Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36926 del 18/06/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36926 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DEPOSTATA :N r
1 4 SET 7915
Passucci Nicolino, nato a Roccaspinalveti il 28/04/1967,
avverso la sentenza del 24/03/2014 del Tribunale di Vasto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Mario Fresa, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso perché tardivamente proposto.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. Nicolino Passucci ricorre per l’annullamento della sentenza resa alla
pubblica udienza del 24/03/2014 dal Tribunale di Vasto che, ai sensi degli artt.
444 e segg., cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata
di tre mesi di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod.
pen., 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento dell’imposta sul
L ERO,
Data Udienza: 18/06/2015
r
valore aggiunto relativa alle annualità 2008 e 2009 per importi rispettivamente
pari a C 52.65,00 per il 2008 ed C 60.287,00 per il 2009).
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., errata applicazione dell’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 in conseguenza
della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 12 marzo 2014 che ne ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale per gli omessi versamenti di importi
inferiori ad C 103.291,38, commessi fino al 17/09/2011.
2.11 ricorso è ammissibile e fondato.
3.L’imputato era contumace all’udienza del 24/03/2014. L’estratto
contumaciale della sentenza gli è stato notificato il 22/05/2014. Il ricorso è stato
proposto dal difensore il 02/05/2014, prima ancora che maturasse per l’imputato
il termine per impugnare autonomamente la sentenza. Ne consegue che il ricorso
è tempestivo (art. 585, comma 3, cod. proc. pen.).
4.Nel merito il ricorso è fondato.
4.1.La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 16 aprile 2014 – Prima serie speciale), ha
–
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre
2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in
base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun
periodo di imposta, ad euro 103.291,38.
4.2.La sentenza della Corte delle leggi incide su un elemento costitutivo del
reato privando il fatto per quale si procede di penale rilevanza con conseguente
annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 18/06/2015
CONSIDERATO IN DIRITTO