Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36939 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36939 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONARDI MARIO N. IL 19/06/1985
avverso la sentenza n. 8861/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R.G. 50013/2011

Con il ministero del difensore l’imputato Mario Leonardi impugna per cassazione
la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Catania, con cui -su sua richiesta, concordata con il
p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti generiche, la pena di
tre anni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il delitto di illecita detenzione per
fini commerciali di sostanza stupefacente del tipo marijuana idonea al confezionamento
di oltre 3.000 dosi singole per medio assuntore.
Con il ricorso si deducono violazione dell’art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione
in punto di verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità delle prospettate
censure, dal momento che il ricorso non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato, tale da
presupporre rinuncia implicita a ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice
di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni (la sentenza richiama l’operazione di p.g.
culminata nell’arresto in flagranza di reato del ricorrente).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013
Il consiglier esteilsore

Il Pre

Motivi della decisione

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