Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36944 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36944 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRIZZI DOMENICO N. IL 18/01/1948
avverso la sentenza n. 14338/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R.G. 50096 / 2012

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del locale Tribunale sezione di Ciriè, che all’esito di
giudizio ordinario ha riconosciuto Domenico Brizzi colpevole del delitto di illecita
cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (cadute in
sequestro quattro dosi giornaliere), mitigando tuttavia il trattamento sanzionatorio e
riducendo la pena (con la già riconosciuta attenuante di cui all’art. 73 co. 5 L.S.) ad un
anno e due mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge e insufficienza della motivazione con
riferimento alla confermata responsabilità del prevenuto e segnatamente con riguardo
alla effettiva realizzazione della contestata cessione dell’involucro di stupefacente in
possesso del percettore (da questi gettato durante la sua vana fuga). I carabinieri
operanti si sono trovati a distanza dalla scena dell’episodio, sì da non poter osservare la
presunta consegna dell’involucro, non sottacendo che la sicura “esperienza” criminale
del prevenuto gli avrebbe certo sconsigliato di eseguire la consegna in luogo sottoposto a
diffusi controlli, come l’aeroporto di Torino Caselle.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle indicate censure, che
attingono il merito della regiudicanda, prospettandone una rivisitazione di fatto non
consentita nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata è sorretta, infatti, da
motivazione esauriente, logica e giuridicamente corretta. Ciò con particolare riguardo
alla rilevata e affidabile constatazione da parte degli operanti (posti a soli cinque metri di
distanza dai due interlocutori) della oggettiva consegna della bustina di droga (poi
sequestrata) posta in essere dall’imputato. Aggiungendosi, altresì, che la Corte
territoriale ha convenientemente vagliato tutti gli elementi critici espressi nel gravame
dell’imputato, evidenziandone l’insignificanza probatoria.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013
Il consiglieres risore

Il Pr

Motivi della decisione

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