Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36929 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36929 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CatOuro Fabio, nato a Vimercate e 14-06-1963
avverso la ordinanza del 09-12-2014 del tribunale della libertà di Lecco;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angellis che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avvocato Beniamino Migliucci, sostituto processuale
dell’avvocato Francesco Petrelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 23/06/2015

RITENUTO IN FATTO

,

,

1. Fabio Cauduro ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza emessa in
data 9 dicembre 2014 con la quale il tribunale della libertà di Lecco ha rigettato
l’appello cautelare che il ricorrente aveva proposto avverso l’ordinanza con la
quale il Gip presso il medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca,
anche parziale, del decreto di sequestro preventivo emesso nei suoi confronti,
avendo colpito, tra l’altro, le quote di sua proprietà nella società Freccia

Al ricorrente si contesta in via cautelare il reato previsto dall’articolo 2 del
decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 per avere, in qualità di legale
rappresentante della società Cauduro Racing Team S.r.l. e Poker Project S.r.l.,
presentato negli anni tra il 2009 ed il 2013, al fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, dichiarazioni fraudolente, avvalendosi di fatture
emesse dai fornitori Eventi Sportivi S.r.1, Racing Team Group S.r.l., Baires
Racing Team S.r.l., Racing Promotion Srl per operazioni parzialmente inesistenti
in quanto i corrispettivi erano indicati in misura largamente superiore a quelli
effettivamente versati, in modo che Cauduro Racing Team S.r.l. sottraeva a
tassazione un imponibile di oltre euro 4.222.000, evadendo conseguentemente
l’Iva per euro 884.635,24, mentre Poker Project S.r.l. sottraeva a tassazione un
imponibile di poco meno di euro 4.000.000, evadendo conseguentemente l’Iva
per euro 810.686,31.
Nel rigettare l’appello cautelare, il tribunale della libertà ha ricordato come il
ricorrente avesse evidenziato che, in un precedente procedimento conclusosi con
sentenza di assoluzione, era stato dimostrato che egli aveva acquistato dai suoi
fornitori (società che curano il marketing di alcune squadre di corse
automobilistiche) degli spazi pubblicitari rivendendoli ai propri clienti (sponsor),
nell’ambito di operazioni commerciali sicuramente esistenti e dalle quali erano
stati realizzati utili economici regolarmente dichiarati e tassati.
Tuttavia, secondo il Collegio cautelare, il Gip, quanto alla provvisoria
imputazione elevata nel presente procedimento, aveva ampiamente motivato
l’esistenza del fumus, desumendolo dai numerosi elementi di fatto evidenziati dal
pubblico ministero (e ampiamente documentati negli atti allegati dallo stesso
pubblico ministero in sede di riesame) dai quali era emerso che il ricorrente
aveva utilizzato fatture per corrispettivi largamente superiori a quelli effettivi,
come comprovato, a titolo esemplificativo, dalla presunta esistenza dei fornitori
delle fatture stesse, a cui pure risultavano corrisposti dei supposti corrispettivi
anche dopo la loro cessazione, e ciò indusse il Gip a ritenere pienamente
soddisfatto il presupposto della configurabilità del reato per il quale si procede.

Immobiliare S.a.S., della quale egli era socio accomandatario.

Sotto altro concorrente profilo, il tribunale cautelare ha osservato come il
ricorrente abbia diffusamente trattato la questione della non “pignorabilità” delle
quote di società di persone, seguendo un iter argomentativo che non tiene conto
della peculiarità del sequestro preventivo “per equivalente”, che è invece
finalizzato, a differenza di un normale “titolo esecutivo”, non solo a colpire il
patrimonio proprio dell’indagato, ma anche i beni, di cui il reo abbia la
disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato.
Siccome il concetto di disponibilità non include solo i beni di cui l’indagato

disporre “come se” fossero propri, il tribunale cautelare ha ricordato come lo
stesso ricorrente avesse dichiarato che lo scopo della società Freccia Immobiliare
s.a.s. fosse quello di “mantenere il patrimonio, la compagine e la gestione
sociale all’interno di uno stretto regime famigliare”,

ossia di gestire l’ente

direttamente, anche perché l’altro socio altro non era se non la moglie separata
dell’indagato.
Egli pertanto, oltre a disporre delle proprie quote, disponeva.in realtà di
tutto l’ente. A tale primo elemento di valutazione, il tribunale ne ha aggiunti altri,
mutuati dal regime espropriativo regolato dal codice di procedura civile, i cui
principi sono stati ritenuti applicabili al caso di specie.
Infine, il Collegio cautelare ha osservato che escludere le quote delle società
di persone dal novero dei beni sequestrabili avrebbe come logica conseguenza
quella di indurre ogni soggetto che senta la necessità di “nascondere” un
patrimonio di origini illecite a rivestirli con la qualifica di “quote”.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il
difensore, articola due complessi motivi di gravame, sostenuti con memoria
depositata in data 18 giugno 2015, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della
legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale) con
conseguente illegittimità del sequestro per carenza del

