Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36937 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36937 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOIS GIOVANNA MARIA ANASTASIA N. IL 20/05/1952
avverso l’ordinanza n. 51/2014 TRIB. LIBERTA’ di SASSARI, del
22/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
1.52/sentite le conclusioni del PG Dott. FLL,,,

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e…A-g-J

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Sassari, con decreto del 13/4/2013, disponeva
il sequestro preventivo per equivalente dei beni mobili ed immobili di
proprietà e nella disponibilità di Elio Salis, indagato, quale legale
rappresentante della Salis Trasporti srl, in relazione ai reati di cui agli artt.
in tal modo conseguito, pari ad euro 339.812,00.
Il Tribunale di Sassari, con provvedimento del 9/5/2013, accoglieva
parzialmente l’istanza di riesame, avanzata nell’interesse del Salis,
limitando la misura cautelare reale alla quota in proprietà a costui, pari ad
un mezzo, pro indiviso, dell’immobile sito in Sassari via Carlo Felice n. 54,
evidenziando come la titolarità in capo al prevenuto di detta quota-parte
del 50% emergesse da risultanze documentali, quali le allegate visure
catastali e, segnatamente, dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale, nel
quale non risultava attribuita la proprietà esclusiva dell’immobile de quo
ad uno solo dei due coniugi, per cui entrambi dovevano essere ritenuti
titolari pro indiviso del relativo diritto reale ex art. 168, co. 1 cod. civ..
A seguito di istanza di revoca della misura imposta, proposta da Giovanna
Maria Anastasia Fois, terza interessata, lo stesso Gip, con provvedimento
del 19/9/2014, si è pronunciato per il mantenimento del vincolo in atto.
Il Tribunale di Sassari, chiamato a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse della Fois, ha rigettato il gravame.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Fois, con i seguenti motivi:
-il sequestro sull’immobile di via Carlo Felice, in Sassari, non poteva
essere disposto in quanto il bene confluito in fondo patrimoniale dei
coniugi Salis-Fois era geneticamente di esclusiva appartenenza della
ricorrente;

10 bis, 10 ter, 11 d.Lvo 74/2000, per un valore corrispondente al profitto

-le somme assoggettate a vincolo, depositate in conto corrente bancario
sono in titolarità della Fois e, pertanto, anche sulle stesse non poteva
essere applicata la misura cautelare reale.

Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta sussistenza
dei presupposti per il mantenimento della misura cautelare reale
applicata.
Il primo motivo di annullamento è manifestamente infondato, oltre che
del tutto generico, in quanto non specifica in forza di quali elementi
dovrebbe attribuirsi la esclusiva titolarità alla Fois del diritto di proprietà
sull’immobile sito in via Carlo Felice di Sassari.
Peraltro, il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi dettati
dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro ai fini della
confisca per equivalente dei beni facenti parte del fondo patrimoniale dei
coniugi e del disposto normativo regolante il regime patrimoniale della
famiglia, in specie dell’art. 168 cod.civ., secondo cui la proprietà dei beni
confluiti in detto fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia
diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
Nel caso in questione, in particolare, le parti all’atto della costituzione del
fondo patrimoniale non hanno proceduto ad alcuna specifica
annotazione, come rilevato dal Tribunale nell’ordinanza del 9/5/2013, a

CONSIDERATO IN DIRITTO

seguito della istanza di riduzione del sequestro, avanzata dal Salis,
richiamata in premessa, per cui non può dubitarsi della comproprietà o,
quanto meno della piena disponibilità, pro-indiviso, dell’immobile in
questione da parte dell’indagato.

322 ter cod.pen., non necessitando, in materia, alcuna dimostrazione sul
nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo
sufficiente, appunto, l’accertata disponibilità in capo al prevenuto del
bene medesimo.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di annullamento,
in quanto il conto corrente bancario, intestato ad un terzo, ma sul quale
l’evasore fiscale ha ampio- e illimitato potere di delega ad operare, è
confiscabile per equivalente, laddove la delega non preveda limitazione,
nel senso che il delegato sia autorizzato ad operare incondizionatamente
(Cass. 23/9/2014, n. 38694), come nel caso in questione.
Peraltro, costituisce accertamento di fatto la circostanza di una delega,
per il contribuente, ad operare su un piano di parità rispetto alla moglie,
senza limiti di sorta, tanto meno con obbligo di contenere i suoi atti entro
la soglia della metà della somma depositata, corrispondente alla quota
ideale a lui spettante secondo la presunzione di cui all’art. 1298 cod.civ.;
di tal chè, la procura speciale o delega ad operare, conferita al Salis, ha
attribuito a costui un potere dispositivo illimitato sull’intero capitale
depositato.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186 della Corte
Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la
Fois abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione

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Ciò determina la possibilità di assoggettamento a vincolo del bene, ex art.

della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616
cod.proc.pen., deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 1.000,00.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 9/7/2015.

P. Q. M.

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