Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36925 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36925 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Palmieri Gualtiero, nato a Modena il 07/10/1945,

avverso la sentenza del 11/03/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Perugia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento
con rinvio limitatamente alla richiesta di sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Gualtiero Palmieri ricorre per l’annullamento della sentenza del
11/03/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia che, ai
sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la
pena concordata di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art.

Data Udienza: 18/06/2015

416, cod. pen. (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una
serie indeterminata di delitti in materia tributaria).
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., violazione dell’art. 444, comma 3, cod. proc. pen., e deduce, al riguardo,
che la richiesta dell’applicazione di pena era stata subordinata alla concessione
della sospensione condizionale.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod.
proc. pen., contraddittorietà e travisamento di atto processuale e lamenta, al

istanza di patteggiamento presentata dal coimputato per l’applicazione di una
pena ostativa alla concessione del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato.

3.Con istanza depositata in udienza, l’odierno ricorrente aveva chiesto, per il
tramite dei propri difensori muniti di procura speciale, l’applicazione della pena di
un anno e sei mesi di reclusione, subordinandone espressamente l’accoglimento
alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3.1.11 Pubblico Ministero aveva prestato il consenso ed il Giudice ha emesso
la sentenza in epigrafe indicata senza concedere il beneficio della sospensione
condizionale.
3.2.E’ verosimile ritenere, come adombra il ricorrente, che il G.u.p. abbia
confuso la posizione di questi con quella del coimputato nei cui confronti è stata
applicata, con la stessa sentenza, una pena superiore a due anni di reclusione,
ostativa alla concessione del beneficio. Si legge infatti in motivazione che
«l’entità della pena applicata non consente la concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, cui peraltro le istanze ex art. 444 c.p.p. non
risultano condizionate».
3.3.Quel che conta, ai fini del presente giudizio, è che il beneficio al quale
era subordinata la richiesta non è stato concesso sulla base non di un’omissione
materiale pura e semplice (che secondo parte della giurisprudenza di questa
Corte potrebbe essere emendata con la procedura di errore materiale, secondo
altra con l’annullamento parziale nei termini richiesti dal PG con la requisitoria
scritta, secondo altra ancora solo con l’annullamento

“tout court” della

sentenza), ma sulla scorta di una decisione esplicita e positivamente assunta in
motivazione che si è tradotta in un rigetto della richiesta, ancorché frutto di un
vero e proprio travisamento dell’istanza, in violazione del terzo comma dell’art.
444, cod. proc. pen. che, nello stabilire l’inscindibilità del “petitum” delle parti,
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riguardo, che il Giudice ha erroneamente preso in considerazione l’analoga

conferisce al giudice soltanto l’alternativa tra l’accoglimento totale della domanda
e il rigetto totale della stessa (Sez. 1, n. 12 del 10/01/1992, Rv. 190846; cfr.
altresì, Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417).
3.4.11 Giudice, dunque, ha omesso di valutare la sussistenza dei presupposti
per la concessione del beneficio, espressamente richiesto dall’imputato quale
“conditio sine qua non” dell’accoglimento dell’istanza, sulla base di un duplice

errore percettivo (la mancata richiesta dell’imputato, l’entità della pena) che
pone la sua decisione in contrasto con le basi fattuali dell’accordo, diverso da

3.5.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli
atti al Tribunale di Perugia.
Così deciso il 18/06/2015

quello oggetto di ratifica.

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