Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36938 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36938 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARCIERO MARIO N. IL 03/10/1967
avverso l’ordinanza n. 258/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
yAté/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

4.

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Velletri, con decreto del 9-12/2/2015,
disponeva il sequestro preventivo per equivalente dei beni nella
disponibilità di Mario Arciero, indagato del reato di cui all’art. 10 ter d.Lvo
74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della Rotoprint s.r.I.,
periodo di imposta 2012, per un importo pari ad euro 239.240,00.
Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame,
avanzata nell’interesse del prevenuto, ha disposto il mantenimento della
misura cautelare reale in atto.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’Arciero, con i seguenti
motivi:
-violazione degli artt. 125 co. 3, 253 co. 1 e 2, 324 co. 7, 325 co. 1
cod.proc.pen., in quanto la pronuncia gravata è elusiva delle
prospettazioni difensive, sostanziandosi in un provvedimento che non
centra quanto nel merito impugnativamente dedotto dalla difesa; né è
stata verificata la consistenza della società ai fini della preliminare
acquisibilità del diretto provento del reato, né alcun riscontro il decidente
ha fornito in relazione alla circostanza che l’Arciero ha presentato
denunzie per usura con conseguente istanza di accesso al dispositivo di
tutela di cui all’art. 20 della L. 44/99.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, nel ritenere sussistenti i
presupposti, ex lege indicati, per il mantenimento della misura cautelare
in atto.

aveva omesso il versamento, nel termine di legge, dell’i.v.a. dovuta per il

Necessita, preliminarmente, evidenziare, come la difesa del prevenuto,
che contesta la assoluta inosservanza da parte del Tribunale dell’obbligo
di fornire adeguato riscontro alle censure sollevate con la istanza di
riesame, dimentica che il giudice di merito è pervenuto alla conclusione
censurata, col ritenere la assoluta sussistenza dei presupposti per la
applicazione del vincolo cautelare reale, richiamando, all’uopo, gli
dall’Arciero, il quale, peraltro, all’atto del sequestro, ha dichiarato di non
avere volutamente versato l’i.v.a., preferendo pagare le retribuzioni ai
dipendenti e proseguire l’attività di impresa: tale riconoscimento del
cosciente inadempimento rende del tutto inconferenti le ragioni, poste a
sostegno del motivo di annullamento.
Del pari, immeritevole di accoglimento si palesa la censura sollevata in
ordine alla mancata preventiva escussione del patrimonio della Rotoprint
s.r.I., visto che il giudice di merito ha esaustivamente spiegato come la
predetta società non disponesse di patrimonio aggredibile, per la totale
inconsistenza dello stesso.
Pertanto, nella impossibilità di procedere a sequestro diretto o per
equivalente, sui beni della società, del profitto dei reati ipotizzati, a giusta
ragione, il Tribunale ha ritenuto legittimamente reso il decreto
impugnato, con apposizione del vincolo su quota parte di un immobile,
sito in Roma, una moto e saldi attivi di rapporti bancari, di pertinenza
dell’Arciero.
Va, altresì, osservato che le doglianze svolte sono sorrette da deduzioni
fattuali, che si scontrano, in maniera netta, con le emergenze
investigative, delle quali il giudicante ha fornito esaustiva e compiuta
interpretazione.
Del tutto inconferente è, di poi, il richiamo alla L. 44/99, che nessuna

accertamenti della Guardia di Finanza, non contrastati, in assoluto,

‘,

incidenza può determinare sulla questione in esame, trattata in fase
predibattimentale-cautelare, a fronte della ravvisata sussistenza dei
presupposti per la applicazione e il mantenimento, compiutamente
giustificato dal giudice di merito, del vincolo in atto.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9/7/2015.

P. Q. M.

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