998,
Sette M., Rv. 211043; Sez. 6, n. 35651 del 16/06/2003, dep. 17/09/2003 Bici,
Rv. 226513; Sez. 6, n. 22310 del 29/05/2006, dep. 23/06/2006, Spagnulo, Rv.
234736), anche rappresentando, a conforto della ritenuta infondatezza della
relativa questione di legittimità costituzionale della predetta norma, che la
diversa disciplina stabilita per la fase del riesame rispetto a quella del giudizio di
rinvio cautelare non è in contrasto con gli artt. 3,13 e 111 della Costituzione

256798).

2. Il primo motivo del ricorso principale è infondato o inammissibile nelle
proposte doglianze e deduzioni.
2.1. Si premette in diritto che le valutazioni da compiersi dal giudice ai fini
dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo
le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo
giudizio prognostico di “elevata probabilità di colpevolezza”, tanto lontano da una
sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure
presuntivo, poiché di tipo “statico” e condotto, allo stato degli atti, sui soli
elementi già acquisiti dal Pubblico Ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte
Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent.
n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995).
2.1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di
misure cautelari personali, non è richiesto il requisito della precisione e della
concordanza, ma quello della gravità degli indizi di colpevolezza, per tali
intendendosi tutti quegli elementi a carico ancorati a fatti certi, di natura logica o
rappresentativa, che non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la
responsabilità dell’indagato e tuttavia sono tali da lasciar desumere con elevata
valenza probabilistica l’attribuzione del reato al medesimo (Sez. U, n. 11 del
21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le
successive conformi, Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e
altro, Rv. 212998; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora,
Rv. 227511; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, dep. 08/07/2013, Cardella, Rv.
256657), e la loro valutazione, a norma dell’art. 273, comma 1-bis, cod. proc.
pen., deve procedere applicando, tra le altre, le disposizioni contenute nell’art.
192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che delineano, pertanto, i confini del libero
convincimento del giudice cautelare (tra le altre, Sez. U, n. 36267 del
30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598; Sez. 1, n.
19517 del 01/04/2010, dei). 24/05/2010, Iannicelli. Rv. 247206).

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(Sez. 1, n. 30344 del 14/06/2013, dep. 15/07/2013, Kirro Zhura e altri, Rv.

2.1.2. Si è, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali,
l’ordinamento non conferisce a questa Corte alcun potere di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore
degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive
dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle
misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito
esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura
cautelare, nonché del tribunale del riesame (tra le altre, Sez. 6, n. 2146 del

07/12/2011, dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760).
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, limitato, in relazione
alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all’esame del
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente
significative, che hanno determinato il giudice della cautela ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, e dell’adeguatezza e della
congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi
indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che ne governano
l’apprezzamento (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000,
Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007,
Terranova, Rv. 237012; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013,
P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), senza che possa integrare vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994,
dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998,
dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999,
dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331, e, da ultimo, Sez. 1. n. 1842 del
11/11/2010, dep. 21/01/2011, Depau, non massimata).
2.2. Svolte le indicate premesse, e passando alla concreta verifica di
legittimità della decisione impugnata, si rileva che il convincimento manifestato
dal Tribunale circa la sussistenza a carico dell’indagato Serpa, odierno ricorrente,
di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 6), 21) e 25) della
imputazione provvisoria -ai quali è riferito l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza del 16 maggio 2013 del Tribunale del riesame (resa a sua volta
giudicando su precedente rinvio) per omesso avviso dell’udienza camerale di
trattazione del procedimento all’unico difensore di fiducia dell’indagato- appare
immune da vizi giuridici e logici perché espressione di un percorso argomentativo
ragionevole e corretto nell’applicazione dei criteri di valutazione del materiale
indiziario, congruo con le acquisizioni processuali richiamate nella decisione e
coerente con i condivisi principi di diritto fissati da questa Corte e con le regole
della logica e della non contraddizione.
10

25/05/1995, dep. 16/06/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del

2.2.1. L’ordinanza, che ha adottato una tecnica ampiamente informativa
circa le fonti di prova utilizzate nell’ordinanza genetica e ripercorse con ampi
richiami al loro contenuto, sintetizzati nella precedente parte espositiva (sub
6.1., 6.2., 6.3. e 6.4.), ha ritenuto, in particolare, che le articolate emergenze
acquisite fossero dimostrative, in termini coerenti con la verifica demandata alle
fasi cautelare e de libertate, della sussistenza di una solida piattaforma indiziarla
con riferimento alla contestata condotta associativa riconducibile alla previsione

