Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3694 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3694 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOCCIOLINI PIATTOLI RENATO N. IL 10/08/1963
avverso la sentenza n. 65 1 6/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (r(
che ha concluso per

&2_5xxx_

o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

p.

Data Udienza: 17/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.9.2012, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto Renato
BOCCIOLINI PIATTOLI responsabile del reato di cui all’art. 659, comma 1 cod.
pen. e lo ha condannato alla pena dell’ammenda con concessione della
sospensione condizionale della pena.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazioneAR
beneficio, concesso nonostante la esiguità della pena che confligge con il suo
concreto interesse, in quanto comporta conseguenze più gravose conseguenti
alla necessaria iscrizione, non eliminabile, nel casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 5, lett. d) d.P.R. 14.11.2002 n. 313.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di specificare che, in caso
di condanna a pena dell’ammenda sospesa condizionalmente, vi è per il giudice il
dovere di motivare sull’utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario
interesse dell’imputato a non giovarsene in relazione alla levità della pena
pecuniaria (Sez. III n. 11091, 23 marzo 2010; Sez. I n. 44602, 1 dicembre 2008;
Sez. I n. 26633, 2 luglio 2008; Sez. I n. 45484, 24 novembre 2004).
Si è altresì evidenziato che l’imputato condannato a pena pecuniaria
condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta ha certamente interesse
ad impugnare tale statuizione al fine di ottenere la revoca del beneficio da cui
deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna
consegue l’iscrizione nel casellario giudiziale, che non può essere eliminata (Sez.
III n. 47234, 6 dicembre 2012; Sez. III n. 24356, 19 giugno 2012 ed altre prec.
conf.).

4. Nella fattispecie, il giudice del merito si è limitato a specificare che la
concessione del predetto beneficio era supportata dalla presunzione che
l’imputato, stante la sua incensuratezza ed il comportamento successivo al reato,

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

si sarebbe astenuto, in futuro, dalla commissione di altri reati.
Tale motivazione appare non adeguata alla luce dei principi dianzi richiamati,
cosicché il beneficio, non richiesto, deve essere revocato.
In tal senso può provvedersi direttamente in questa sede, con annullamento
sul punto senza rinvio, a norma dell’art. 620, lettera I) cod. proc. pen., con

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione
della sospensione condizionale della pena che elimina.
Così deciso in data 17.12.2013

conseguente eliminazione della relativa statuizione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA