Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36931 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36931 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONORCHIO ANTONINO N. IL 08/11/1966
nei confronti di:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 9/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
22/09/2010
sentita lajelazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/s ite le conclusioni del PG Dott. 09,..A.25y

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.12.2008 dep. il 27.1.2009 questa Suprema Corte ha
annullato l’ordinanza 18.10.2006 della Corte d’Appello di Messina che aveva respinto la
domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione subita da Monorchio Antonino dal
6.11.1999 al 14.9.2001 in carcere (anni uno, mesi dieci e giorni sette in carcere) e fino
al 12.9.2002 (ulteriori 363 giorni agli arresti domiciliari) in relazione ad associazione a
delinquere di tipo mafioso, tentata rapina e reati concernenti le armi, da cui era stato
successivamente assolto, perché il fatto non sussiste, dalla Corte d’Appello di Messina

L’annullamento dell’ordinanza del 18.10.2006 si era reso necessario perché la
colpa grave, che aveva giustificato il rigetto dell’istanza, era stata desunta dal
contenuto di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo penale.
2. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Messina con successiva
ordinanza 22.9.2010, escludendo una condotta gravemente colposa nella
determinazione dell’ingiusta detenzione, ha accolto la domanda del Monorchio. Ha
tuttavia ravvisato nella frequentazione con i coimputati (emersa dalle attività di
indagine) un comportamento imprudente e pertanto ha ridotto l’originaria pretesa di €.
300.000,00 in €. 110.000,00.
3 Contro l’ordinanza ricorre nuovamente il Monorchio, tramite il difensore
deducendo la violazione dell’art. 314 cpp e la contraddittorietà della motivazione sul
quantum, richiamando il principio di diritto secondo cui se le intercettazioni sono state
ritenute inutilizzabili nel giudizio di merito non possono esserlo neppure nel giudizio di
riparazione per ingiusta detenzione (e, a maggior ragione, non possono esserlo ai fini
della determinazione dell’indennizzo): la Corte territoriale, secondo il ricorrente,
avrebbe invece desunto le frequentazioni proprio dalle intercettazioni ambientali, non
essendoci altri elementi da valutare. Ritiene inoltre l’ordinanza viziata da carenza,
irragionevolezza e illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del
quantum dell’indennizzo.
4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo in parte.
Va premesso che – come affermato più volte da questa Corte, anche a sezioni
unite – l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di
cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per
ingiusta detenzione (v. Sez. U, Sentenza n. 1153 del 30/10/2008 Cc. dep. 13/01/2009
Rv. 241667; Sez. 5, Sentenza n. 8538 del 05/02/2009 Cc. dep. 25/02/2009 Rv.
243418; Sez. 4, Sentenza 2.12.2008-27-1-2009, Monorchio v. altresì Sez. U, Sentenza
n. 13426 del 25/03/2010 Cc. dep. 09/04/2010 Rv. 246271 che ha ribadito lo stesso
principio, seppur con riferimento al procedimento di prevenzione).

con sentenza 5.7.2004, in totale riforma di quella di primo grado.

Altro principio da considerare è quello, costantemente affermato in
giurisprudenza, secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, solo il dolo
o la colpa grave dell’istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto
all’indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione
della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso a
determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve (cfr. tra le
varie, Sez. 4, Sentenza n. 27529 del 20/05/2008 Cc. dep. 07/07/2008 Rv. 240889;
Sez. 4, Sentenza n. 2430 del 13/12/2011 Cc. dep. 20/01/2012 Rv. 251739; Sez. 4,

