Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36928 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36928 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Grussu Valentino, nato a Roma il 13-02-1965
Pieroni Loretta, nato a Pistoia il 23-01-1973
avverso la ordinanza del 23-09-2014 del tribunale della libertà di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angellis che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per i ricorrenti l’avvocato Gianluca Tognozzi, che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi;

Data Udienza: 23/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Valentino Grussu e Loretta Pieroni ricorrono per cassazione impugnando
l’ordinanza del 23 settembre 2014 con la quale il tribunale della libertà di
Bolzano ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
per equivalente emesso dal giudice per le indagini preliminari del medesimo
tribunale per un ammontare di C 9.055.550,00 per il reato continuato a loro

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza i ricorrenti, tramite il comune
difensore, hanno articolato due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi
dell’articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 606,
comma 1, lettera b), codice di procedura penale in relazione agli articoli 125 e
321 stesso codice per omessa motivazione sulla eccepita nullità del decreto di
sequestro preventivo.
Assumono che con l’impugnazione cautelare essi avevano denunciato la
mancanza, nel provvedimento ablativo, di una valutazione giudiziale estimativa
dei patrimoni individuali assoggettati a vincolo reale, necessaria per assicurare il
rispetto del principio di proporzionalità tra credito garantito e patrimonio
sequestrato, non essendo consentito differire tale adempimento alla fase
esecutiva della confisca.
A fronte di tale puntuale doglianza, il tribunale del riesame affermava che i
ricorrenti avevano eccepito la nullità del decreto di sequestro, avendo il Gip
disposto il sequestro per l’intera entità del profitto accertato nei confronti di tutti
i concorrenti nel reato, senza tenere distinte le posizioni dei singoli coindagati e
limitandosi a richiamare, a sostegno della ritenuta infondatezza di tale eccezione,
il medesimo e consolidato principio di diritto citato proprio dalla difesa.
Una attenta lettura dei motivi di gravame avrebbe, piuttosto, evidenziato
come oggetto della proposta impugnazione fosse non la disposta applicazione
della misura reale in solido nei confronti di ogni concorrente nel reato, in sé
legittima, bensì la assoluta mancanza, nel provvedimento ablativo, di alcuna
valutazione estimativa dei patrimoni individuali assoggettati dal gip a vincolo
reale, valutazione necessarie ad impedire il rischio di una confisca
quantitativamente superiore all’ammontare complessivo del profitto criminoso
accertato, con la conseguenza che sul punto la motivazione si rivela del tutto
assente e derivando da ciò la nullità del provvedimento impugnato ai sensi
dell’articolo 125, comma 3, codice di procedura penale.

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ascritto previsto dagli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2.2. Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano la violazione
dell’articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale in relazione
agli articoli 125 e 309 stesso codice per la apparenza della motivazione sul
fumus commissi delicti dei reati ipotizzati.
Sostengono che il collegio cautelare ha ritenuto provato il fumus in ordine ai
reati tributari ipotizzati attraverso l’integrale richiamo del processo verbale di
constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Bolzano, omettendo fornire
risposte specifiche alle doglianze sollevate dalla difesa.
In primo luogo, in relazione alla fattispecie contestata al capo 1) della