fumus boni iuris sul

rilievo che l’accusa fonda sulla erronea asserzione che le fatture delle società
fornitrici siano parzialmente false perché “gonfiate” rispetto alle forniture
effettivamente eseguite nei confronti delle due società amministrate
dall’indagato. Tale asserzione è tuttavia sfornita, secondo il ricorrente, di
qualsiasi supporto probatorio a parte una valutazione del tutto soggettiva degli
inquirenti basata sulle movimentazioni di “cassa” delle società.
2.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente denuncia l’erronea
applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di

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sia titolare ma tutti i beni, anche se intestati a terze persone, di cui egli possa

procedura penale) con conseguente illegittimità del sequestro delle quote della
Freccia Immobiliare di Fabio Cauduro e C. s.a.s. sul rilievo, insuperabile in
ambito civile, della generale insequestrabilità delle quote di società di persone e,
a maggior ragione, di quelle dell’accomandatario nelle società in accomandita,
laddove i soci non abbiano previsto la libera accessibilità delle quote.
E’ stata presentata memoria con la quale in sostanza si solleva un motivo
nuovo.
Si assume che il decreto del gip sarebbe illegittimo ab origine perché non

esclusivamente quello per equivalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che
seguono.

2. Il primo motivo non è consentito in quanto con esso il ricorrente denuncia
nella sostanza un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, censura
non ammessa in sede di controllo di legittimità.
Occorre partire dalla premessa che, sulla base dell’espresso richiamo
operato dall’art. 325 cod. proc. pen. all’art. 322-bis cod. proc. pen., vale anche
per l’appello cautelare reale il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa
Corte in materia di ricorso per cassazione contro i provvedimenti coercitivi reali,
secondo il quale l’impugnazione è ammessa solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”,
sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Come si è in precedenza anticipato (v. sub 1 del ritenuto in fatto), il
tribunale cautelare ha preso specificamente in considerazione la tesi difensiva
secondo la quale l’indagato avrebbe acquistato dai suoi fornitori (società che
curano il marketing di alcune squadre di corse automobilistiche) degli spazi
pubblicitari rivendendoli ai propri clienti (sponsor), nell’ambito di operazioni
commerciali affermate esistenti e dalle quali sarebbero stati realizzati utili
economici regolarmente dichiarati e tassati.
Tuttavia il Collegio cautelare ha ritenuto di configurare il fumus criminis
sulla base dei numerosi elementi di fatto (già esaminati in sede di riesame del
provvedimento cautelare) dai quali era emerso che il ricorrente aveva utilizzato
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avrebbe disposto il sequestro diretto del profitto presso la società ma

fatture per corrispettivi largamente superiori a quelli effettivi, come comprovato,
a titolo esemplificativo, dalla presunta esistenza dei fornitori delle fatture stesse,
a cui pure risultavano corrisposti dei supposti corrispettivi anche dopo la loro
cessazione.
A ciò il ricorrente obietta che – qualora esistesse la possibilità di individuare,
nel meccanismo descritto dagli inquirenti, violazioni di natura fiscale nel giro
d’affari nel quale sono state ritenute coinvolte le società del ricorrente – dette
violazioni sarebbero attribuibili alle squadre-corse o alle società che curano il

della vicenda processuale e denunciando così un presunto travisamento del fatto
che, traducendosi in un vizio di motivazione non radicale, non è ammissibile nel
giudizio di legittimità avverso le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 322-bis cod.
proc. pen.
Allo stesso modo, analoghi sono i rilievi (v. pag. 12 e 13 del ricorso) circa il
fatto che se i racing teams avessero ottenuto i pagamenti per le prestazioni di
servizio svolte a favore dei clienti finali delle società del ricorrente, ciò avrebbe
significato che de facto le fatture pagate dal ricorrente stesso fossero munite di
una effettiva controprestazione in servizi oppure che se il sinallagma fosse stato
incontestabilmente provato, occorreva verificare presso coloro che avessero
svolto i servizi fatturati se questi li avessero in effetti fatturati a loro volta, a chi
e a quale prezzo oppure che, se tale indagine non fosse stata compiuta, essa si
sarebbe potuta compiere anche nel caso in cui il “fornitore” delle società del
ricorrente fosse stato una società di pura mediazione, magari nel frattempo
“svanita”.
Si tratta, con tutta evidenza, di censure fattuali non consentite in sede di
controllo di legittimità del provvedimento.

