Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36945 del 21/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36945 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ORONZO ORLANDO N. IL 21/03/1958
avverso l’ordinanza n. 824/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
31/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lrsentite le conclusioni del PG Dott.

Uditoi(difensortAvv.9

Data Udienza: 21/07/2015

5370/15 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce con ordinanza del 31.10-3.11.14 ha confermato
l’ordinanza cautelare emessa dal locale GIP il 22.9.14 nei confronti, tra gli altri, di
ORLANDO D’ORONZO, per reati ex artt. 416-bis c.p. pluriaggravato (capo a, ruolo
sovraordinato nell’associazione di tipo mafioso denominata clan D’Oronzo-De Vitis);

m) o) s) v); associazione ex art. 74 dPR 309/90 (capo kl); cessione di sostanze
stupefacenti di cui al capo w1, delitti di cui agli artt. 110, 81 c.p., 12-quinquies di
306/92 aggravati ex art. 7 di 152/91 (capi a2 e b2).
2.

Ricorre D’ORONZO a mezzo del difensore avv. Giuseppe Cagnetta,

enunciando motivi di violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in
ordine:
– all’art. 292 c.p.p. comma 2 lettere c) e c-bis) e comma 2 ter, per l’omesso
esame della specifica posizione del ricorrente, per la mancata argomentazione
sull’eccezione pertinente;
– agli artt. 268-271, 373 c.p.p. e 89 disp. att. c.p.p., per la mancata legittima
verbalizzazione dell’inizio e del termine delle operazioni di intercettazione (unico
contestuale e quindi postumo verbale stampato a computer per ciascun decreto
autorizzativo, indicazione della partecipazione di più operatori non indicati
espressamente, unica sigla non leggibile);
– alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo A, per
l’assertiva affermazione della ripresa di una effettiva struttura associativa animata
da D’Oronzo e De Vitis solo a seguito della ripresa dei loro rapporti di
frequentazione dal novembre 2011, dopo lunghissimi periodi di detenzione e il
conseguente intervenuto scioglimento del loro clan; all’inidoneità degli elementi
sintomatici indicati dal Tribunale quanto a cassa comune (per la contraddittoria
indicazione della fonte del denaro ricevuto da Marcucci, nipote di De Vitis: le attività
delittuose del gruppo o la disponibilità personale del coindagato Ricciardi e un
rapporto di interessi economici solo tra Marcucci, De Vitis e Ricciardi), controllo del
territorio attraverso forza di intimidazione (per l’assertiva valorizzazione di ipotetica
vicenda nel settore di impianti fotovoltaici), delimitazioni territoriali dell’esercizio di
influenza di tipo mafioso (prospettati in termini futuri e quindi incompatibili con
l’effettiva attualità della struttura associativa), assistenza legale (per l’occasionalità
dell’attivazione di De Vitis per soli alcuni dei presunti consociati – Bonillo e

plurime estorsioni tentate e consumate in concorso e pluriaggravate di cui ai capi I)

5370/15 RG

Zacometti

2

inidonea a dar conto di un generalizzato metodo solidaristico e

contraddittoria con comprovata richiesta, e non ordine, di De Vitis al coindagato
Diodato di sostegno per spese legali per un procedimento di revisione, con il rifiuto
di quest’ultimo); quanto al delitto associativo in materia di stupefacenti, dal
contenuto delle intercettazioni emergerebbe l’autonomia decisionale del soggetto
indicato come ‘Brasiliano’, incompatibile con la contestata struttura associativa
unitaria; in definitiva dalle intercettazioni emergerebbe una situazione di disordine
al più indice di una embrionale intenzione di realizzare illeciti e predisporre una

dell’operare di altri soggetti criminali nel periodo di detenzione dei due presunti
capi;
– all’art. 74 dPR 309/90 (capo k), per la mancanza di rapporti di D’ORONZO
con i ‘veronesi’ Rigodamzo e Vallin, il carattere prodromico dei rapporti con i fratelli
Soru (la cui misura è stata annullata dal medesimo riesame), l’estraneità di
D’ORONZO al gruppo di vertice interessato agli episodi di spaccio dei capi I1)-q1), la
pertinenza della lite in cui è coinvolto Diodato eventualmente all’associazione ex
art. 416-bis c.p. e non a quella in materia di stupefacenti, dalle intercettazioni
emergendo comunque l’autonomia di Diodato nel settore, tutte le difficoltà nel
procacciamento della droga attesterebbero sia l’insussistenza di una struttura già
concretizzata che l’inconfigurabilità di un ruolo direttivo già efficace del ricorrente;
le modalità del coinvolgimento nel reato fine ex capo w1) confermerebbe
l’autonomia delle singole iniziative e dei soggetti volta per volta interessati;
– quanto alle estorsioni dei capi I) e m) si tratterebbe di iniziative del solo De
Vitis, di autonomo spessore dirigenziale nell’impostazione d’accusa sì da non potersi
configurare il ritenuto ruolo del ricorrente come concorrente morale;
– quanto all’estorsione del capo o) la motivazione sarebbe contraddittoria
perché la persona offesa avrebbe attribuito a D’ORONZO un ruolo volto a
concludere richieste estorsive di altri;
– quanto all’estorsione del capo s) mancherebbe alcuna prova dell’attivazione
estorsiva efficace di De Vitis.
E’ stata prodotta memoria a sostegno del quarto motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato. Conseguente è la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Il primo motivo svolge deduzioni solo assertive.