amministrazione di fatto della società Smarting Telekom Handels GmbH
difettando, nella documentazione acquisita e nel conseguente quadro probatorio
ricostruito dalla polizia tributaria, alcun atto propriamente gestorio posto in
essere dal medesimo indagato in seno a tale società. Gli ulteriori documenti
depositati la difesa, in allegato ai motivi di gravame, avvaloravano una
ricostruzione della vicenda incompatibile con le accuse, dimostrando la
sussistenza di un mero rapporto professionale di procacciamento di clienti
intervenuto tra il ricorrente e la citata impresa.
Il tribunale del riesame non avrebbe tenuto in alcun conto tali considerazioni
difensive, limitandosi a richiamare pedissequamente i risultati delle indagini
effettuate dalla Guardia di Finanza.
Ugualmente incompleta risulterebbe la motivazione dell’ordinanza
impugnata alla luce della lettura dei motivi difensivi in cui, con riguardo al capo
2) della provvisoria imputazione, si escludeva che la Nextelekom S.r.l. costituisse
una società fittizia operante nella ricostruito meccanismo fraudolento di false
fatturazioni, trattandosi, invero, di impresa pienamente operativa nel campo
della telefonia mobile ed elettronica di consumo, con clienti italiani ed esteri e la
cui vigenza nella commercializzazione della merce era comprovata altresì dalla
scansione Imei rinvenuta dalla Guardia di Finanza tra i documenti societari ed
effettuata proprio allo scopo di evitare il coinvolgimento in frodi carosello.
Il tribunale distrettuale ha reso, secondo i ricorrenti, una motivazione del
tutto inconferente ed assente in ordine alla ritenuta fittizietà della Nextelekom,
non rivenendosi infatti alcuna esplicazione delle ragioni degli elementi concreti
assunti dal Collegio cautelare per negare la sussistenza di una autonoma
personalità giuridica di tale ente, laddove una motivazione esaustiva avrebbe
dovuto argomentare, in modo autosufficiente rispetto alle deduzioni svolte dalla
Guardia di Finanza, la sussistenza di indizi di commissione dei fatti di reato
ipotizzati idonei a confutare le doglianze difensive.
La motivazione sarebbe poi del tutto omessa e meramente apparente con
riferimento al ritenuto coinvolgimento nella vicenda della coindagata //Lorena

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rubrica, la difesa aveva denunciato il mancato coinvolgimento del Grussu nella

Pieroni, avendo il tribunale cautelare affermato che la stessa “per tutto il periodo
dell’indagine rivestiva la carica di legale rappresentante della Nextelekom Sri”
laddove, pur prescindendo dalle considerazioni difensive al riguardo esposte e
rimaste del tutto disattese, la mera lettura dei capi di imputazione denota una
ben minore partecipazione della predetta indagata alle attività criminose
ipotizzate, avendo la medesima ricoperto la carica gestoria per un periodo di
tempo molto breve, intercorrente tra il 1 settembre 2009 e il 26 luglio 2010.

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezze ed in quanto
presentato nei casi non consentiti.

2.

Questa Corte ha affermato che, in tema di sequestro preventivo

finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento
ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare,
mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere è riservata alla fase
esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014,
Chidichimo, Rv. 260148).
E’ stato anche precisato che – quando, con il sequestro per equivalente, si
vincolano oppure si mantengono in vinculis beni di valore superiore al prezzo, al
prodotto o al profitto del reato – si ha una violazione del principio di
proporzionalità della misura, con la conseguenza che la privazione del bene della
vita, nella parte eccedente, rende il sequestro illegittimo, per quella parte, e ciò
esula dai profili riguardanti l’esecuzione del sequestro che ha una ragion d’essere
in un errore compiuto a seguito della fase genetica del vincolo quando cioè sia
riscontrabile una discrasia desumibile dal mero raffronto tra il contenuto
impositivo del provvedimento cautelare e l’adprehensio ossia di ciò che è stato
oggetto dell’esecuzione e che non doveva esserlo (Sez. 3, n. 33602 del
24/4/2015, Pastore ed altro, non mass.).
Da ciò consegue che, quando la sproporzione sia ictu °cuti evidente, la parte
interessata può dolersene anche in sede di riesame del sequestro mentre, in
caso contrario, deve rivolgersi al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 321,
comma 3, cod. proc. pen., dimostrare l’esistenza della sproporzione ed
eventualmente ottenere dallo stesso pubblico ministero la revoca del sequestro
in parte qua,

perché divenuto nel frattempo illegittimo per l’eccedenza in

violazione del principio di proporzionalità. In siffatti casi, nel corso delle indagini
preliminari, quando il pubblico ministero non accoglie in tutto o in parte la
richiesta di revoca del sequestro proposta dall’interessato, deve trasmettere al
giudice per le indagini preliminari la richiesta e gli atti del procedimento con le
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CONSIDERATO IN DIRITTO

sue valutazioni (art. 321, comma 3, cod. proc. pen.) e, avverso la decisione del
Gip, se di rigetto dell’istanza, l’interessato può proporre l’appello cautelare (art.
322-bis cod. proc. pen.), che può essere definito con esito favorevole per
l’interessato sempre che la sproporzione risulti ex actis, essendo il tribunale
cautelare sprovvisto, di regola, di poteri istruttori.
Nel caso in esame, con il primo motivo di gravame, i ricorrenti si dolgono
esclusivamente del fatto che il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il
sequestro per equivalente indicando esclusivamente la somma sino alla

