Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3693 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3693 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

tani
SENTENZA

sul ricorso proposto da : Zumpano Mancuso Nicola, n. a Cosenza il 25/02/1960;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 21/03/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni degli Avv.ti S. Galantucci e C. Terribile, che hanno concluso
per l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Gip presso il
Tribunale di Roma di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, di Zumpano
Mancuso Nicola alla pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa per
il reato di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al
concorso nella condotta di importazione dal Venezuela e di detenzione di
sostanza stupefacente cocaina posta in essere da Del Vecchio Simone e Arnone

Data Udienza: 17/12/2013

Paolo. La Corte ha in particolare ritenuto provato che detto stupefacente fosse
destinato a Zumpano Mancuso che, il giorno stesso del ritiro dello stupefacente,
avvenuto presso l’aeroporto di Fiumicino dopo che era qui giunto all’interno di un
plico prelevato da un corriere del DHL a ciò incaricato dal collega Arnone Paolo,
aveva avuto numerose comunicazioni, per il tramite di sms, attraverso un’utenza
cellulare cosiddetta “citofono” a lui riferibile, con Del Vecchio Simone (che lo
aveva a sua volta avvertito dell’arrivo del plico e concordato un appuntamento

2. Ha proposto ricorso l’imputato tramite il proprio difensore lamentando con un
primo complessivo motivo la violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. nonché la
contraddittorietà, illogicità ed omessa considerazione di circostanze decisive
quanto all’insussistenza di prova certa ed incontrovertibile in ordine alla
responsabilità per i fatti contestati, non avendo l’imputato mai avuto cognizione
dell’attività illecita posta in essere all’epoca dei fatti da altri soggetti; in
particolare rileva come sia apparsa manifesta la carenza di prova in ordine alla
effettiva riconducibilità a lui stesso dell’utenza telefonica cosiddetta “citofono”
3921881626 in uso a tale “Sandro” quale soggetto ritenuto dai giudici di merito il
destinatario finale della droga avendo inoltre la sentenza omesso di motivare se
detto Sandro fosse effettivamente il destinatario finale dell’intero quantitativo
della droga ovvero un semplice tossicodipendente interessato all’acquisto di
parte dello stupefacente da destinare ad esclusivo uso personale, non essendo
determinanti, sul punto, due SMS datati 8 giugno 2010. Zumpano è inoltre
soggetto di circa 53 anni, incensurato e privo di carichi pendenti nonché, come
risultante dalla documentazione medica in atti, persona affetta da sintomi di
psicopatologia depressiva resistente a psicofarmaci ed accompagnata da
sintomatologie claustrofobiche che slatentizzano in una grave e severa ideazione
suicidiaria; dette caratteristiche sarebbero dunque tali da attagliarsi ad un
soggetto facilmente ingannabile piuttosto che ad uno dedito al traffico di
sostanze stupefacenti; la sentenza non avrebbe inoltre valutato la possibilità che
altri soggetti si siano potuti servire dell’inconsapevole imputato al fine di celare
le proprie identità rilevando tale aspetto sotto il profilo della necessaria certezza
della prova richiesta ai fini della condanna. Quanto alle comunicazioni telefoniche
addebitate all’imputato, dalla documentazione medica in atti sarebbe risultato
che al momento della comunicazione tra l’utenza “citofonica” in uso a Sandro e
quelle in uso al coimputato Del Vecchio attraverso gli SMS del 8 giugno 2010,
egli si trovava sottoposto ad un delicato esame di colonscopia, così essendo
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per le ore 12,00) ritenute riguardare, appunto, lo stupefacente in questione.

impossibile che egli abbia effettuato le comunicazioni relative alle 8.38 in via
Pascoli 20 nelle vicinanze dell’ospedale S. Giovanni e alle 9.46 in piazza S.
Giovanni in Laterano, da ciò evincendosi la mancata disponibilità di detta utenza;
si rileva infatti che laddove, come dichiarato dalla dr.ssa De Cesare dell’Ospedale
S. Giovanni, detta visita fosse durata dalle ore 8,30 alle 9,00, egli non poteva
certo trovarsi alle ore 8,38 in via Pascoli (anche perché la cella di detta via non
copre il reparto di gastroenterologia dell’Ospedale), mentre, ove detta visita

