Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36910 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36910 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Dervishaj Dritan, nato a Shquiptare (Albania) il 27/09/1983,

avverso l’ordinanza del 12/08/2014 del Tribunale del riesame dì Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Dritan Dervishaj ricorre personalmente per l’annullamento
dell’ordinanza del 12/08/2014 del Tribunale di Catania che ha respinto l’istanza
di riesame proposta avverso l’ordinanza del 31/07/2014 del Giudice per le
indagini preliminari di quello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi
confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere
perché gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi
1 e 6, e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver aver illecitamente detenuto,

Data Udienza: 19/12/2014

in concorso con altre persone, kg. 293,500 di sostanza stupefacente del tipo
marijuana.
Secondo l’ordinanza impugnata, nei confronti del ricorrente convergono i
seguenti plurimi indizi di reato che, a giudizio del Tribunale, rendono altamente
probabile la condanna per il reato ipotizzato a suo carico:
a) verso le ore 15,30 del 29/07/2014, i militari della G.d.F. di Catania
avevano notato l’arrivo di un camper nel parcheggio di un centro commerciale
cittadino;

delle quali di nazionalità albanese;
c) i due si erano fermati a parlare con una terza persona, un italiano
sopraggiunto a bordo di una Fiat Punto dalla quale erano scesi anche altri due
albanesi che, percorrendo le vie di accesso al centro commerciale, si erano più
volte soffermati nei pressi del caravan;
d) dopo una ventina di minuti tutti erano entrati nel centro commerciale;
e) successivamente, mentre il gruppetto iniziale si trovava ancora all’interno
del centro commerciale, era sopraggiunta una seconda autovettura (una Snnart),
condotta dall’odierno ricorrente con all’interno, come passeggero, un suo
connazionale;
f) l’auto, dopo alcuni giri, veniva parcheggiata nei pressi del camper;
g) uno degli albanesi occupanti la Fiat Punto era poi salito a bordo della
Smart, al posto del precedente passeggero del quale, nel frattempo, s’erano
perse le tracce;
h) intorno alle ore 16,40 era sopraggiunto un ulteriore soggetto, un italiano
che, notata la presenza delle pattuglie della Guardia di Finanza, si era
allontanato dal posto;
i) una volta notato l’allontanamento delle pattuglie, l’uomo era tornato
indietro e si era posto alla guida del camper, seguito dalla Smart condotta
dall’odierno ricorrente;
j) all’alt intimato poco dopo dai militari della GdF, il camper si fermava,
mentre la Snnart si dava a precipitosa fuga, raggiunta dopo un breve
inseguimento;
k)

a seguito di perquisizione, nel camper venivano rinvenuti 293,500

chilogrammi di marijuana contenuti in 9 sacchi e 65 involucri, nonché un biglietto
emesso dall’agenzia «Caronte & Tourist Spa» alle ore 11,47 di quello stesso
giorno per la tratta Villa San Giovanni – Messina;
I) nella Fiat Punto veniva trovato un secondo biglietto emesso dalla stessa
agenzia alle ore 11,19 di quel 29/07/2014 per la medesima tratta;
m) anche nella Smart veniva rivenuto altro biglietto emesso alle ore 12,32
del 29/07/2014 dalla «Caronte & Tourist Spa» e per la medesima tratta;

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b) una volta parcheggiato, dal suo interno erano scese due persone, una

n)

i tre mezzi, inoltre, avevano attraversato quel giorno il casello

autostradale di Catania San Gregorio nel seguente ordine: 1. la Fiat Punto, alle
15,06; 2. il camper, alle 15,12; 3. la Snnart, alle 15,15;
o) era stato altresì accertato che: 1. uno degli albanesi occupanti la Fiat
Punto, il 04/05/2013 si era recato in Albania insieme con il connazionale che
aveva inizialmente parcheggiato il camper; 2. quest’ultimo era stato già più volte
controllato in compagnia dell’italiano fermato dalla GdF alla guida del medesimo
camper; 3. i due albanesi occupanti la Fiat Punto erano già stati controllati

