Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36927 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36927 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Acanfora Gaetano, nato a Casoria il 07/04/1957,

avverso l’ordinanza del 16/09/2014 del Tribunale del riesame di Viterbo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;
udito per il ricorrente l’avv. Luigi Marsico, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Gaetano Acanfora ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
16/09/2014 del Tribunale di Viterbo che ha rigettato l’istanza di riesame avverso
il decreto del 25/06/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso
Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 8, d.lgs.

Data Udienza: 18/06/2015

10 marzo 2000, n.74, aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla
confisca per equivalente, dei beni di proprietà o comunque in disponibilità
dell’Acanfora.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc.
pen., violazione degli artt. 324, commi 5 e 7, 309, commi 9 e 10, cod. proc.
pen., e 2, comma 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742 e deduce, al riguardo, che
trattandosi di provvedimento adottato nell’ambito di procedimento penale iscritto
anche per il reato di cui all’art. 416, cod. pen., non opera la sospensione feriale

rispetto del termine perentorio di cui agli artt. 309, comma 10 e 324, comma 7,
cod. proc. pen..
1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,
inosservanza degli artt. 125, comma 3, 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter,
cod. pen. e 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e lamenta, al
riguardo, la totale mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni
prospettate a sostegno della istanza di riesame con riferimento alla impossibilità
di configurare il concorso dell’autore del reato di cui all’art. 8, d.lgs. n. 74 del
2000 in quello di cui al precedente art. 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.E’ fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso.

32istanza di riesame era stata proposta il 25/07/2014 ed era pervenuta al
Tribunale di Viterbo il 29/07/2014. Gli atti erano stati trasmessi il successivo
01/08/2014; l’ordinanza è stata resa il 16/09/2014.
3.1.11 procedimento penale nell’ambito del quale è stato adottato il decreto
di sequestro preventivo è stato iscritto anche per il reato di cui all’art. 416, cod.
pen..
3.2. A norma dell’art. 2, legge 7 ottobre 1990, n. 742, come sostituito
dall’art. 240-bis, disp. coord. cod. proc. pen. e ulteriormente modificato dall’art.
21-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, «1. In materia penale la sospensione dei termini
procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non
opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora
essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 2. La sospensione
dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei
procedimenti per reati di criminalità organizzata (…)».
3.3.Questa Suprema Corte, nel risolvere il contrasto interpretativo circa la
latitudine applicativa del concetto di “criminalità organizzata”, ha affermato il

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dei termini con conseguente inefficacia del decreto di sequestro per il mancato

principio secondo il quale «ai fini dell’applicazione dell’art. 240 bis, comma
secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l’esclusione, operante anche
per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale,
della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti
per reati di criminalità organizzata, quest’ultima nozione identifica non solo i
reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da
norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per
delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse,

requisito dell’organizzazione» (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv.
230895).
3.4. La validità di tale interpretazione è stata ribadita da Sez. U, n. 37501
del 15/07/2010, che ha ulteriormente precisato che: a) «la deroga, prevista
per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei
termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli inerenti
alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali» (Rv. 247993); b)
«non conta la situazione specifica del singolo indagato ma la sua collocazione
nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata (in questo senso Sez. I,
3 aprile 1995, dep. 7 giugno 1995, n. 1264, Grimaldi), perché la ratio della
disciplina in esame è quella di evitare che le indagini preliminari subiscano pause
o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell’attività
d’indagine, e tale esigenza può essere compromessa se si consentissero,
nell’ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione di procedure
incidentali riguardanti la posizione di questo o quello indagato, posto che tali
procedure sono intimamente connesse all’attività d’indagine e ne influenzano la
pronta definizione», sicché «ai fini dell’esclusione della sospensione feriale
dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i
procedimenti di criminalità organizzata (…) rileva soltanto che la contestazione si
inserisca nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi
per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una
stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più
reati» (Rv. 247994).
3.5.Perciò allorquando un soggetto sia indagato, nell’ambito dello stesso
procedimento, di un reato per il quale non è prevista la sospensione e di altri
reati connessi per i quali essa invece opera, deve ritenersi non applicabile la
sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari quando egli proponga
una richiesta di riesame solo per la misura cautelare disposta per il reato per il
quale è prevista la sospensione (in questi termini Sez. 2, n 12799 del
09/03/2011, Rv. 250044).

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con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il

3.6.Alla luce delle considerazioni che precedono è corretto affermare che nel
caso in esame non opera la sospensione feriale dei termini, con conseguente
tardività del provvedimento impugnato adottato ben oltre la scadenza stabilita
dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e conseguente inefficacia del decreto di
sequestro preventivo, secondo quanto dispone l’art. 324, comma 7, cod. proc.
pen..
3.7.La fondatezza del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, dichiara la inefficacia del
decreto di sequestro preventivo n 37/2014 RGNR del G.i.p. del Tribunale di
Viterbo del 25/06/2014, ordina la restituzione dei beni all’avente diritto.
Visto l’art. 626, cod. proc. pen. manda alla Cancelleria per i necessari
adempimenti.
Così deciso il 18/06/2015

P.Q.M.

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