avrebbe potuto effettuare la chiamata delle ore 9,46 in quanto impegnato in
detto esame; né sarebbe corretta la motivazione sul punto della Corte territoriale
circa il fatto che in tali due momenti era unicamente avvenuto l’aggancio delle
celle da parte di telefono ivi solo presente essendo invece risultato che durante
controlli di rito Del Vecchio aveva ricevuto diverse ed insistenti telefonate da
parte di Sandro. Contesta altresì la ritenuta riferibilità all’imputato di altre due
utenze “citofono” in quanto entrate in contatto con altri soggetti ritenuti estranei
alla vicenda, la non valorizzabilità del “modus scribendi” quale riferito dallo
stesso imputato e corrispondente a quello dei messaggi sms intercorsi con Del
Vecchio e il fatto altresì che quest’ultimo abbia escluso che nella foto di Zumpano
potessero individuarsi le fattezze di tale Sandro. Né lo Zumpano, pur sottoposto
a scrupolose indagini protrattesi per oltre un anno, ha mai dato adito ad alcun
sospetto.

3. Evidenzia, con un secondo motivo volto a lamentare violazione di legge in
ordine alla mancata applicazione dell’art. 56 c.p., che, mentre i suoi coimputati
sono stati condannati, all’esito di giudizio dibattimentale, per lo stesso reato,
nella forma però tentata, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed
euro 18.000 di multa, egli, pur avendo fruito della diminuzione per il rito
speciale, è stato condannato alla pena, per il reato consumato, e senza
concessione delle attenuanti generiche, di anni sette ed euro 30.000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo è infondato.
Va anzitutto ribadito che il giudizio di legittimità, lungi dal rappresentare,
successivamente al giudizio di appello, una ulteriore possibilità di scandagliare,
nel merito, il contenuto del compendio probatorio specie con riguardo alla
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fosse iniziata dopo le ore 9,30, come dichiarato dalla paziente Matera, non

rilevanza e all’attendibilità dello stesso e di sindacare la valutazione che di tale
compendio abbiano dato i giudici della sentenza impugnata nei limiti dei punti
sottoposti a gravame, è unicamente indirizzato a verificare, da un lato, se la
motivazione che di tale operazione valutativa abbiano dato i predetti giudici sia
adeguata, coerente e non manifestamente illogica, e dall’altro, se tale
valutazione non sia incorsa in violazioni di legge processuale stabilite a pena di
nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, o non abbia dato luogo ad

merito è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna
di esse, come pure al loro complesso, il peso e il significato ritenuti più
opportuni, essendo insindacabile in sede di legittimità la motivazione in cui si
estrinseca tale operazione intellettuale ove rispetti,rppunto le regole della logica
e sia frutto di valutazione esatta ed aderente alle risultanze processuali ed ai
principi generali che regolano la valutazione della prova.
Il tema posto dal primo motivo del ricorso è, e può essere, pertanto, unicamente
quello consistente nell’avere o meno la sentenza impugnata, correttamente
argomentato, nei limiti dei parametri sopra indicati, in ordine alla attribuibilità,
all’imputato, dell’utenza telefonica 3291881626 che ebbe, nella giornata
dell’8/6/2010, ad entrare in contatto con il telefono di Del Vecchio allorquando,
presso la sede della DHL, era giunto il plico contenente lo stupefacente,
prelevato in precedenza all’aeroporto di Fiumicino da impiegato della stessa DHL,
ed ivi atteso, tra gli altri, proprio dallo stesso Del Vecchio. Neppure il ricorrente,
del resto, pone in discussione, a ben vedere, che in particolare il tenore del
messaggio inviato quel giorno da Del Vecchio alla utenza “citofono” poi
attribuita, appunto, all’imputato (“è arrivata ci vediamo per le 12.00”), fosse
rivelatore del fatto che quest’ultimo, evidentemente accordatosi in precedenza,
fosse in attesa di ricevere da Del Vecchio lo stupefacente in questione tanto da
richiedere, a sua volta, proprio dopo le ore 12,00 predette, se fosse arrivata “sua
zia”; sicché, appare evidente la decisività, ai fini della dimostrazione della
responsabilità per la condotta contestata, e posto che il “Sandro”, cui
corrispondeva, nella rubrica di Del Vecchio, nominativamente il numero di
telefono in oggetto, non ebbe mai a raggiungere, quel giorno, la sede della HDL,
dell’iter logico – argomentativo sulla cui base i giudici di appello sono, appunto,
giunti ad attribuire a Zumpano Mancuso Nicola la disponibilità dell’utenza in
questione.
Ciò posto, la sentenza impugnata ha evidenziato, ponendo in rilievo una serie di
elementi di natura indiziaria, che : a) Del Vecchio aveva riferito, in sede di
interrogatorio, che tale Luigi Mantuso gli aveva proposto di prelevare per suo
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esiti interpretativi della legge sostanziale contrari a legge. Del resto, il giudice di