3. Di ben altro spessore è invece il secondo motivo di gravame con il quale,
sulla base di diffuse argomentazioni, in precedenza riassunte, il ricorrente
esclude che le quote di società di persone possano essere attinte dalla misura
cautelare del sequestro preventivo per equivalente.
3.1. La tesi fonda sul rilievo che, in tema di misure cautelari e di
impignorabilità di quote di società di persone, la giurisprudenza è pervenuta alla
conclusione di ampliare i casi in cui la pignorabilità (e quindi anche
l’assoggettabilità a misure cautelari reali in ambito penale) sia consentita in
ossequio al principio del “favor creditoris” in virtù della logica di favore per la
libertà della tutela degli scambi sottesa da tutto l’impianto normativo.
Sicché, nel tempo, si è passati dall’assunto di una assoluta impignorabilità
delle quote di società di persone, fondata essenzialmente sulla loro
“immaterialità” e sull’idea che esse raffigurino comunque una mera

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marketing degli spazi pubblicitari, con ciò fornendo una ricostruzione alternativa

rappresentazione “astratta” della suddivisione “pro indiviso” dell’adesione ad un
unico soggetto economico e giuridico, all’idea della generale pignorabilità anche
delle quote di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice, a
condizione che esse siano state in qualche modo “oggettivate”, ossia rese
liberamente cedibili dalla volontà di tutti i soci, situazione nella specie non
sussistente.
L’espropriabilità delle quote delle società di persone “liberamente” trasferibili
è quindi generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare

deroga al principio, sancito in via generale dall’articolo 2740 codice civile,
secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con “tutti” i
suoi beni.
Il ricorrente sottolinea che, secondo la giurisprudenza più recente, la
pattuizione statutaria circa la libera cedibilità varrebbe ex se a rendere le quote
personali di società non di capitali beni comunque autonomamente valutabili e
quindi pignorabili, con la conseguenza che in mancanza di ciò, sia in ambito civile
che in ambito penale, le quote di società di persone sarebbero insuscettibili di
apprensione coattiva.
Il ricorrente inoltre si confronta con la sentenza n. 34247 del 13 aprile 2012,
di questa Sezione, con la quale è stata ammessa, a determinate condizioni, la
sequestrabilità delle quote di società di persone, evidenziando come le
argomentazioni in essa contenute non sarebbero tali da superare il principio, già
compiuto in ambito civile, della generale insequestrabilità delle quote di società
di persone e, a maggior ragione, di quelle dell’accomandatario nelle società in
accomandita, se i soci non abbiano previsto la libera accessibilità delle quote
stesse, violando ogni contraria interpretazione gli articoli 2087, 2252, 2284,
2322, 2270, 2305, 2318, 2322, comma 2, codice civile in riferimento agli articoli
240 e 322-ter codice penale nonché agli articoli 3, 41 42 della Costituzione.
3.2. Questa Corte, come lo stesso ricorrente ricorda, ha affermato il
principio di diritto, al quale occorre dare continuità, secondo cui la quota di una
società di persone e, in particolare, la quota del socio accomandatario in una
società in accomandita semplice, se non liberamente cedibile secondo le
pattuizioni statutarie, non può essere, in quanto tale, sottoposta a sequestro
penale in costanza del rapporto societario perché l’intuitus personae sul quale si
fonda l’esistenza della società verrebbe meno al venire meno della sostanziale
qualità di socio in capo al soggetto che amministra la società stessa e che
assume su di sé il rischio d’impresa, provocando un danno agli altri soci, quali
soggetti terzi del tutto estranei alle ragioni del sequestro. Tuttavia, quando la
quota sia stata resa liberamente cedibile dalla volontà di tutti i soci o, in
mancanza, quando essa resti, anche dopo il sequestro, in uso al socio che ne sia
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la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l’inesprobiabilità, in

nominato custode, la stessa può essere assoggettata a sequestro penale, anche
per equivalente, e confiscata, dovendo, in questi casi, l’oggetto del sequestro
identificarsi nella quota che spetterà al socio all’esito della liquidazione della
società (Cass., 3 n. 34247 del 13/04/2012, Brisca Sinagra, non mass.).
La Corte è pervenuta a tale conclusione sul rilievo che – dal sistema
delineato dagli articoli 2252 (secondo cui il contratto sociale può, nelle società di
persone, essere modificato solo con il consenso di tutti i soci), 2284 (secondo
cui, nelle società di persone, in caso di morte del socio, gli altri soci devono

