Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36939 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36939 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE ANNA MARIA N. IL 24/05/1953
avverso l’ordinanza n. 500059/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
27/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Kè/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Il p.m. presso il Tribunale di Torino, con decreto del 2/3/2015, disponeva
in via di urgenza il sequestro degli immobili confluiti in Gramblu s.r.I., la
cui rappresentante legale era Anna Maria Carbone, indagata unitamente
ad Agostino Carbone e Diego Carbone per il reato di cui agli artt. 110, 81

Il Gip presso il Tribunale di Torino convalidava il predetto decreto e
disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per
equivalente, tra gli altri, degli immobili conferiti dall’Agostino Carbone
alla Gran Blu srl.
Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame
avanzata dai prevenuti, con ordinanza del 27/3/2015, ha disposto il
mantenimento della misura in atto.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Anna Maria Carbone, con i
seguenti motivi:
-violazione degli artt. 321 co. 2 cod.proc.pen., 240 co. 1 e 157 cod.pen., in
quanto in data 15/11/2007 Agostino Carbone aveva conferito gli
immobili, oggetto di sequestro, alla Granblu s.r.I., della quale unica socia
era Anna Maria Carbone, per cui il vincolo ablativo sui predetti beni non
avrebbe potuto essere applicato, perché il reato contestato è
sicuramente prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla sussistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura cautelare reale in atto.

cpv cod. pen., 11 comma 1 d.Lvo 74/2000.

Il motivo di annullamento è manifestamente infondato, in quanto, come a
giusta ragione evidenziato dal giudice di merito, la tesi da cui muove la
difesa, secondo la quale il delitto previsto dall’art. 11 d.Lvo 74/2000 si
consuma nel momento in cui lo stesso viene posto in essere, si riferisce
alla ipotesi in cui vi sia unicità dell’atto negoziale, con il quale la parte
aliena simultaneamente i propri beni e, comunque, pone in essere un atto
sui redditi o sul valore aggiunto.
La stessa disposizione normativa, però, prevede anche l’ipotesi di una
attività complessa ed articolata da parte dell’agente-insolvente, sui propri
o su altrui beni, idonea e rendere in tutto o in parte inefficace la
riscossione di procedura coattiva: in tal caso la condotta si articola in un
complesso di atti dispositivi o di diversa natura, collegati tra di loro, tutti
finalizzati allo stesso scopo fraudolento, per cui non assume rilevanza il
singolo atto negoziale, che va unitariamente considerato con quelli che
risultano finalizzati al medesimo scopo.
La fattispecie criminosa, quindi, si caratterizza, come esaustivamente
dispiegato dal giudice del riesame, per la natura complessa della
condotta, articolantesi in una pluralità di trasferimenti di beni, i quali, di
per sé, non assumono rilevanza decisiva, ma sono tutti finalizzati al
raggiungimento del medesimo scopo; conseguentemente, il reato è da
ritenersi perfezionato con l’ultimo degli atti alienatori posti in essere
(Cass. sent. n. 19524/2013; Cass. sent. n. 37415/2012).
Nel caso in questione la contestazione formulata ha per oggetto una
attività fraudolenta posta in essere dalla ricorrente, in concorso con il
genitore ed il germano della stessa, avente l’unico fine di svuotare il
patrimonio di Agostino Carbone, raggiunto attraverso il frazionamento
della azienda in titolarità a costui e ai successivi plurimi atti di cessione,
così da rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva dei debiti
tributari.

di disposizione degli stessi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte

Pertanto, alla stregua dei richiamati principi, la commissione del reato,
come rilevato dal Tribunale, deve ritenersi perfezionata, a carico di tutti i
concorrenti, in data 28/7/2011; datazione, questa, che rende evidente la
assoluta inconferenza della censura sollevata in ricorso.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Carbone abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve essere condannata al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 9/7/2015.

Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la

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