Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36947 del 21/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36947 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE VITIS NICOLA N. IL 09/01/1968
avverso l’ordinanza n. 816/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
31/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
le sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 21/07/2015

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce con ordinanza del 31.10-3.11.14 ha confermato
l’ordinanza cautelare emessa dal locale GIP il 22.9.14 nei confronti, tra gli altri, di
NICOLA DE VITIS, per reati ex artt. 416-bis c.p. pluriaggravato (capo A, ruolo
sovraordinato nell’associazione di tipo mafioso denominata clan D’Oronzo-De Vitis);

i, j, x, y, z, bi, dl

,

el,); omicidio in concorso (vittima Antonio Santagato, capo k);

tentate estorsioni in concorso e pluriaggravate (capi l, m, n, s, u, v), estorsione in
concorso pluriaggravata (capo o), concorso in tentata rapina (capo j1),
associazione ex art. 74 dPR 309/90 (capo k1), reati ex art. 73 dPR 309/90 (capi p1,
q1, s1, w1, y1).

2. Ricorre DE VITIS a mezzo del difensore, enunciando motivi di violazione di
legge e vizi alternativi della motivazione in ordine:
– agli artt. 268-271 c.p.p. e 89 disp. att. c.p.p., per la mancata legittima
verbalizzazione dell’inizio e del termine delle operazioni di intercettazione per
ciascun decreto di autorizzazione (con unica sigla non leggibile);
– alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo A,
quanto alla tipologia di stampo mafioso, mancando motivazione sull’effettiva
derivazione dalle azioni degli associati di condizioni di assoggettamento e omertà, in
concreto assenti già nel contenuto degli stessi capi di imputazione per le estorsioni
rimaste tutte allo stato di tentativo, così come per l’estorsione consumata del solo
capo o) dove la minaccia sarebbe consistita nella mera esibizione di un fucile a
canne mozze;
– quanto ai capi I) ed m) gli stessi titolari delle due aziende avrebbero escluso
situazioni personali di particolare disagio o di subita intimidazione;
– quanto al capo v), l’azione in danno di Amedeo Murianni sarebbe esito di
iniziativa autonoma del nipote Fabio, che non avrebbe seguito indicazioni di De
Vitis;
– al capo s): la semplice lettura delle intercettazioni attesterebbe che i
tentativi di estorsione sarebbero riconducibili ad iniziativa autonoma di tal Calogero;
– al capo u): poiché la persona offesa non si è adeguata alla richiesta
estorsiva, anzi prendendo ‘a pistolettate’ uno dei richiedenti (il coindagato
Zacometti), verrebbe confermata la assenza della tipologia mafiosa per il reato

concorso in detenzione e porto di armi anche clandestine e relative ricettazioni (capi

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associativo; nella fattispecie poi la qualificazione giuridica corretta sarebbe quella
ex art. 392 c.p., la vicenda inserendosi nel tentativo di far riassumere dalla persona
offesa la moglie di un sodale di De Vitis e Zacometti, in esito a licenziamento che
sarebbe stato illegittimo anche perché relativo ad appropriazione di denaro
registrata da videoripresa;
– quanto al capo dl) l’esito negativo del controllo di polizia escluderebbe
rilievo al contenuto delle intercettazioni;

riferimento alcuno a De Vitis;
– ai capi il) e j1) perché dalle conversazioni intercettate non emergerebbe la
consapevolezza di De Vitis per il tentativo di rapina operato da tale Forti;
– al capo wl) proprio dalla conversazione richiamata dal Tribunale si
evincerebbe che il ricorrente ignorava in precedenza la destinazione dei 3.000 euro
dati a D’ORONZO;
– ai capi i), j) k) (l’omicidio di Santagato, che contestava ai due fratelli
Pascalicchio di vendere cozze davanti la propria abitazione, avvenuto ad opera degli
stessi, secondo l’impostazione accusatoria con arma fornita da De Vitis e su
istigazione dello stesso): sarebbe contraddittoria la motivazione sulla riferibilità
dell’arma a De Vitis, in ogni caso sarebbe stata data per mera difesa essendo
notorio che Santagata girava armato, De Vitis dalle conversazioni intercettate
richiamate nell’ordinanza genetica lungi dall’istigare i due Pascalicchio a uccidere
Santagato avrebbe tentato di dissuaderli da ogni reazione sollecitando lo
spostamento della loro attività in zona attigua né avrebbe avuto alcun interesse a
colpire Santagata, comunque dimostrandosi estraneo alla vicenda; la
disapprovazione per il modo avventato dell’omicidio (in zona videoripresa, a volto
scoperto, poco prima delle ore 9 della mattina) sarebbe indice dell’inconsapevolezza
di De Vitis riguardo l’azione omicidiaria;
– al capo k/) (74 dPR 309/90), mancherebbe motivazione sulla prova dei
contatti tra D’ORONZO, DE VITIS e tali Rigodanzo e Vallin residenti a Verona,
risultando pertanto azioni autonome e non collegate da consapevole vincolo
permanente e strutturato; i contatti con i fratelli Soru per acquisti di stupefacente
in Sardegna sarebbero rimasti del tutto embrionali ed occasionali, lo stesso
Tribunale riconoscendo trattarsi di trattative mai concluse; la vicenda del contrasto
Diodato/Leone per superare il quale si erano attivati D’ORONZO e DE VITIS
riguarderebbe al più il reato associativo del capo a), comunque risultando dalle
conversazioni che nel settore degli stupefacenti Diodato aveva agito
autonomamente, mancando alcuna affectio societatis.

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– al capo el), perché la conversazione considerata dal Tribunale non farebbe

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RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso deve essere rigettato. Conseguente è la condanna del ricorrente a
agamento delle spese processuali.
Quanto al primo motivo, vanno riprese le considerazioni svolte nella

impongono l’affermazione di infondatezza della censura. Il motivo è infatti
infondato nei termini che seguono. In ripetute pronunce questa Corte ha affermato
che l’art. 268 c.p.p. disciplina le operazioni di registrazione e ascolto delle
conversazioni. Delle operazioni di registrazione ed ascolto delle singole
conversazioni deve essere redatto verbale (268.1) e le stesse debbono essere
compiute presso gli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo
provvedimento motivato del pubblico ministero che, ricorrendone le condizioni,
disponga il loro compimento mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione
alla polizia giudiziaria (268.3). L’inosservanza di queste due specifiche disposizioni,
tra le varie contenute nell’art. 268, determina l’inutilizzabilità delle conversazioni
intercettate (art. 271.1). Nel caso di specie è pacifico che l’eccezione riguardi i
diversi verbali di inizio e termine delle operazioni, cui fa riferimento l’art. 267.5, e
relativi all’indicazione della durata temporale della complessiva attività di
intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati. Non è
estensibile alle irregolarità eventualmente afferenti questo dato la sanzione
dell’inutilizzabilità che l’art. 271.1 prevede con riferimento ai commi primo e terzo
dell’art. 268. Non risulta pertanto rilevante, nel caso, la questione del rapporto tra
gli artt. 268.1, 271.1 e 89 disp. att. c.p.p., atteso che il primo comma di
quest’ultima norma espressamente richiama il solo primo comma dell’art. 268
c.p.p.. Esclusa pertanto l’applicabilità dell’art. 271.1, nella fattispecie risulta che i
vari verbali di inizio e termine delle operazioni indicano specificamente, per ciascun
‘obiettivo’, giorni ed ore di inizio e termine della complessiva attività; i verbali non
indicano specificamente i nominativi delle persone che hanno operato la prima ed
ultima registrazione/ascolto e recano alcuni la mera sigla non immediatamente
riconducibile a generalità specifica. Tuttavia, non risultando dedotto dal ricorrente
che i verbali delle operazioni di registrazione/ascolto relativi alla prima ed all’ultima
delle singole intercettazioni siano prive dell’indicazione specifica dei soggetti che
hanno proceduto alla contingente operazione, non risulta configurabile alcuna
obiettiva e non superabile incertezza, tale da determinare una nullità idonea a

definizione di altro ricorso dell’odierna udienza, proposto da coindagato, che

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imporre la non utilizzabilità delle intercettazioni valutate dal Tribunale (per tutte,
Sez.6 sentenze 9666/15 e 53852/14).
Il secondo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti e
generico. In definitiva il ricorrente propone censure di merito, non confrontandosi
con quanto in concreto specificamente sul punto argomentato dal Tribunale (pp.
23-41).
Sono ugualmente diversi dal consentito i motivi dal terzo al decimo. Su

specialmente 75 e 76; capo s, anche generico laddove ignora la specifica
motivazione sul ‘subentro’, pp. 63-68, e svolge affermazioni in definitiva assertive;
capo u, pp. 72 e 73, con deduzioni afferenti ricostruzione in fatto a sostegno della
sollecitata derubricazione; capo dl, p. 77-79, anche in termini assertivi/generici;
capo el, p. 80, censura di stretto merito; capi il e j1, pp. 80-82; capo wl censura
in merito).
Il motivo relativo ai capi i), j) e k) è infondato nei termini che seguono. Il
ricorrente ha ragione quando si duole che la risposta del Tribunale sia
eccessivamente succinta e parziale rispetto alla ben maggiore complessità della
vicenda che le conversazioni e le condotte riferite comportano. Lo stesso Tribunale
riporta testi delle conversazioni in cui è protagonista Ricciardi – p. 42 – senza
doverosamente commentarne alcuni passaggi volti ad adombrare che il ricorrente
possa non aver espressamente e consapevolmente ordinato l’omicidio, passaggi
tuttavia da valutare insieme a quelli invece valorizzati dal Tribunale per giungere a
quella diversa ricostruzione. Tuttavia, allo stato proprio la prospettazione di
Ricciardi, evidenziata dalla difesa, non consentirebbe di andar oltre la ricostruzione
di una fattispecie di possibile operatività dell’art. 116 c.p., per sé sostanzialmente
irrilevante ad escludere il concorso. In altri termini, la fattispecie merita
approfondimento maggiore di quello dedicatole dal Tribunale, ma sarà compito dei
Giudici del merito esaminare insieme le diverse fonti di prova, le diverse
conversazioni tra distinti soggetti, giungendo ad una ricostruzione organica che
spieghi specificamente le ragioni delle scelte di affidabilità probatoria dell’una
piuttosto che dell’altra, eventualmente anche in ossequio al principio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio: ma si tratta di tema proprio del giudizio di merito che, allo
stato e per quanto argomentato, in questa sede cautelare è privo di rilievo
determinante ad imporre un annullamento parziale sul punto. Infatti le questioni
sulla riferibilità dell’arma a De Vitis (oggetto di specifica motivazione) e della
ricostruzione e lettura dei diversi momenti e segmenti di condotta attengono, allo
stato, a precluso merito, a fronte di motivazione complessiva specifica e coerente.

ciascuno di essi vi è motivazione specifica (capi l-m, p. 44-46; capo v, p. 73, e

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L’ultimo motivo è pure diverso da quelli consentiti. In definitiva il Tribunale
evidenzia come la pluralità di tentativi non andati a buon fine comprova in sé e
comunque l’esistenza di una struttura, che è indipendente dalla positiva
commissione di singoli specifici reati. Si tratta di motivazione corretta in diritto (la
condotta associativa prescindendo dalla commissione dei singoli reati fine, che al
più possono autonomamente rilevare come ulteriore prova dell’esistenza del legame
associativo, che tuttavia non fondano) ed immune dai vizi di motivazione

sede, ex art. 606.1 lett. E c.p.p..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1-ter disp. att.
c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21.7.2015

apparente, manifestamente illogica o contraddittoria che, soli, rilevano in questa

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