Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36916 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36916 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Uka Dilair, nato a Vitinue (macedonia) il 04-07-1958
avverso la ordinanza del 24-09-2014 del tribunale della libertà di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevellì che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Dilair Uka ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in
epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Bari ha confermato il decreto di
sequestro emesso dal gip presso lo stesso tribunale che aveva disposto il vincolo
su kg. 23.629,50 di cascami ed avanzi di ottone nonché su un rimorchio di
proprietà del ricorrente con riferimento alla violazione dell’articolo 259, comma

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il

difensore, solleva due motivi, articolati in più questioni, e qui enunciati, ai sensi
dell’articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’erronea
applicazione della legge penale e la violazione di legge per l’inesistenza e
comunque la mera apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza del periculum in mora (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e),
codice di procedura penale).
Assume che il tribunale cautelare ha approvato la motivazione resa dal Gip
in base alla quale le esigenze cautelari dovessero ritenersi sussistenti sul
presupposto che la libera disponibilità di quanto sequestrato potesse aggravare o
protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, in
quanto la merce in sequestro poteva essere commercializzata o smaltita
illecitamente.
A fronte di tale motivazione, si era evidenziata la evidente assenza di
motivazione in ordine al periculum in mora rispetto al sequestro del rimorchio di
cui era proprietario il ricorrente, per essere la motivazione del provvedimento in
parte qua totalmente ed esclusivamente parametrata sulla merce e non sali
mezzo di trasporto di essa. Né i giudici cautelari avevano preso in considerazione
iu.
la circostanza che, emesso decreto penale di condanna in ordine al fattovquale si
procede nei confronti di Loretta Forelli, non era stata disposta la contestuale
confisca del mezzo di trasporto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione legge
penale e vizio di motivazione per l’inesistenza e comunque la mera apparenza di
essa in ordine al fumus delicti e alla sua estraneità quale terzo rispetto al reato
commesso.
Assume che la difesa, impugnando il decreto di sequestro preventivo ed
allegando documenti ufficiali del ministero degli esteri, aveva spiegato in
maniera inconfutabile come il Kosovo, al momento dell’importazione, fosse

2

1, decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152.

\)-z)”

ancora considerato “territorio in stato di crisi” e quindi territorio dal quale
potevano essere importati rifiuti.
Il tribunale cautelare ha disatteso tale argomento sul rilievo che

“già

nell’agosto del 2012 il vicepremier Koso varo (…), a margine di una riunione del
governo, nel quadro del progressivo venir meno della supervisione internazionale
sull’indipendenza del giovane paese aveva formalmente dichiarato che la
missione della unione europea in Kosovo, Eulex, si sarebbe chiusa il 15 giugno
2014 senza ulteriori proroghe al mandato iniziato nel 2008, anno della

emergenziale”.
Sostiene il ricorrente come una tale motivazione concretizzi una evidente
violazione di legge posto che il tribunale cautelare ha ritenuto non applicabile
l’eccezione prevista dall’articolo 43 del regolamento 1013 del 2006 al divieto di
importazione di rifiuti destinati al recupero in

“altri territori in cui, in via

eccezionale in situazioni di crisi, di ristabilimento della pace o in caso di guerra,
non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b)
o c) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata
o non sia in grado di agire”, con la conseguenza che andrebbe rilegato nell’inutile
processuale il riferimento, contenuto nella motivazione dell’ordinanza impugnata,
ad una dichiarazione rilasciata solo a margine di una riunione di governo, di cui
non era stata citata neanche la fonte. Tutto ciò senza considerare l’inconferenza
della motivazione dell’impugnata ordinanza ove si consideri che il sequestro era
stato effettuato solo il 19 maggio 2014 e quindi in epoca antecedente alla data
supposta dal tribunale quale termine finale della missione Eulex, ovvero il 15
giugno 2014.
Secondo il ricorrente, dal testo dell’ordinanza impugnata si evince che il
tribunale cautelare ha sostenuto che “sempre nello stesso periodo risultavano in
fase di valutazione almeno 30 accordi firmati dall’Italia con l’ex Jugoslavia cui il
Kosovo poteva subentrare in qualità di Stato successore”.

