Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36911 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36911 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Zignale Gaetano, nato a Biancavilla il 08/10/1982,

avverso l’ordinanza del 16/05/2014 del Tribunale del riesame di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Salvatore Liotta, che ha concluso chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Gaetano Zignale ricorre per l’annullamento dell’orginanza del
16/05/2014 con la quale il Tribunale di Catania ha respinto l’istanza di riesame
proposta avverso il provvedimento del 23/04/2014 del Giudice per le indagini
preliminari di quello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la
misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere perché

Data Udienza: 19/12/2014

gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, per aver preso parte ad un sodalizio criminoso dedito al
traffico e al commercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e per aver posto
in essere i relativi reati-fine.
1.1. Il ricorrente eccepisce, con il primo motivo, la illogicità e la
contraddittorietà della motivazione, nonché la sua insufficienza, per quanto
attiene la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.
Lamenta, a tal fine, l’omessa macroscopica valutazione degli elementi di fatto

il fatto che si sia stabilito definitivamente in Germania e che l’attività contestata
si concentri nel breve periodo di permanenza in Sicilia a ridosso della sua
partenza. Inoltre, continua, le conversazioni valorizzate dal Tribunale per
confermare l’impianto accusatorio, provano, in modo palese e indiscutibile, la sua
estraneità ai fatti.
1.2.Per le stesse ragioni, lamenta, con il secondo motivo, che il Tribunale ha
insufficientemente motivato la ribadita sussistenza delle esigenze cautelarí
benché la sua azione si collochi in un arco temporale decisamente breve e si sia
ormai trasferito in Germania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla
legge ed in ogni caso totalmente infondati.

3. Non è in discussione l’esistenza del sodalizio, diretto da Rosano Valerio ed
operante nella piazza di Adrano; lo è la partecipazione dello Zignale che questi
contesta sulla base di una eccepita macroscopica omissione nella valutazione
degli elementi oggettivi e degli apporti difensivi relativi alle conversazioni
intercorse con tal La Manna Giuseppe, incontestato esponente del sodalizio cui
l’ordinanza (non contraddetta sul punto) attribuisce ruoli organizzativi.

«La

Manna – si legge nel provvedimento impugnato – riceve il denaro provento dello
spaccio (che poi viene definitivamente consegnato a Rosano) e monitora i
rifornimenti in vista dello spaccio e la prima rendicontazione dei guadagni dello
smercio, attività quest’ultima affidata – alla stregua di una catena di montaggio a ulteriori soggetti come l’odierno ricorrente».
Tale conclusione si fonda sull’analisi qualitativa (e non quantitativa) delle pur
poche conversazioni (solo sei, dal 27/06/2012 al 01/07/2012), riportate nel
testo, intercorse con il La Manna, dalle quali emerge, a giudizio del Tribunale,
che lo Zignale è pienamente e consapevolmente radicato nel sodalizio diretto dal
Rosano (cui fa espresso riferimento in una conversazione come destinatario di

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decisivi ai fini di una diversa soluzione della vicenda cautelare ed, in particolare,

somme), non limitando i propri rapporti alla persona del solo La Manna (cui in
un’occasione recapita la sostanza consegnatagli da altro indiscusso sodale, tal
Giovanni La Rosa), secondo la tesi difensiva.
Tale tesi viene ripresa con l’odierno ricorso per suffragare l’ipotesi che sulla
scorta della valutazione integrale dei medesimi elementi di fatto è possibile
sostenere che, in realtà, lo Zignale fosse tossicodipendente e spacciatore in
proprio.
Sennonché, per quanto il ricorrente affermi di non voler effettuare una mera

iniziali intenzioni affidando il compito di dare sostanza alle proprie censure alle
stesse conversazioni (nemmeno tutte) intercorse con il La Manna, trascritte in
modo parziale rispetto al contenuto di quelle riportate nell’ordinanza e
attingendo anche a dati estranei al testo dell’ordinanza stessa.
Il ricorrente scompone così le tessere probatorie del mosaico e le ricompone
a proprio uso seguendo un percorso logico del tutto avulso da quello che, in una
ben più ampia ed organica visione, alimenta la motivazione del provvedimento
impugnato.
Ed è francamente singolare il continuo ossequio formale del ricorrente ad un
metodo sistematicamente disatteso che tradisce la necessità di attingere a dati
non testuali e comunque parziali per supportare l’infondata eccezione di
illogicità, carenza e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

4.11 secondo motivo è del tutto generico ove si consideri che, trattandosi di
reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, la presunzione di sussistenza delle
esigenze cautelari e della adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte
può essere vinta da specifici elementi che il ricorrente, pur eccependo il vizio di
omessa motivazione sul punto, non deduce di aver mai sottoposto all’esame del
Tribunale, non potendosi ovviamente ritenere tale la generica deduzione circa il
tempo trascorso dai fatti e la circostanza che si sia trasferito in Germania
dall’estate dell’anno 2012.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

3

“rilettura” delle conversazioni intercorse con il La Manna, di fatto egli tradisce le

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma I-

Così deciso il 19/12/2014

ter, Disp. Att. c.p.p.

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