Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36938 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36938 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FINOCCHIARO FRANCESCO N. IL 28/02/1973
avverso la sentenza n. 6559/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 50009 / 2011

Con il ministero del difensore l’imputato Francesco Finocchiaro impugna per
cassazione la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Catania, con cui -su sua richiesta,
concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena, unificati i reati
ascrittigli sotto il vincolo della continuazione e non tenuto conto della contestata recidiva,
di cinque anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i reati di illecita detenzione
per fini di vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di detenzione illegale di due
pistole calibro 7.65 con matricola abrasa (e, per ciò, clandestine), di ricettazione di dette
armi e di ricettazione di capi di abbigliamento di provenienza furtiva (recanti ancora
l’applicato dispositivo antitaccheggio).
Con il ricorso si deducono violazione dell’art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione
in punto di verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore del ricorrente.
L’impugnazione è inammissibile per totale difetto di specificità delle prospettate
censure, dal momento che il ricorso non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato, tale da
presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice
di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni (la sentenza richiama l’operazione di p.g.
culminata nell’arresto in flagranza del reato di cui all’art. 73 L.S. del ricorrente).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013
Il consiglier estepsore

Il Pr

Motivi della decisione

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