Sennonché tale

affermazione del tribunale del riesame avrebbe dovuto comportare
l’accoglimento della tesi della difesa sulla successione degli Stati nei trattati
internazionali regolata dall’articolo 34 della convenzione di Vienna del 1978 e
cioè che “quando una parte o più parti del territorio di uno Stato si separano per
formare uno o più Stati, indipendentemente dal fatto che lo Stato predecessore
continui ad esistere, i trattati vigenti alla data della successione tra Stati per
l’insieme del territorio dello Stato predecessore sussistono per ciascuno degli
Stati successori così formatisi”, con la conseguenza che la suddetta convenzione
restava applicabile alle Repubbliche della Bosnia-Erzegovina, che in base
all’accordo Dayton del 1995 era costituita dalla Repubblica Serba e dalla
federazione di Bosnia Erzegovina, al Montenegro, alla Macedonia e al Kosovo; ciò

3

\r(

dichiarazione di indipendenza del paese, proprio per il venire meno della fase

sino a quando non si fosse pervenuti ad una denuncia unilaterale di non
applicazione oppure alla stipula di nuove convenzioni. La difesa, attraverso
questa osservazione impugnando il provvedimento del Gip, aveva sostenuto che
il Kosovo rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento 1013 del 2006
CE, non avendo mai esplicitato una rinunzia e, quindi, non era un paese dal
quale si erano vietate le importazioni.
Peraltro il tribunale cautelare ha sostenuto che “proponendo istanza di
riesame il difensore del proprietario del rimorchio ha contestato il provvedimento

motivazione del decreto, la sussistenza di una conclamata situazione di crisi dello
Stato del Kosovo, ad oggi amministrato dall’Onu, posto sotto il protettorato della
Nato e con amministrazione provvisoria dell’UMNIK, autorità costituita con
risoluzione numero 1244 del consiglio di sicurezza dell’Onu, situazione tale da
giustificare il trasferimento dei rifiuti Italia, infine l’errata valutazione operata
dall’ufficio delle dogane sulle indicazioni contenute nell’allegato VII del
documento di trasporto in merito sia all’operazione di recupero, ritenuta
ingiustificatamente intermedia dall’autorità che ha effettuato il controllo, sia al
codice CER riportato nell’allegato, invece correttamente correlato all’attività che
sul rifiuto sarebbe stata svolta nell’impianto di destinazione italiano”.
Assume il ricorrente come, confrontando l’ordinanza di riesame con i motivi
di ricorso, emerga ictu °cui/ che il tribunale cautelare ha del tutto trascurato che
il mezzo fosse di proprietà di persona estranea al reato, con la conseguenza che
tale motivo non è stato assolutamente preso in considerazione e quindi confutato
dal tribunale del riesame all’interno dell’impugnata ordinanza.
I giudici del riesame, quindi, in ordine al giudizio sulla sussistenza del
fumus, avrebbero reso una motivazione solo apparente e quindi inesistente, in
quanto del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali e fondata su un
ragionamento fittizio, sostenuto da asserzioni apodittiche ovvero argomentazioni
del tutto disancorate dalle risultanze processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che
seguono.
Va preliminarmente ricordato che questa Corte non ha accesso agli atti del
procedimento, cosicché la cognizione della vicenda processuale che essa ha è
quella risultante dai contenuti del provvedimento impugnato e del ricorso.
In base a tale disponibilità risulta, dunque, che personale dell’Ufficio Dogane
di Bari ha effettuato il sequestro, poi convalidato dal G.I.P., di un quantitativo di

4

di sequestro preventivo, tempestivamente impugnato, eccependo: il difetto di

cascami ed avanzi di rame pari a di kg 23.629,50 e di un rimorchio a bordo del
quale gli stessi erano trasportati.
I rifiuti appartengono a soggetto diverso dal proprietario del mezzo, che
risulta essere intestato alla società della quale è legale rappresentante il
ricorrente.
Il reato ipotizzato quale presupposto per l’applicazione della misura
cautelare reale è quello previsto e sanzionato dall’art. 259, comma 1, d.lgs. 152
del 2006, che la provvisoria imputazione addebita al legale rappresentante della

Regolamento (CE) n. 1013/2006 e la mancanza delle condizioni prescritte
dall’art. 18 del medesimo Regolamento comunitario per l’importazione di rifiuti in
Italia.

2. Va pure premesso che la costante giurisprudenza di questa Corte si è
ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio
o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non
anche con riferimento ai motivi di cui all’articolo 606, lettera e) cod. proc. pen.,
pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o
la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate
all’inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004,
Bevilacqua, Rv. 226710 . V. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.
254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472
del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladíana,
Rv. 236255).
Così delimitato l’ambito della cognizione di questa Corte e posto che i motivi
di gravame possono essere congiuntamente esaminati per essere tra loro
strettamente connessi, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata presenta
una lacuna motivazionale tale da configurare la violazione di legge, nei termini
appena ricordati, lacuna già segnalata con la pronuncia resa da questa Sezione
(Sez. 3, n. 12989 del 05/03/2015, Uka; di contrario avviso, tuttavia, Sez. 3, n.
19199 del 05/02/2015, Uka, entrambe non massimate) in un caso del tutto
analogo a quello in esame e riguardante il medesimo ricorrente, dai cui
condivisibili esiti questo Collegio non intende discostarsi.

