Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36921 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36921 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rossi Stefano, nato il 23 gennaio 1964
avverso l’ordinanza del Tribunale di Como del 17 novembre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 17 novembre 2014, il Tribunale di Como ha rigettato la
richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro probatorio
del 10 ottobre 2014, avente ad oggetto merci di contrabbando (in particolare,
orologi), documentazione commerciale riguardante tali merci, documentazioni
doganali contraffatte e strumenti atti alla contraffazione, in relazione ai reati di cui agli
artt. 81, secondo comma, 469, 477 cod. pen. e 292-295 del d.P.R. n. 43 del 1973.

cassazione, lamentando la violazione di legge in relazione alle esigenze probatorie e
alla pertinenzialità delle cose sequestrate rispetto all’ipotesi di reato. Si rileva, in
particolare, che, nel caso di denaro contante, è necessario che nel decreto di
sequestro sia indicato il rapporto di pertinenzialità con il reato, mentre nel caso in
esame non vi sarebbe nel decreto alcuna descrizione delle condotte asseritamente
tenute dall’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata contiene, infatti, una motivazione pienamente sufficiente
su tutti i profili oggetto di censura.
Quanto, in particolare, alla doglianza secondo cui nel decreto di perquisizione vi
sarebbe solo un riferimento agli articoli di legge, senza indicazione dei fatti concreti
contestati e senza specificazione delle ragioni dell’ipotizzata sussistenza del nesso di
pertinenzialità tra le cose e le ipotesi di reato, i giudici del riesame correttamente
evidenziano che tale decreto ha delegato alla polizia giudiziaria l’individuazione delle
cose pertinenti a reati, ma ha specificato che tra queste devono essere annoverate, a
titolo esemplificativo, le merci introdotte in Italia o in attesa di spedizione all’estero in
evasione di diritti doganali, nonché la documentazione commerciale relativa a dette
merci e eventuale documentazione doganale contraffatta. E del resto devono essere
considerate cose pertinenti al reato tutte quelle che, anche senza essere qualificate
come illecite, presentino capacità dimostrativa dello stesso (ex multis, sez. 3, 22
aprile 2009, n. 22058, rv. 243721; sez. 4, 17 novembre 2010, n. 2622, rv. 249487).
Più in particolare, anche in mancanza della formulazione di un capo di imputazione,
l’affermazione della pertinenza delle cose al reato individuata esclusivamente sulla
base del titolo dello stesso deve essere ritenuta sufficiente (sez. 2, 20 settembre
2007, n. 38603, rv. 238162; ).

2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

Quanto al denaro sequestrato, non vi è dubbio che la fungibilità dello stesso
richiede che vi sia una specifica motivazione sul nesso di pertinenzialità, nel senso che
la prova del reato debba discendere non dal semplice accertamento dell’esistenza di
un quantitativo di denaro che costituisca corpo di reato, ma dal denaro stesso nella
sua materialità, ad esempio per particolari caratteristiche delle banconote o per le
modalità della loro conservazione (sez. 3, 6 maggio 2014, n. 37187, rv. 260241; sez.
3, 12 febbraio 2015, n. 22110, rv. 263661). Nondimeno, l’ordinanza impugnata reca

rileva ai fini della prova non è semplicemente il denaro ma le modalità di
conservazione dello stesso, tale da poter essere astrattamente riconducibili alle
operazioni illecitete ipotizza, visto che il denaro si trovava riposto in buste di plastica
separato o chiuso da elastici.
Quanto, più in generale, agli inizi dei reati contestati, dall’ordinanza impugnata
risulta con sufficiente chiarezza che la gioielleria dell’indagato era stata utilizzata da
un altro indagato come luogo di destinazione o di prelievo per le spedizioni degli
orologi di contrabbando ed era comunque menzionata in alcune conversazioni
telefoniche intercettate. E, del resto, durante la perquisizione erano stati rilevati sia
tracce di vendite sospette sia pacchetti contenenti orologi di pregio apparentemente
oggetto di contrabbando.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015.

una motivazione pienamente rispondente a tali principi, perché evidenzia che ciò che

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