Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36914 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36914 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sommaruga Marco, nato a Saronno il 6.9.64
indagato art. 29 quattuordecies d.lgs 152/06

avverso la ordinanza del Tribunale di Milano del 9.4.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Umberto de Augustinis, che ha chiesto l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato Il ricorso ha ad oggetto
l’ordinanza con la quale il G.i.p. ha dichiarato la tardività della opposizione proposta dal
ricorrente nei confronti del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo erronea applicazione della legge e facendo notare che il decreto

Data Udienza: 19/03/2015

gli era stato notificato in data 17.3.14 e che l’atto di opposizione era stato da lui proposto il
27.3.14, quindi, tempestivamente.
E’ ben vero – egli osserva – che in atti risulta una notifica del medesimo decreto in
data 11.12.13 ove si dava conto della “mancata consegna del plico per irreperibilità del
destinatario”, ma è anche evidente che di essa non può tenersi conto perché il successivo
avviso di avvenuto deposito del 12.12.13, risulta “immesso in cassetta”.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato
Non vi è dubbio, infatti, che, nella specie, sono state eseguite due notifiche dello stesso
decreto ma che solo una, quella del 17.3.14, è andata a buon fine.
Il primo tentativo di notifica, dell’11.12.13, infatti, non aveva seguito l’iter corretto non
essendo sufficiente la mera immissione in cassetta dell’avviso di deposito con decorso dei dieci
giorni, occorrendo la seconda raccomandata con avvertimento del compimento delle formalità
inerenti il primo avviso (c. Cost. 346/98). Di essa, quindi, non si sarebbe potuto tener conto ai fii
del computo dei termini per proporre impugnazione.
La decisione oggetto di gravame è stata, perciò, assunta sulla base di erronei
presupposti e, per l’effetto, essa deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti
al Tribunale di Milano.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Atti al Tribunale di Milano.

Così deciso il 19 marzo 2015
Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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