Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36936 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36936 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO MASSIMO EMILIANO N. IL 05/07/1976
avverso l’ordinanza n. 1601/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
29/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CAS LLA;
-letke ntite le conclusioni del PG Dott. g…e,,,,,e g.d)

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,

Uditi difensor Avv.;

I a C.,,aV e.C.Lzr-

Data Udienza: 18/03/2014

R.G. n.5159/2014.
Ricorrente FERRARO Massimo Emiliano

Ritenuto in fatto
Con ordinanza pronunziata in data

29 ottobre 2013, il Tribunale di Milano –

Sezione del riesame respingeva l’appello proposto da

FERRARO Massimo

Tribunale di Milano,in reiezione della richiesta di sostituzione della misura
cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, con
autorizzazione al lavoro. Il Ferraro era stato condannato alla pena di anni
quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, con sentenza
emessa dal GIP del Tribunale di Milano in data 2 luglio 2013, in esito a giudizio
abbreviato, quale responsabile dei delitti di illecito acquisto, in concorso, di
quantitativi imprecisati di cocaina, da tale Zighini Rocco in Trezzano sul Naviglio
il 26 marzo 2011 (capo n. 20 ); di cessione a fini di spaccio, a Tafani Davide di
kg. 1,010 della stessa sostanza stupefacente,in Rho il 18 aprile 2011 (capo n.23)
; di illecita detenzione a fini di spaccio e di cessione a Luca Amici, di gr. 994
lordi di cocaina, contenenti gr. 456,47 di principio attivo, in Sesto S.Giovanni il
18 giugno 2011 ( capo n.26).
Ricorre per cassazione il Ferraro, per tramite del difensore, deducendo un unico
motivo per violazione di legge e per vizio della motivazione, così sintetizzato.
Si duole il difensore di come il Tribunale del riesame abbia acriticamente
richiamato il contenuto dell’ordinanza del GIP, applicativa della misura cautelare,
omettendo sia di confutare le specifiche censure dedotte con l’atto d’appello sia
di considerare anche le statuizioni della sentenza di primo grado, di assoluzione
del Ferraro da tre dei cinque delitti cointestatigli; sentenza che aveva altresì
escluso la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 7 della legge n. 203 del
1991. Né il Giudice del riesame aveva dato conto del dedotto affievolimento
delle esigenze cautelari in considerazione del

reperimento di lecita attività

lavorativa,da parte dell’imputato e dell’insorgenza di patologie nella figlia
minore, a causa dell’assenza del padre,dovuta allo stato di detenzione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a
carico dell’imputato, ex art. 616 cod. proc. pen.

i

Emiliano avverso l’ordinanza emessa il 12 settembre 2013, dal GIP del

Osserva il Collegio,ad escludere la ricorrenza delle dedotte censure, che il
Tribunale ha opportunamente ed esaustivamente evidenziato che, pur
risultando ridimensionate le originarie accuse e pur essendo stato assolto il
Ferraro da taluni delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, originariamente
contestatigli, la misura custodiale meno afflittiva, basata sullo spontaneo
autocontrollo del soggetto ,non era idonea a tutelare la collettività dal rilevante
e grave pericolo di recidiva,essendo il Ferraro pacificamente legato da stretti
vincoli di contiguità con appartenenti di spicco della cosca Morabito-Bruzzaniti-

logicamente desunto dal Tribunale dal fatto che, ove l’imputato fosse stato
collocato agli arresti donniciliari nei luoghi di origine, ne sarebbe risultato così
agevolato il ” reinserimento” nel contesto criminale di tipo mafioso nel cui
ambito si era sviluppato il programma criminale volto alla commercializzazione
degli stupefacenti sulla piazza milanese. Condividendo poi le argomentazioni del
provvedimento appellato, il Collegio del riesame ha inoltre ribadito la indubbia
ininfluenza sotto il profilo cautelare sia delle “manifestazioni di disagio ” della
figlia minore del prevenuto, nata tre anni prima dell’avvio dell’ingente traffico di
stupefacenti promosso dal Ferraro sia il pregresso protrarsi dello stato detentivo
cautelare in carcere; ciò non avendo dissuaso ( come dimostrato dalle indagini
svolte per alcuni mesi del 2011 ) i correi dall’attuare in modo continuo e
sistematico, il traffico di stupefacenti.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto
stabilito dall’articolo 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc.pen.
Così deciso in Roma, lì 18 marzo 2014.

Palamara. L’obiettivo l’incrementarsi del pericolo di recidiva è stato altresì

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