Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36912 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36912 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hoxhaj Adem, nato in Albania il 01/01/1991,

avverso l’ordinanza del 02/10/2014 del Tribunale del riesame di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Adema Hoxhaj ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
02/10/2014 del Tribunale di Roma che ha rigettato l’appello da lui proposto
avverso il provvedimento del 07/08/2014 con il quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di quella stessa città aveva aggravato la misura
coercitiva cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
sostituendola con quella della custodia cautelare in carcere.

Data Udienza: 19/12/2014

Il ricorrente risponde del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto kg. 106,00 di sostanza
stupefacente del tipo marijuana, fatto per il quale 17/10/2013 era stato
arrestato nella flagranza del reato e in relazione al quale gli era stata
inizialmente applicata la misura della custodia cautelare in carcere, sostituita, il
16/05/2014, con quella meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria.
Il 07/08/2014 la misura era stata stata sostituita ed aggravata nei termini

perché era stato denunziato dai Carabinieri per il reato di furto con strappo
asseritamente consumato alle ore 16,00 del 16/07/2014.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., carenza e vizio logico della motivazione e mancata acquisizione della prova
documentale non prodotta in giudizio ai sensi degli artt. 347, comma 1, e 357,
cod. proc. pen..
Deduce, al riguardo, che il Tribunale del riesame ha deciso senza acquisire
gli atti di indagine allegati alla comunicazione di reato dei Carabinieri della
Stazione di Tor Bella Monaca di Roma (denunzia di furto, fotografia a colori della
collana sottratta, fascicolo fotografico utilizzato per la ricognizione, verbale di
individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa).
Non ha rilievo e non coglie nel segno – afferma – la considerazione del
Tribunale dell’appello cautelare che la comunicazione di reato è fidefacente e che
pertanto non possano nutrirsi dubbi sul riconoscimento fotografico effettuato
dalla vittima del furto; rileva il fatto che la mancata trasmissione degli allegati
alla CNR ne ha impedito un più penetrante riscontro, ancor più necessario ove si
consideri che il fatto sarebbe stato consumato alle ore 16,00 del giorno
mercoledì 16/07/2014, nell’arco di tempo in cui la precedente misura gli aveva
prescritto di presentarsi alla PG per la firma (adempimento da lui correttamente
effettuato). Il che, prosegue, rende oltremodo censurabile anche la mancata
acquisizione del registro ove aveva apposto la firma.
La sola comunicazione di reato non può avere valenza indiziarla e la
mancata trasmissione degli allegati – conclude – costituisce un vulnus della
legittimità dell’ordinanza di aggravamento e di quella impugnata e del diritto di
difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

sopra indicati perché l’Hoxhaj aveva dichiarato un domicilio inesistente ed inoltre

3. Il Collegio rileva, in primo luogo, che il ricorrente non eccepisce alcunché
in ordine al secondo motivo di rigetto del suo appello cautelare: l’inesistenza
dell’indirizzo comunicato alle autorità ai fini del controllo in sede cautelare,
valorizzato dai giudici di merito quale sintomo di sua inaffidabilità. Il che già di
per sé costituisce motivo di per sé sufficiente a respingere il ricorso.

4.Nel merito dell’unica questione sollevata, osserva in ogni caso la Corte che
alcuna norma prescrive che l’utilizzabilità, a fini cautelari, delle informazioni

dell’art. 347, comma 1, cod. proc. pen., sia subordinata alla materiale
allegazione della documentazione ad essa allegata.
L’informativa (o comunicazione) di reato di cui all’art. 347, comma 1, cod.
proc. pen. è atto pubblico (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 8725 del 17/05/1979,
Presti, Rv. 143201; Sez. 6, n. 21351 del 05/05/2011, Gargioli, Rv. 250504) che
fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che
lo ha redatto, delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale affermi
essere avvenuti in sua presenza (Cass. civ., Sez. 3, n. 57 del 11/01/1989, Rv.
461294).
Per cui se, come nel caso in esame, l’informativa riporti la notizia che la
persona offesa ha positivamente riconosciuto nel ricorrente l’autore del reato per
il quale si procede non v’è motivo alcuno per dubitare della veridicità di tale
informazione (il positivo riconoscimento, non la sua corrispondenza al vero).
Il ricorrente non contesta il principio, ma eccepisce che la mancata
trasmissione degli allegati ha impedito il controllo difensivo sulle fonti di prova
richiamate nell’informativa di reato.
Tuttavia, così facendo, non eccepisce la veridicità della notizia (il
riconoscimento fotografico), quanto la attendibilità stessa del riconoscimento in
considerazione del fatto che nell’arco temporale durante il quale il reato era stato
commesso egli avrebbe dovuto presentarsi in Caserma per adempiere all’obbligo
di firma; tema difensivo ritenuto non decisivo dal Tribunale perché tale arco di
tempo era molto ampio (dalle 15,00 alle 19,00) e il reato era stato consumato
alle 16,00.
L’infondatezza del ricorso sta nel fatto che il riconoscimento fotografico
positivamente ed incontestabilmente effettuato dalla persona offesa (nel caso in
esame senza margini di dubbio) è da sempre stato ritenuto da questa Suprema
Corte un grave indizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995,
Tomasello, Rv. 203118; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, Acanfora, Rv. 227511;
Sez. 1, n. 47545 del 02/12/2008, Morfei, Rv. 242216).
Tra l’altro le questioni che il ricorrente pone in ordine all’attendibilità della
prova non si fondano sulla dedotta impossibilità di accedere agli atti di indagine o

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contenute nella denunzia scritta trasmessa dalla polizia giudiziaria ai sensi

al registro delle firme (questione mai sollevata), né sulla espressa deduzione di
aver sottoscritto tale registro in orario prossimo o corrispondente a quello di
consumazione del reato, così da rendere altamente improbabile la consumazione
del reato nell’ora indicata dalla persona offesa e magari più pressante la
necessità di un accesso diretto alla fonte di prova.
Ne consegue che la decisione del Tribunale è e corretta e che il ricorso deve
essere respinto.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma Iter, Disp. Att. c.p.p.
Così deciso il 19/12/2014

P.Q.M.

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