3. Va infatti osservato che, nella presente vicenda al pari di quella in
precedenza scrutinata, la contestazione riguarda il reato previsto e sanzionato
dall’art. 259 d.lgs. 152 del 2006, il quale, al comma 1, così recita: «chiunque
effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo
26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di
5

ditta italiana importatrice, in considerazione della violazione dell’art. 43 del

rifiuti elencati nell’Allegato Il del citato regolamento in violazione dell’articolo 1,
comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena
dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con
l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti
pericolosi».
Si tratta, come è evidente, di una norma penale in bianco, integrata dal
richiamo al Regolamento comunitario.
Il Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993 è stato,

del 14 giugno 2006, con la conseguenza che i riferimenti ad esso devono ora
intendersi effettuati al nuovo Regolamento, come stabilisce il secondo comma del
menzionato articolo 61.
Avuto riguardo a tale ultima disposizione ed a quanto stabilito dall’art. 194
d.lgs. 152 del 2006, il quale precisa che le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli
accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del Regolamento (CE) n. 1013/2006
(che dunque espressamente richiama) e dal decreto interministeriale di cui al
successivo comma 4, deve rilevarsi, in accordo con quanto evidenziato in più
occasioni dalla dottrina, la sussistenza di una sostanziale continuità tra i due
regolamenti comunitari, i cui contenuti sono essenzialmente sovrapponibili,
anche negli allegati – quanto meno con riferimento alle ipotesi di spedizioni di
rifiuti diversi da quelli esclusi dall’obbligo di notifica ed autorizzazione del
mancato rispetto delle norme di informazione – con l’unica eccezione, che qui
non rileva, della spedizione di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di
laboratorio di cui all’art. 3, paragrafo 4 del Regolamento CE del 2006.

4. Va subito detto che, nella fattispecie, l’ordinanza impugnata si sofferma
sulla sussistenza delle condizioni per l’importazione in Italia dei rifiuti
sequestrati, giungendo a conclusioni che il ricorrente non condivide ma che
risultano, tuttavia, corrette.
Come ricordato dal Tribunale, l’art. 43 del menzionato Regolamento
comunitario stabilisce, al comma 1, un generale divieto di importazione, nella
Comunità, di rifiuti destinati al recupero, prevedendo tuttavia alcune eccezioni
per quelli provenienti da: a) paesi ai quali si applica la decisione OCSE; b) altri
paesi aderenti alla convenzione di Basilea; c) altri paesi con i quali la Comunità,
o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o
multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all’articolo 11
della convenzione di Basilea; d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno
concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; e)
altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di
6

però, abrogato, a far data dal 12 luglio 2007, dall’articolo 61 del Reg. 1013\2006

ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano
essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui
l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in
grado di agire. Nel comma 2 è stabilito che, in casi eccezionali, gli Stati membri
possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di
determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti
secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all’articolo 49, nel paese
di spedizione. In tal caso si applica l’articolo 41, paragrafo 2.

1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all’articolo 42, se
pertinenti (comma 3).
Date tali premesse, i giudici del riesame osservano che, per stessa
ammissione della difesa del ricorrente, risultando inapplicabili tutte le eccezioni
contemplate dall’art. 43, comma 1 del Regolamento, con esclusione di quella di
cui alla lettera e), l’importazione dal Kosovo sarebbe giustificata soltanto dalla
sussistenza di una situazione di crisi, conseguente ai noti eventi bellici che hanno
interessato quei luoghi e non ancora risolta, come dimostrato dalla permanenza
di contingenti di pace, unità di crisi, protettorato ONU ed assenza di accordi
bilaterali conclusi anche con altri paesi.
Il Tribunale esclude tuttavia, motivatamente, la sussistenza delle condizioni
di applicabilità di tale deroga attraverso una serie di considerazioni, tra le quali
assume rilievo preminente l’accertamento, in fatto, della sussistenza di due
accordi bilaterali stipulati tra Italia e Kosovo, nel giugno del 2013, in materia di
cooperazione giudiziaria e di estradizione.
Sulla base della comprovata possibilità di stipula di accordi bilaterali il
Tribunale ha, dunque, ritenuto operante il divieto di importazione di cui all’art.
43 del Regolamento.