conto i colli pervenuti in DHL e di consegnarglieli dietro corrispettivo di euro 200
per ogni consegna aggiungendo che detto Mantuso lo aveva rifornito di tre
telefoni cellulari per consentire i contatti tra loro; b) l’utenza 3921881626,
intestata a tale Sugeng Rahardjo, nato in Indonesia, aveva sviluppato, dal
momento della sua attivazione e sino al 9/6/2010, traffico telefonico,
compendiatosi in circa 230 sms e 209 conversazioni, unicamente con il Del
Vecchio; c) sempre detta utenza, sulla base dei tabulati acquisiti, aveva

ubicate rispettivamente in via Pascoli 20, ovvero nelle vicinanze dell’ospedale S.
Giovanni, e in piazza San Giovanni in Laterano, sempre a pochi metri dal
predetto ospedale; d) l’imputato, la mattina di quello stesso giorno e in quelle
ore, si era trovato sicuramente in tali luoghi posto che lo stesso era stato
sottoposto, subito dopo la paziente Matera, visitata tra le ore 9,00 e le ore 9,30
(e le cui indicazioni di orario erano maggiormente attendibili rispetto a quelle
della Dr.ssa De Cesare, che aveva situato il momento di sottoposizione di
Zumpano tra le ore 8,30 – 9,00) ad un esame di colonscopia proprio presso tale
ospedale; e) detta utenza aveva poi agganciato, seguendo un percorso che
aveva evidenziato la fuoriuscita del suo utilizzatore dal Comune di Roma e il
raggiungimento, alle ore 16,51, della località Termine, in comune di Ocre (AQ),
e, alle ore 21,31, della località Vallata San Giovanni, in comune di Navelli (AQ),
la cella ubicata proprio in questa ultima località, 27 minuti prima che l’utenza
ufficiale 3357173701 di Zumpano (come tale riconosciuta dallo stesso imputato
che ne aveva indicato la disponibilità esclusiva da sette – otto anni) agganciasse,
per parlare con Valentina Zumpano Mancuso, figlia dell’imputato, quegli stessi
ponti radio; f) in quello stesso periodo l’imputato aveva avuto la disponibilità di
due appartamenti in località Carapelle Calvisio (AQ), distante soli 15 chilometri
proprio dal comune di Navelli suddetto; g) l’imputato aveva dichiarato, in data
14/03/2011, di essere solito utilizzare, nel comporre i messaggi di testo, il punto
al posto dello spazio, essendo tale modalità risultata significativamente
impiegata proprio per comporre due sms inviati dalla utenza citofono
3291881626 alla utenza di Del Vecchio il giorno 8/6/2010; h) nel periodo
novembre 2009 – giugno 2010, nelle stesse zone ove era stata localizzata
l’utenza ufficiale di Zumpano, erano state localizzate altre due utenze “citofono”,
una delle quali, del resto, impiegata per comunicare con tali Bravetti Roberto e
De Angelis Luciano, quali amici dello stesso Zumpano mentre l’altra localizzata,
la sera dell’8/6/2000, sempre nel territorio del comune di Navelli; i) le utenze
“citofono” in questione erano state individuate, nell’arco temporale novembre

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agganciato, in roaming, alle ore 8,38 e 9,46 del 08/06/10, le celle telefoniche

2009 – giugno 2010, nei luoghi di dimora dello stesso imputato (nella borgata
“Quarticciolo”) o della di lui madre (nel quartiere “Torpignattara”).

