Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36941 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36941 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAHER ANWAR N. IL 02/11/1986
avverso la sentenza n. 9223/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 04/07/2013
R.G. 50037 / 2012
Per mezzo del difensore l’imputato cittadino marocchino MAHER ANWAR ha
proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Brescia, con
cui -su sua richiesta, consentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p.,
concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, la pena di quattro
anni di reclusione ed euro 17.400,00 di multa per concorso nel reato di illecita detenzione
per fini di vendita di sostanza stupefacente del tipo hashish (gr. 769) e cocaina (gr. 19).
Con l’impugnazione si deduce violazione di legge e carenza di motivazione,
chiedendosi, senza alcuna ulteriore specificazione, che questa S.C. “voglia annullare
l’impugnata sentenza”.
Il ricorso in buona sostanza privo di concreti motivi di impugnazione è
inammissibile (artt. 581, 591 c.p.p.).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, avuto riguardo all’accertata causa di inammissibilità e alla natura del
provvedimento impugnato, stimasi equo determinare in misura di euro 1.500,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013
Il consiglier estenpore
Il Pr
e
Motivi della decisione