struttura associativa al momento inesistente o del tutto rudimentale, a fronte

5370/15 RG

3

Quanto al secondo motivo, vanno riprese le considerazioni svolte nella
definizione di altro ricorso dell’odierna udienza, proposto da coindagato, che
impongono l’affermazione di infondatezza della censura. Il motivo è infatti
infondato nei termini che seguono. In ripetute pronunce questa Corte ha affermato
che l’art. 268 c.p.p. disciplina le operazioni di registrazione e ascolto delle
conversazioni. Delle operazioni di registrazione ed ascolto delle singole
conversazioni deve essere redatto verbale (268.1) e le stesse debbono essere
compiute presso gli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo

disponga il loro compimento mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione
alla polizia giudiziaria (268.3). L’inosservanza di queste due specifiche disposizioni,
tra le varie contenute nell’art. 268, determina l’inutilizzabilità delle conversazioni
intercettate (art. 271.1). Nel caso di specie è pacifico che l’eccezione riguardi i
diversi verbali di inizio e termine delle operazioni, cui fa riferimento l’art. 267.5, e
relativi all’indicazione della durata temporale della complessiva attività di
intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati. Non è
estensibile alle irregolarità eventualmente afferenti questo dato la sanzione
dell’inutilizzabilità che l’art. 271.1 prevede con riferimento ai commi primo e terzo
dell’art. 268. Non risulta pertanto rilevante, nel caso, la questione del rapporto tra
gli artt. 268.1, 271.1 e 89 disp. att. c.p.p., atteso che il primo comma di
quest’ultima norma espressamente richiama il solo primo comma dell’art. 268
c.p.p.. Esclusa pertanto l’applicabilità dell’art. 271.1, nella fattispecie risulta che i
vari verbali di inizio e termine delle operazioni indicano specificamente, per ciascun
‘obiettivo’, giorni ed ore di inizio e termine della complessiva attività; i verbali non
indicano specificamente i nominativi delle persone che hanno operato la prima ed
ultima registrazione/ascolto e recano alcuni la mera sigla non immediatamente
riconducibile a generalità specifica. Tuttavia, non risultando dedotto dal ricorrente
che i verbali delle operazioni di registrazione/ascolto relativi alla prima ed all’ultima
delle singole intercettazioni siano prive dell’indicazione specifica dei soggetti che
hanno proceduto alla contingente operazione, non risulta configurabile alcuna
obiettiva e non superabile incertezza, tale da determinare una nullità idonea a
imporre la non utilizzabilità delle intercettazioni valutate dal Tribunale (per tutte,
Sez.6 sentenze 9666/15 e 53852/14).
Il terzo motivo è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione del
Giudice collegiale della cautela personale (ancorata a specifici richiami probatori, in
sé non manifestamente incongrui agli assunti trattine), le doglianze pur articolate si

provvedimento motivato del pubblico ministero che, ricorrendone le condizioni,

5370/15 RG

4

risolvono in critiche al merito probatorio, sollecitando rivalutazioni precluse in
questa sede.
Così è per il quarto. Le censure attengono al merito e sono al tempo stesso
generiche, laddove non si confrontano con alcuni passaggi essenziali della
motivazione del Tribunale, cui il ricorrente rivolge (cfr. la pagina, non numerata,
dove si deduce sulla controversia tra Diodato e Leone) anche la curiosa critica
negativa di ‘essere entrato nel merito’, il che attiene invece alla cognizione propria

puntualmente sugli elementi probatori giudicati fondanti, in termini di gravità
indiziaria, il reato associativo qualificato. In particolare ha affrontato espressamente
la vicenda Soru, spiegando perché la mancata conclusione delle trattative con gli
stessi fosse irrilevante rispetto al tema della sussistenza di una struttura
associativa, di fatto la stessa organizzata trattativa confermando quest’ultima. Si
tratta di apprezzamento di merito, in sé non manifestamente illogico, rispetto al
quale le sollecitazioni difensive ad escludere il segmento associativo relativo a tale
vicenda risulta non solo già in astratto allo stato privo di interesse giuridicamente
rilevante, in questa sede e tenuto conto della sussistenza della gravità indiziaria per
gli ulteriori momento, ma, per quanto argomentato dal Tribunale, anche infondato.
Quinto e sesto motivo sono pure inammissibili perché diversi da quelli
consentiti. Il Tribunale ha argomentato puntualmente (pagg. 37-39 e 39-48) e le
sintetiche censure difensive attengono al merito.
Così è per il settimo (capo s), avendo il Tribunale espressamente spiegato il
‘subentro’ di De Vitis-D’Oronzo, con Zacometti, nella gestione autonoma dell’attività
estorsiva già in atto ad opera di Calogero Bonaventura (p. 51 in particolare),
poggiando la propria argomentazione su dati probatori su accertamenti di polizia ed
intercettazioni, il cui contenuto non si manifesta palesemente incongruo alle
conclusioni, il tutto allora appunto afferendo al merito probatorio, in sé
insindacabile in questa sede.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1-ter disp. att.
c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21.7.2015

del Giudice collegiale del riesame. Il Tribunale (pp. 60-69) ha argomentato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA