Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36923 del 28/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36923 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Giuli Carlo Lucio, nato il 4 marzo 1954
avverso l’ordinanza del Tribunale di Rieti del 21 ottobre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Raffaello Principi.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 21 ottobre 2014, il Tribunale di Rieti ha rigettato
l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo,
finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Rieti il 18
settembre 2014, in relazione al reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000,
che sarebbe stato da lui commesso come legale rappresentante di una società.
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si deducono la carenza e la manifesta
illogicità della motivazione, quanto all’omessa considerazione della mancanza
dell’elemento psicologico del reato, per la situazione di crisi economica nella quale la
società dell’indagato si trovava, in conseguenza del dimezzamento del fatturato.
2.2. – In secondo luogo, si deducono la carenza e la manifesta illogicità della
motivazione, nonché l’erronea applicazione dell’art. 322 ter cod. pen. in relazione
all’individuazione del profitto del reato. Non si sarebbe considerato che dal mancato
versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti era derivato al più
un beneficio economico in capo alla sola società. Si sarebbe violato, inoltre,
sottoponendo a sequestro i beni personali dell’indagato, il principio secondo cui il
sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non è consentito qualora sia
possibile procedere a sequestro diretto su beni o denaro della persona giuridica
riconducibili al profitto del reato tributario. Non vi sarebbero state, in ogni caso,
indagini dirette a reperire tali beni della società. Si rileva, infine, che il bene oggetto di
sequestro appartiene per il 50% a un soggetto terzo estraneo alla vicenda processuale
e che, dunque, non avrebbe potuto essere sequestrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.

cassazione, chiedendone l’annullamento.

3.1. – Il primo motivo di doglianza – con cui si sostiene che il Tribunale non
avrebbe tenuto conto della situazione di dissesto della società dell’indagato, che
sarebbe stata tale da escludere l’elemento soggettivo del reato- è inammissibile. La
difesa si limita, infatti, a ribadire con il ricorso per cassazione le generiche
considerazioni già svolte in sede di esame, laddove si era limitata a lamentare, senza
precisarne le cause, una diminuzione del fatturato della società. Cosicché l’indagato
non ha assolto, neanche in via di mera prospettazione, all’onere – ritenuto sussistente
dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sez. 3, 8 gennaio 2014, n. 15416;
sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014) – di dimostrare l’assoluta impossibilità d.

Au\v

adempiere il debito d’imposta, sia sotto il profilo della non imputabilità al medesimo
della crisi economica che ha investito l’azienda, sia sotto l’aspetto dell’impossibilità di
fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in
concreto.
3.2. — Il secondo motivo di doglianza è infondato.
Quanto alla censura relativa alla mancanza di un profitto in capo all’indagato, è
sufficiente qui rilevare che ciò che conta è che vi sia stato per la società un risparmio

materialmente appropriato sottraendolo alla società stessa (argomento ex sez. 3, 8
maggio 2014, n. 39177, rv. 260547). Quanto alla censura relativa al mancato
reperimento di beni o denaro della società che potessero essere oggetto di sequestro
in via diretta, deve essere qui affermato il principio secondo cui, qualora — come nel
caso di specie — l’indagato sostenga che il mancato adempimento dell’obbligazione
tributaria si è verificato per l’assoluta mancanza di fondi nel patrimonio della società, il
pubblico ministero non è tenuto ad effettuare alcuna ricerca nel patnimonio della
società stessa, perché l’inesistenza di beni o denaro aggredibili in via diretta è oggetto
di sostanziale ammissione da parte dello stesso indagato (argomento ex sez. 3, 29
ottobre 2014, n. 6205, rv. 262770). Infine, in relazione alla censura con cui si
lamenta che l’oggetto del sequestro sarebbe materialmente un bene di cui è
comproprietario un soggetto terzo non indagato, è sufficiente qui osservare che la
difesa non ha neanche prospettato che il sequestro non sia stato contenuto entro la
quota di proprietà dell’indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad
operare (come invece richiesto da sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6894, rv. 249539; sez.
3, 27 marzo 2013, n. 29898, rv. 256438). E, anzi, il Tribunale ha correttamente
osservato sul punto che dagli atti risulta che l’immobile, del quale l’indagato è
proprietario al 50%, ha un valore complessivo superiore al doppio della cifra assunta a
base del sequestro.
4. — Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2015.

di imposta, non essendo necessario che di tale risparmio l’indagato si sia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA