Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36940 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36940 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
CAZZULANI ROBERTO N. IL 09/10/1974
avverso la sentenza n. 2285/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
07/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 50026 / 2012

Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Bergamo, su richiesta
dell’imputato concordata con il p.m., ha applicato a Roberto Cazzulani, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., concessegli generiche circostanze attenuanti ed esclusa la rilevanza
sanzionatoria della contestata recidiva semplice, la pena di tre anni di reclusione ed euro
16.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione per fini di vendita di kg. 1.888 lordi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale di Brescia,
deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p., le attenuanti
innominate essendo state concesse “per il buon comportamento processuale, improntato a
collaborazione” dell’imputato. Giudizio assertivo che oblitera il concreto contegno non
collaborativo del prevenuto, che “non ha voluto indicare il nome del soggetto che gli aveva
ceduto il quantitativo rilevante di sostanza stupefacente che gli era stato trovato”.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha ratificato, apprezzando la congruità della pena, un
accordo sanzionatorio delle parti che non può essere caducato -in difetto di patenti
illegalità (ben potendo essere motivata l’applicazione dell’art. 62 bis c.p., riconosciuta al
Cazzulani, in ragione dell’unitario vaglio della concreta offensività del fatto e del
contegno processuale del prevenuto)- dal sovraordinato ufficio del pubblico ministero, il
cui rappresentante di primo grado ha concluso l’intervenuto accordo sanzionatorio (v.:
Cass. Sez. 6, 19.2.2004 n. 18385, PM in proc. Obiapuna, rv. 228047; Cass. Sez. 4, 11.3.2010 n.
10692, PG in proc. Hernandez, rv. 246394).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 4 luglio 2013

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