Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36920 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36920 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Beretta Carlo, nato il 6 marzo 1982
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 3 febbraio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Mario Fraticelli, nel senso del rigetto del ricorso.

Data Udienza: 27/05/2015

,

RITENUTO IN FATTO
1. — Con ordinanza del 3 febbraio 2014, il Gip del Tribunale di Milano ha
dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il decreto penale di condanna del 16
settembre 2013, rilevando, tra l’altro, che la stessa proveniva dal difensore d’ufficio,
non più legittimato a proporla, essendo stato nominato un difensore di fiducia prima
della presentazione dell’opposizione stessa.
2. – Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso

comma 4, cod. proc. pen., perché non si sarebbe considerato che l’imputato non
aveva avuto alcuna conoscenza del procedimento a suo carico, se non al momento
della notifica dell’ordinanza, perché, in sede di notificazione, il decreto penale era
stato restituito al mittente per compiuta giacenza, essendo l’imputato irreperibile
presso l’indirizzo di destinazione. In secondo luogo, la difesa sostiene che il difensore
di fiducia era stato nominato prima che venissero effettuate, in maniera erronea, le
notificazioni del decreto penale di condanna tanto all’imputato quanto al difensore
d’ufficio, cosicché le notificazioni sarebbero affette da nullità assoluta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso ricorrente riconosce che il difensore d’ufficio che ha proposto
opposizione avverso il decreto penale di condanna non era più legittimato a tal fine,
per la precedente nomina di un difensore di fiducia. Correttamente, dunque, il Gip ha
dichiarato inammissibile l’opposizione, ordinando l’esecuzione del decreto penale
opposto. E la dichiarata inammissibilità preclude logicamente a questa Corte ogni
verifica circa la regolarità della notificazione del decreto penale.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015.

per cassazione, deducendo, in primo luogo, l’erronea applicazione dell’art. 460,

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