Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3695 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3695 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
BEN ALI MOHAMED N. IL 28/12/1966
avverso la sentenza n. 4851/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Genrale in persona del Dott.
dIL.
che ha concluso per i
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

n

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Piombino, con sentenza del
17/8/2011, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava Ben Alì Mohamed
responsabile del reato ex art. 73, d.P.R. 309/90 e, concessa l’attenuante
di cui al co. 5 del citato art. 73, lo condannava ad anni 1 di reclusione ed

La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 3/4/2012, ha
riformato il decisum di prime cure, mandando assolto l’imputato perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Firenze, con un unico motivo di annullamento, con il quale si
eccepisce il vizio della motivazione, posta a sostegno della impugnata
pronuncia, determinato da una totalmente distorta lettura delle
emergenze istruttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’argomentazione
motivazionale, svolta dalla Corte territoriale, effettuato in uno all’esame
della censura mossa in impugnazione, permette di rilevare non solo la
congruenza logica del discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di
seconde cure, ma anche l’osservanza dei principi, dettati dalla
giurisprudenza di legittimità, da applicare in caso di riforma totale della
decisione di primo grado.
Osservasi che nel caso di decisione difforme di quella del giudice di prime
cure si impone al giudice di appello una adeguata confutazione delle
ragioni poste a base della decisione riformata, con indicazione puntuale
delle vizi di quest’ultima e degli elementi giustificanti il dissenso e il

1

euro 3.000,00 di multa.

conseguente intervento modificativo delle conclusioni: non può il giudice
dell’appello limitarsi ad affermare unilateralmente una diversa realtà
processuale, in difetto di una puntuale critica al discorso logico-giuridico,
posto a base della prima decisione.
Orbene, nel caso di specie, la Corte di merito riesamina le emergenze
fornita dal Tribunale, specificando le ragioni determinati il perché della
diversa soluzione delibata.
Peraltro, con il ricorso si tende ad una rilettura degli elementi costituenti
la piattaforma probatoria, sui quali a questa Corte è precluso procedere a
nuovo esame estimativo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma il 19/12/2013.

istruttorie, attribuendo alle stesse una diversa interpretazione da quella

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