Nel caso di specie, la Corte d’Appello con l’ordinanza oggi impugnata, ha fatto
corretta applicazione di tali principi di diritto laddove, prescindendo dalle intercettazioni
inutilizzabili, ha desunto, ai soli fini della quantificazione dell’indennizzo, una condotta
colposa (seppur non grave) dalle “assidue frequentazioni di Monorchio con numerosi
altri imputati, pienamente dimostrati dalle attività di indagine dei Carabinieri” (v. pag.
3), cioè da atti che – contrariamente a quanto assume l’odierno ricorrente – nel
giudizio di merito conclusosi con la sentenza di assoluzione in appello del 2004 non
erano stati affatto ritenuti “inutilizzabili”, ma più semplicemente erano stati considerati
insufficienti a giustificare, da soli, una pronuncia di colpevolezza: nella sentenza di
assoluzione del 2004 si afferma, infatti, che “dalle attività investigative parallelamente
svolte dai Carabinieri emergevano stretti rapporti di frequentazione tra i singoli
imputati, non spiegabili e non spiegati con lecite attività, movimenti che, per modalità
di tempo e di luogo apparivano fortemente sospetti di collegamento a condotte
delittuose…”. Si afferma quindi trattarsi di “….indizi sintomatici della pericolosità dei
soggetti e dei legami intercorrenti tra i medesimi”, cioè di elementi che “non possono,
una volta divenute inutilizzabili le trascrizioni delle intercettazioni ambientali
costituire piena prova dell’esecuzione dei reati contestati nel presente
procedimento” (v. pagg. 19 e 20 sentenza di assoluzione del 2004). Insomma, la Corte
di Appello, nella citata sentenza assolutoria, aveva tenuto chiaramente separate le
“complesse attività investigative

intercettazioni ritenute inutilizzabili dalle
parallelamente svolte dai Carabinieri”

dalle quali erano emerse le sospette

frequentazioni.
Le critiche che il ricorrente muove al contenuto delle attività di indagine dei
Carabinieri (da cui non sarebbe emerso alcun elemento di pericolosità sociale: v.
penultima pagina del ricorso) si risolvono in mere censure in fatto che si scontrano con
l’accertamento compiuto nel giudizio di merito conclusosi con sentenza irrevocabile e,
quindi, non possono trovare ingresso in questa sede.
2 Profili di criticità nella motivazione dell’ordinanza impugnata si rinvengono
invece nella concreta determinazione dell’indennizzo, determinato in C.110.000 a
fronte di una richiesta di C. 300.000,00.

3

Sentenza n. 21575 del 29/01/2014 Cc. dep. 27/05/2014 Rv. 259212).

Si è già opportunamente osservato in giurisprudenza che in tema di riparazione
per l’ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve
sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini
della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel “merum arbitrium”, ma
dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente
congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei
consociati (v. Sez. 4, Sentenza n. 21077 del 01/04/2014 Cc. dep. 23/05/2014 Rv.
259236; Sez. 4, Sentenza n. 1744 del 03/06/1998 Cc. dep. 13/07/1998 Rv. 211646).

aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315
comma 2 cpp (C. 516.456,90) e il termine massimo di custodia cautelare ex art. 303
comma 4 cpp espresso in giorni, moltiplicato a sua volta per il periodo, anch’esso,
espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. E’ quindi pervenuta ad una
determinazione indennitaria di C.235,82 al giorno per la custodia in regime carcerario
e di C. 117,91 al giorno per la custodia cautelare in regime domiciliare.
Ebbene, da una tale premessa, del tutto corretta, ha poi ritenuto, con
valutazione equitativa, di ridurre nel caso concreto l’indennizzo a C. 110.000,00
“tenuto conto dell’incidenza dell’indicata condotta colposa”.
Ora, poiché secondo il parametro aritmetico l’indennizzo base sarebbe stato pari
circa il doppio (considerando appunto il periodo di anni uno, mesi dieci e giorni sette di
reclusione in carcere e gli ulteriori 363 giorni di detenzione domiciliare), la Corte
d’Appello, operando la riduzione equitativa, avrebbe dovuto spiegare perché la
condotta colposa riscontrata abbia avuto un’incidenza tale da comportare un
abbattimento del 50%; avrebbe cioè dovuto “sintetizzare i fattori di analisi presi in
esame”,

non essendo sufficiente limitarsi a richiamare la

“condotta colposa”

precedentemente evidenziata (condotta che, a sua volta, è stata ritenuta
semplicemente “un’imprudenza”).
Si rende necessario l’annullamento dell’ordinanza affinché il giudice del rinvio
proceda a quantificare l’indennizzo dando adeguatamente conto, sulla scorta degli
esposti principi, dia una giustificazione adeguata della valutazione equitativa in
concreto operata.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 2.7.2015.

La Corte d’Appello di Messina, nel caso di specie, è partita dal parametro

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