Luigi nella contestata forma aggravate ai sensi dell’art. 7 legge n 203 del 1991
(capo 25), e al fatto omicidiarìo in danno di Martello Luciano con le ascritte
modalità mafiose riconducibili alla previsione dello stesso indicato art. 7 (capo
21).
Il Tribunale è pervenuto a tali valutazioni all’esito di una dettagliata e critica
disamina dei dati tratti dalle fonti di prova, distinti i primi e le seconde in
relazione a ciascuna delle elevate imputazioni, logicamente inserite nel contesto
del pur apprezzato e illustrato contesto associativo di riferimento, e, nel
rappresentare gli elementi indiziari, ha ripercorso, dandone coerente conto, i
consolidati parametri di valutazione quanto alle condizioni della valenza di grave
indizio in fase cautelare delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle
affermazioni delle persone offese, oltre ai pertinenti principi attinenti agli
elementi caratterizzanti le singole ipotesi criminose e le relative circostanze
aggravanti.
2.2.2. In tal senso, e più specificamente, il Tribunale:
– ha valorizzato gli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia Bruno
Adamo e Serpa Ulisse, logicamente evidenziando che da essi, circostanziati nei
loro contenuti, attendibili e riscontrati, era derivata l’univoca emergenza della
prestazione da parte del ricorrente di un contributo effettivo, in termini
partecipativi, alla vita e alla operatività della cosca di riferimento nella zona di
Paola (come da sintesi sub 6.2. e relativi sottoparagrafi del “ritenuto in fatto”);
– ha ragionevolmente sottolineato le inferenze logico-argomentative traibili
dall’articolato esame delle dichiarazioni della persona offesa dal reato di
estorsione, Ferrise Luigi, anche in rapporto alla condanna definitiva degli autori
della prima e pure descritta fattispecie estorsiva, e in relazione alla confermata
sussistenza degli estremi di riconoscibilità della circostanza aggravante di cui
all’art. 7 legge n. 203 de1199 (come da sintesi sub 6.3. del “ritenuto in fatto”);
– ha esaustivamente rappresentato le concordi dichiarazioni, positivamente
apprezzate, provenienti dai collaboratori di giustizia Serpa Ulisse e Bruni
Gennaro, le seconde delle quali sopravvenute alla prima decisione del Tribunale
del 19 aprile 2012, traendone ragioni di conclusiva conferma della gravità

11

dell’art. 416-bis cod. pen. (capo 6); alla vicenda estorsiva in danno di Ferrise

indiziaria della condotta tenuta dal ricorrente con riferimento all’omicidio di
Martello Luciano, sorretta da specifica volontà di eliminazione dello stesso,
individuato quale mandante dell’omicidio del fratello, e circostanziata nelle sue
cadenze fattuali e temporali, e dell’aggravante “mafiosa” ascritta, correlata alle
modalità e al fine della sua commissione (come da sintesi sub 6.4. del “ritenuto
in fatto”).
2.3. A fronte dell’articolato giudizio espresso nell’ordinanza, fondato su
apprezzamenti di fatto non incongrui ai dati riferiti e su corrette premesse in

incorse violazioni di legge -in ordine alla valutazione del quadro indiziario e delle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla integrazione delle condotte illecite
ascritte nei termini di cui alle imputazioni-, e della inadeguatezza e illogicità del
discorso giustificativo della decisione in rapporto alle emergenze processuali e ai
rilievi difensivi.
Tali censure, infondate nella contestazione della verifica svolta dei contributi
conoscitivi dei collaboratori di giustizia, trascurando il giudizio espresso, nella
sede cautelare e/o de libertate, circa la loro credibilità e attendibilità e la loro
riscontrabilità esterna e/o reciproca, si mantengono su un piano generico ove,
nel minimizzare la valenza indiziaria di detti contributi, esprimono un diffuso
dissenso rispetto alla valutazione operatane, procedendo secondo una lettura
parziale degli elementi valorizzati dal Tribunale e non correlandosi alle specifiche
inferenze che sono state tratte in termini né puramente assertivi né palesemente
affetti da errori logico-giuridici.
Esse, inoltre, mentre infondatamente attingono in diritto la sussistenza degli
estremi dei contestati reati e della contestata aggravante. dolendosi della
inosservanza, genericamente dedotta, dei ripercorsi principi di diritto, sono
sostanzialmente tese a sollecitare -nel non condiviso sviluppo decisionale
dell’ordinanza e in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità, che né può
procedere alla rilettura dei singoli dati processuali né può attingere l’intrinseca
adeguatezza e congruenza delle valutazioni riservate alla fase del merito- una
rivalutazione del materiale indiziario e un diverso apprezzamento della
pertinenza e consistenza delle emergenze processuali, nel tentativo di
accreditare, in un’ottica favorevole alle tesi difensive, le ribadite alternative
interpretazioni, funzionali alle diverse ipotesi ricostruttive delle vicende
contestate.
2.4. Né inducono a diversa riflessione le osservazioni del ricorrente riferite
alla condotta estorsiva ascrittagli, che, mentre non si correlano con la compiuta
disamina svolta in fatto e in diritto, corrispondono a ulteriori incursioni nel
merito, estranee al sindacato di legittimità.

12

diritto, il ricorrente oppone censure prospettate come deduzioni dimostrative di

Una correlazione, che potrebbe rendere specifica la doglianza difensiva,
manca anche con riguardo alla contestata ricorrenza della circostanza
aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, avuto riguardo al compiuto
esame della ricorrenza in concreto dei suoi presupposti, contestati in termini di
mera contrapposizione argomentativa.

3. Sono destituite di fondamento le deduzioni e osservazioni, oggetto del
secondo motivo del ricorso che riguarda la sussistenza delle esigenze cautelarí.
Il giudizio espresso dal Tribunale è stato, infatti, esaustivamente e
coerentemente correlato, per l’effetto apprezzando come sub valenti diverse
considerazioni, all’elevato pericolo di recidivanza del ricorrente a fronte della
gravità delle azioni delittuose a lui riferite e dell’attualità della condotta
associativa.
Tale giudizio, non disgiunto dal richiamo -coerente con la pure ascritta,
fattispecie associativa- alla presunzione di pericolosità relativa circa la
sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta circa l’adeguatezza della misura
custodiale carceraria, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., resiste
alle obiezioni del ricorrente che, ulteriormente contrapponendo la rappresentata
lettura delle emergenze processuali, si limitano all’affermata risalente
collocazione temporale delle vicende che lo riguardano.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma

1-ter, disp. att.

cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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