società in accomandita semplice, solo la quota del socio accomandante e non
quella del socio accomandatario è trasmissibile per causa di morte o cedibile con
il consenso della maggioranza dei soci) – emerge che la quota di una società di
persone e, in particolare, la quota del socio accomandatario in una società in
accomandita semplice non può essere, in quanto tale, sottoposta a sequestro
(Cass. civ., sez. 1, n. 15605 del 07/11/2002, Rv. 558296).
Infatti, la “quota” ha, nell’ambito della società di persone, una valenza
diversa da quella che possiede nella società di capitali, perché non è un’entità
dotata di una sua oggettività, ma rappresenta soltanto la misura della
partecipazione del socio ai diritti e agli obblighi relativi al rapporto sociale,
intrinsecamente legata alla persona del socio stesso.
Ne consegue che il sequestro della quota del socio accomandatario deve
essere escluso, perché l’intuitus personae sul quale si fonda l’esistenza della
società verrebbe meno al venire meno della sostanziale qualità di socio in capo al
soggetto che amministra la società e che assume su di sé il rischio d’impresa. Si
verificherebbe, in altri termini, un danno per soggetti terzi del tutto estranei alle
ragioni del sequestro, quali gli altri soci.
Il rapporto sociale in questione è però disciplinato anche dagli artt. 2270 e
2305 cod. civ., che, pur impedendo al creditore particolare del socio di sostituirsi
a questo nella posizione di socio, lo autorizzano a far valere le sue ragioni sulla
quota spettante al socio stesso all’esito della liquidazione. Da tali disposizioni si
desume che la quota del socio, pur non potendo essere sequestrata in costanza
del rapporto societario, può, tuttavia, essere sottoposta ad esecuzione forzata
all’esito della liquidazione della società.
Né a tale conclusione può opporsi che, prima della liquidazione della società,
il patrimonio di quest’ultima e, di riflesso, le quote dei soci potrebbero
sostanzialmente perdere di valore, perché un tale rischio non costituisce una
conseguenza specifica della tipologia del sequestro disposto, essendo immanente
ad ogni misura cautelare l’eventualità di non riuscire ad assicurare, in concreto,
gli effetti del provvedimento definitivo.

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liquidare la relativa quota o sciogliere la società), 2322 (secondo cui, nella

3.3. Al cospetto di tale ineccepibile interpretazione – conforme al regime
civilistico, adeguata alle esigenze penalistiche e, in ultima analisi,
costituzionalmente orientata nella misura in cui opera il bilanciamento degli
interessi tra le ragioni dei soci estranei al reato e le finalità di politica criminale
sottese alla confisca di valore, rendendo perciò l’interpretazione stessa immune
da qualsiasi rilievo di costituzionalità – la radicale impostazione del ricorrente non
può quindi essere condivisa nella sua assolutezza perché elude del tutto le
ragioni della tutela penalistica che, sebbene vadano contemperate con la natura

sovrapposizione non ammissibile, essere ritenute del tutto recessive rispetto al
regolamento civilistico dell’istituto.
A questo proposito, va ricordato che le quote sociali, anche nelle società di
persone, costituiscono beni nel senso dell’art. 810 cod. civ. in quanto suscettibili
di formare oggetto di diritti e vanno ascritte residualmente alla categoria dei beni
mobili a norma del successivo art. 812 ultimo comma, atteso che alla quota
fanno capo (insieme con i relativi doveri) tutti i diritti nei quali si compendia lo
status di socio, non riducibili a mere posizioni creditorie (Cass. civ., Sez. 2, n.
934 del 30/01/1997, Rv. 502135).
Va anche ricordato che il principio dell’autonomia patrimoniale ha valenza
soltanto in ambito civilistico e non si estende automaticamente alla sede penale.
Nella logica penalistica, infatti, la sola condizione – per la quale i beni, e
dunque anche quelli formalmente intestati a persone diverse dall’indagato,
possono essere aggrediti – è quella della disponibilità, di fatto, da parte
dell’imputato, anche attraverso terzi.
L’accertamento di tale ineludibile presupposto, ove adeguatamente
motivato, è frutto di una valutazione di merito che sfugge al sindacato di
legittimità.
Peraltro, nel caso di specie, la ritenuta disponibilità in capo al Cauduro della
quota non è contestata ed il sequestro della quota del socio accomandatario – in
base a quanto emerge dagli atti e dal testo del provvedimento impugnato – è
avvenuto senza che sia stato nominato un amministratore della quota stessa,
con la conseguenza che Vintuitus personae su cui si fonda il patto sociale non è
venuto meno per il solo fatto del sequestro.
Né la funzione cd. “prenotativa” dello Stato su beni suscettibili di confisca
può ritenersi, come sbrigativamente assume il ricorrente, estranea all’oggetto
della cautela penale, dovendosi considerare che, in siffatti casi, gli effetti della
confisca retroagiscono certamente al momento del sequestro, secondo la ratio
dell’art. 2906 cod. civ. che estende al creditore sequestrante la tutela riservata
al creditore pignorante (Cass. civ., Sez. 3, n. 3348 del 21/04/1990, Rv. 466780
e Cass. civ., Sez. 1, n. 2718 10/01/2007, Curatela fall. Tecnomarmi Export di A
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giuridica del bene oggetto del sequestro penale, non possono, sulla base di una

Rosito sas, non mass.). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 23/06/2015

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