5. Tale conclusione è oggetto di contestazione in ricorso con varie censure,
nessuna delle quali, tuttavia, considera il dato determinante della avvenuta
conclusione di accordi bilaterali tra Italia e Kosovo che il Tribunale ha
adeguatamente posto in luce.
In ogni caso, la motivazione dell’ordinanza non presenta, sul punto, alcuna
carenza riconducibile nell’alveo della motivazione inesistente o meramente
apparente configurante la violazione di legge che, dunque, il ricorrente
erroneamente ipotizza.

6. Altrettanto non può dirsi, però, per ciò che concerne altri aspetti che il
Tribunale non ha considerato.

7

Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali, conclusi ai sensi del paragrafo

L’art. 259 d.lgs. 152 del 2006 prevede, al comma 2, alcune ipotesi di
confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del
reato, una delle quali attinente proprio al traffico illecito di cui al comma 1 della
medesima disposizione.
Osserva a tale proposito il Collegio che, come reiteratamente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, è evidente che il mezzo da confiscare debba
appartenere all’autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di
trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata,

diligenza e che non risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che
rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia
derivata la possibilità dell’uso illecito della cosa e senza che esistano
collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del
reato (così Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010. Nello stesso
senso, Sez. 3, n. 44837 del 7/11/2007, Aprea, non massimata; Sez. 3, n. 26529
del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n. 12108 del 18/11/2008 (dep.
2009), Apicella, Rv. 243394; Sez. 3, n. 20935 del 11/3/2009, Anselmi e altri,
Rv. 243621).
Si è ulteriormente precisato come gravi sul terzo proprietario estraneo al
reato l’onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della
buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell’uso illecito del mezzo o
che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine
di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevando anche che,
in tali casi, la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non configura
un’ipotesi di inversione di onere della prova, che la legge penale non consente,
poiché non riguarda l’accertamento della responsabilità penale (Sez. 3, n. 22026
del 29/4/2010, Grisetti, non massimata. Conformi, Sez. 3, n. 46012 del
4/11/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv.
240551, cit.; Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010, cit.).

7. Dati tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, deve osservarsi
che, riguardo alla posizione del terzo e del mezzo sequestrato rispetto al reato
ad altri attribuito, manca una valida motivazione nel provvedimento impugnato.
Nell’ordinanza, infatti, le considerazioni svolte sulla dedotta carenza di
motivazione del provvedimento di sequestro sembrano fare riferimento esclusivo
ai materiali trasportati e non anche la mezzo di trasporto, atteso che, come
rilevato anche in ricorso, il tribunale indica il

periculum in mora

come

strettamente connesso con la natura del bene in sequestro e la sua importazione
e trasformabilità sul suolo italiano, risultato questo vietato dalla richiamata
normativa comunitaria, cosicché il tribunale del riesame ha motivato, come
8

sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di

fondatamente obietta il ricorrente, esclusivamente in relazione al periculum in
mora della merce e nulla evidenziando invece per il rimorchio che è appunto il
mezzo che avrebbe dovuto importare la merce e che non può certamente essere
importato o trasformato sul suolo italiano.
Per ciò che riguarda, invece, la posizione del terzo ricorrente, si afferma, del
tutto apoditticamente, ed al solo fine di confutare l’obiezione secondo la quale il
decreto penale di condanna comunque non consentirebbe la confisca del bene,
che «… Allo stato delle allegazioni il decreto di condanna non è esecutivo, in

quindi della decorrenza dei termini per la proposizione dell’opposizione che,
comunque, consentirebbe l’emissione, in caso di condanna, di 1 diversa
pronuncia giudiziale (…) di natura tale da superare i limiti previsti dall’articolo
460 codice di procedura penale».
Si tratta, con tutta evidenza, di argomentazioni che non danno alcuna
effettiva contezza della posizione del ricorrente rispetto al reato ipotizzato, né
della eventuale sussistenza delle condizioni, ricordate nei principi
giurisprudenziali in precedenza richiamati, che consentirebbero la successiva
confisca del mezzo o dell’assenza di una dimostrazione del presupposto della
buona fede, che, al contrario, la escluderebbe.

8. Quanto sopra si risolve, pertanto, in una motivazione meramente
apparente cui dovrà porsi rimedio nel successivo giudizio di rinvio conseguente
all’annullamento dell’ordinanza impugnata che questa Corte dispone.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bari.
Così deciso il 13/05/2015

quanto risulta solo emesso e non vi è prova della sua notifica all’interessato e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA