Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36946 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36946 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAONESSA VINCENZO N. IL 05/07/1973
avverso la sentenza n. 1758/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 50100/2012

L’imputato Vincenzo Paonessa con l’ufficio del difensore ricorre per cassazione
contro la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la condanna alla
pena di sette mesi di reclusione inflittagli, previa concessione di attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, all’esito di giudizio ordinario con sentenza del
Tribunale di Genova per i reati, avvinti da continuazione, di concorso in resistenza e in
lesioni volontarie a p.u. e di false indicazioni sulle proprie generalità (intervenuto a
sostegno di un suo amico per opporsi alla rituale attività identificativa cui questi era
sottoposto da parte di un agente di polizia, che prendeva a spinte, così consentendo al
correo di colpire con un pugno al viso il poliziotto, che riportava lesioni).
Con il ricorso si deduce violazione del principio di correlazione ex art. 521 c.p.p. e
difetto di motivazione, i fatti reato per cui è intervenuta condanna apparendo diversi da
quelli contestati, definiti dalla Corte ex art. 336 c.p., anche con riguardo alla ritenuta
sussistenza del’ aggravante del nesso teleologico connotante la condotta aggressiva
rispetto all’attuata resistenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Vuoi per genericità, cioè per sommaria e
acritica riproduzione dei motivi di gravame vagliati dalla Corte di Appello (e dallo stesso
giudice di primo grado), che le ha disattese con corretti argomenti giuridici in base
all’agevole ricostruzione dello specifico contegno dell’imputato, Vuoi per manifesta
infondatezza delle doglianze in rito, poiché (non sottacendosi che le due conformi
decisioni di merito vanno lette congiuntamente, formando un unitario compendio
probatorio) i giudici di secondo grado hanno adeguatamente motivato l’osservanza del
canone di correlazione, non rilevando divergenza alcuna tra l’accusa contestata in fatto e
la decisione (l’omessa indicazione in imputazione del titolo del reato è irrilevante, avuto
riguardo alla compiuta descrizione della condotta in termini di resistenza e alla
specificazione in tal senso contenuta, ex art. 61 n. 2 c.p.p. nell’imputazione concernente le
lesioni personali prodotte all’agente di polizia operante). Lo stesso è a dirsi per la
congrua rilevazione dell’esistenza del nesso teleologico tra le due serie di contegni illeciti,
che il ricorso contesta senza il supporto di alcun apprezzabile argomento giuridico.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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