Sulla scorta di questi elementi il Tribunale è giunto alla conclusione del
concorso di tutti i soggetti sopra indicati nella detenzione della sostanza
trasportata, ciascuno con un proprio ruolo (chi di corriere, chi di staffetta). Il
Dervishaj, in particolare, era alla guida di una delle auto-staffetta ed aveva
mantenuto il controllo del carico fino all’arrivo del nuovo autista del camper. La
fuga posta in essere in occasione dell’alt intimato al conducente del camper ne
costituisce, conclude sul punto il Tribunale, la prova definitiva.
1.1. Con il primo motivo il Dervishaj denunzia la non menzione, nel verbale
di perquisizione dell’autovettura Smart, del biglietto dell’agenzia Caronte &
Tourist, sicché non è dato sapere da dove provenga la copia del biglietto allegata
alla comunicazione della notizia di reato che, in quanto privo di riferimenti alla
targa del veicolo, avrebbe potuto riferirsi a qualsiasi automezzo. Peraltro,
aggiunge, la mancanza di un atto garantito di acquisizione del documento lo ha
privato della possibilità di esercitare su di esso il diritto di controllarne la
legittimità. Allo stesso modo, prosegue, manca un qualsiasi atto di indagine dal
quale poter trarre il dato del passaggio al casello autostradale di Catania, ed in
rapida successione, del camper e dei due automezzi. La circostanza

è

menzionata nella comunicazione di reato, ma non v’è atto di indagine che la
supporti. Di qui, conclude sul punto, l’illogicità e la contraddittorietà della
motivazione in ordine alla valutazione degli indizi di colpevolezza.
1.2. Con il secondo motivo eccepisce il malgoverno effettuato dal Tribunale
del riesame dei principi in materia di adeguatezza e proporzionalità della misura
cautelare poiché il precedente valorizzato per fondare un giudizio prognostico
negativo risale al 2004, né la sua pericolosità può essere desunta dalla sola
gravità oggettiva del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

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insieme il 27/07/2014.

3.11 primo motivo è assolutamente generico poiché si fonda su argomenti
che non solo sono parziali, ma non sono nemmeno decisivi.
Il ricorrente, infatti, concentra le proprie doglianze sulla eccepita assenza di
atti di indagine dai quali trarre i dati relativi al passaggio al casello autostradale
di Catania e sulla mancanza di legittimi (e verificabili) atti di acquisizione dei
biglietti dell’agenzia di viaggi rinvenuti nelle autovetture, limitando l’orizzonte
della sua critica al suo coinvolgimento nella fase che ha preceduto l’ingresso
degli automezzi nel parcheggio del centro commerciale.

comportamenti caduti sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria il
convincimento, non manifestamente illogico, del collegamento tra tutti gli
occupanti dei tre mezzi coinvolti (il camper, la Fiat Punto, la Smart) e del pieno
coinvolgimento del ricorrente, significativamente datosi alla fuga all’alt intimato
al conducente del camper, che ha così serbato un comportamento che il
Tribunale ha giustamente valutato come decisivo del suo concorso nel reato.
Il giudizio di gravità indiziaria della colpevolezza del Dervishaj si regge, nella
logica del provvedimento impugnato, sull’autosufficienza, anche ai fini
dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, dei
comportamenti tenuti nel parcheggio del centro commerciale, totalmente
trascurati dal ricorrente.
Sono dunque del tutto irrilevanti, ai fini che ne occupano, le censure
sollevate in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

4.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, prescindendo
anch’esso dal testo del provvedimento impugnato e dalla logica che lo sorregge,
sottopone alla diretta valutazione di questa Corte Suprema l’ultradecennalità
dell’unico precedente specifico e lo contrappone agli argomenti spesi dal
Tribunale per sostenere il concreto rischio di recidiva.
Il Tribunale trae dal coinvolgimento di più persone nella specifica vicenda e
dall’enorme quantitativo di sostanza sequestrata il non manifestamente illogico
convincimento dell’inserimento del ricorrente in contesti criminali ben più ampi e
necessariamente organizzati, ai quali potrebbe ragionevolmente apportare
ulteriori contributi. Ha quindi escluso la possibilità di concedere misure cautelari
meno afflittive in considerazione della precedente condanna per evasione
commessa nel 2011.
Il ricorrente non c ura l’attitudine dei fatti accertati a fungere da valido
criterio prognostico della sua persistente pericolosità sociale a prescindere dai
suoi lontani precedenti, ma propone, puramente e semplicemente, come tema
difensivo, la risalenza nel tempo del precedente specifico (tema inammissibile

4

Trascura tuttavia di considerare che il Tribunale trae dalla dinamica dei

per come proposto) e oppone una generica contestazione di assenza di
motivazione.
Il ragionamento seguito dal Tribunale è invece corretto e pienamente
conforme all’insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale in tema di
misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo
di reiterazione criminosa di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi
apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze
del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della

dall’art. 133 cod.pen., tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto
reato (così, più recentemente, Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Caterino, Rv.
258070).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/12/2014

personalità dell’indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti

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