4.1. Ed allora, posto che le prove indirette possiedono, alla stregua dell’espresso

referente normativo rappresentato dall’art. 192, comma 2, c.p.p., ed una volta
che le stesse abbiano superato il controllo della verifica interna, una attitudine
alla dimostrazione del tutto analoga a quella propria delle prove dirette, deve

giuridicamente corretta, attraverso l’esposizione di indici valutati, come
necessario, unitariamente e complessivamente, della conclusione, raggiunta in
termini univoci, in ordine al fatto della attribuibilità all’imputato dell’utenza
telefonica in questione e, conseguentemente, per quanto già detto sopra, del
concorso di questi nella importazione dal Venezuela e, comunque, nella
detenzione, di gr.11.831,10 di cocaina.
A fronte di ciò il ricorso ha, da un lato, riproposto doglianze già motivatamente
disattese dalla Corte (come il fatto che la localizzazione in roaming delle utenze
prescinda dalla effettuazione di chiamate, secondo il ricorrente non effettuate il
giorno 8/6/2010) o formulato, ancora una volta, ipotesi alternative che, oltre ad
essere non ammissibili in questa sede, sono state comunque motivatamente non
considerate dalla Corte territoriale laddove, in particolare a pag.14 della
sentenza, ha evidenziato la valenza probatoria delle localizzazioni sul territorio
delle tre utenze citofono nei luoghi e nei momenti indicati, come tali
rappresentative di “elementi di fatto certi che, per la loro costanza, ripetizione
nel tempo, nonché in ragione della scarsa densità abitativa dei comuni abruzzesi
in cui sono state localizzate le utenze in questione, non consentono di formulare
ipotesi alternative, essendo inverosimile ritenere, per la natura di alcuni luoghi e
per la costante ripetizione dell’aggancio parallelo dei telefoni cellulari da parte
della medesima cella, che altro soggetto si muovesse nelle medesime zone, in
tale non trascurabile arco temporale”.
Di qui, anche, la corretta esclusione, in capo al mancato riconoscimento
fotografico di Zumpano da parte di Del Vecchio (invocato dal ricorrente), della
idoneità ad incidere sulla valenza probatoria complessivamente desumibile dagli
elementi indicati; e del resto, il vizio di omessa motivazione può essere dedotto
solo quando il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l’ingresso nella
sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di
efficacia scardinante dell’impianto motivazionale, e non invece quando il giudice
di merito abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli
elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente
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ritenersi che, nella specie, il giudice abbia dato una motivazione logicamente e

5. Il secondo motivo sulla pena è manifestamente infondato; sia la doglianza in
ordine alla non ravvisata sussistenza dell’ipotesi tentata che quella in ordine al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, vengono ricondotte al mero
fatto che tale più favorevole trattamento sarebbe stato adottato nei confronti dei
coimputati Arnone e Del Vecchio, giudicati separatamente per lo stesso fatto; sul
punto va però ricordato, quanto alle negate circostanze attenuanti, che la

condotta e corrispondente determinazione della sanzione, ex art. 133 c.p., è
naturalmente tarata sulle connotazioni oggettive e soggettive del singolo
comportamento accertato, con la ovvia conseguenza della impossibilità di
dedurre in sede di legittimità una “critica da confronto e da valutazione
comparativa” rispetto ad altre posizioni individuali, anche se di correi (in tesi, più
favorevolmente trattate), salvo il caso in cui il giudizio di merito sul punto, sul
diverso trattamento del caso che si prospetta come “identico”, sia sostenuto da
asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez.6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane
e altri, Rv. 252880) : nulla, tuttavia, sul punto, si afferma in ricorso.
Nulla parimenti si argomenta in ricorso con riguardo alla non riconosciuta ipotesi
tentata; in ogni caso deve essere ribadito, a fronte della motivazione della
sentenza impugnata che ha richiamato le dichiarazioni di Del Vecchio circa
l’incarico che “Sandro” gli aveva dato di recapitargli i pacchi arrivati, da ciò
emergendo che quest’ultimo si era accordato in precedenza per far giungere in
Italia lo stupefacente, che nell’ipotesi di accordo finalizzato all’importazione fra
soggetti che si trovano all’estero e soggetti che si trovano nello Stato, si ha reato
consumato, e non tentato, anche qualora non avvenga l’acquisizione materiale
della sostanza per motivi estranei alla volontà degli agenti (Sez.2, n. 486 del
21/12/1998, Avezzano, Rv. 212252).

6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013

Il Presidente

risposta che il giudice garantisce, in punto di individuazione della gravità della

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