individuazione di essi, e tale censura è manifestamente infondata per la semplice
ragione che, in primo luogo, il giudice cautelare è sprovvisto di poteri istruttori
per pervenire pieno iure alla stima ed alla individuazione dei beni da sottoporre a
sequestro e, in secondo luogo, perché, in materia di misura cautelare reale, non
è possibile pretendere dal pubblico ministero la preventiva ricerca generalizzata
dei beni sequestrabili, giacché, durante il tempo necessario per l’espletamento di
tale ricerca, essi o parte di essi potrebbero essere occultati, così vanificando ogni
esigenza di cautela.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché non consentito.
Solo formalmente i ricorrenti denunciano la violazione di legge ma in
sostanza lamentano un vizio di motivazione (come si evince anche dallo stesso
tenore letterale del ricorso nelle parti in cui si censura la motivazione
inconferente) la cui doglianza, in materia di impugnazioni cautelari reali, non è
ammessa in sede di controllo di legittimità, eccettuati i casi di vizi della
motivazione cd. radicali, nella specie non sussistenti.
Questa Corte nella sua più autorevole composizione ha infatti affermato che
il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nella presente vicenda processuale, il tribunale cautelare – dopo aver
premesso come i fatti avessero per oggetto un segmento di operazioni di frodi
carosello ai fini dell’evasione dell’Iva e dopo aver delineato il sistema di frode ed
indicato il ruolo delle società Nextelekom s.r.l. e Smarting Telekpom Handeles ha affermato, sulla base delle evidenze disponibili, che le due predette società
hanno emesso fatture in modo esclusivo a carico di soggetti italiani di tipo
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concorrenza della quale i beni dovevano essere appresi, senza una previa

missing trader, rifornendoli, ed operando come società sponda, così
interponendosi, nel contesto di frodi carosello all’Iva, tra fornitori esteri e missing
trader italiani, nell’ottica di fungere da cuscinetto e filtro.
Ciò è stato logicamente ritenuto non frutto di ripetute coincidenze ma indizio
dimostrativo del fatto che i predetti assetti societari, soggetti ad una medesima
direzione, hanno avuto come scopo esclusivo della loro attività la partecipazione
a frodi carosello all’Iva ai danni dell’erario italiano.
Il coinvolgimento del Grussu nella gestione della società Nextelekom s.r.I.,

comprovato (1) dagli ordini di acquisto indirizzati alla Smarting Telekom, ordini
nei quali la Nextelekom S.r.l. è risultata rappresentata da Valentino Grussu in
qualità di “managing director”, (2) da disposizioni di bonifico da conti intestati
alla Nextelekom S.r.l. a favore prevalentemente della Smarting Telekom,
operazione effettuata dal ricorrente in quanto persona autorizzata e che ha
impartito gli ordini di pagamento, avendo il potere di firma sul conto della
Nextelekom.
Un riscontro circa la posizione apicale ricoperta dal ricorrente nella
Nextelekom è stato desunto dalle dichiarazioni del coindagato, Stefano Piasentin,
il quale ha indicato nel Grossu il suo punto di riferimento quanto alle decisioni
relative alla gestione della Nextelekom.
Quest’ultima società

è risultata legalmente rappresentata da Loretta

Pieroni, la quale ha rivestito la carica di legale rappresentante della NexteleKom
per una buona parte dell’indagine (i fatti contestati sono compresi tra il 2009 e il
2011), circostanza comunque ammessa dalla ricorrente stessa, sebbene per il
periodo dal 1 settembre 2009 al 26 luglio 2010; la Pieroni dunque aveva precisi
obblighi di vigilanza e di controllo, mai esercitati nei confronti di coloro che
operavano per detta società, incorrendo pertanto in responsabilità ex art. 40
cpv. cod. pen. sulla base della posizione di garanzia dalla stessa rivestita.
Il tribunale cautelare si è fatto quindi carico di esaminare i punti essenziali
della vicenda con diffusa motivazione, che pertanto non può dirsi né mancante e
neppure meramente apparente, essendo perciò sottratta al controllo di
legittimità.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i
ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi
siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
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secondo quanto emerge dal testo del provvedimento impugnato, è stato

inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata
in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso il 23/06/2015

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