Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3691 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3691 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

BOMOBOU Ibrahima, nato in Mali il 1/1/1987
avverso la sentenza del 12/7/2013 emessa in camera di consiglio dalla Corte di
appello di Torino, che ha confermato la sentenza del del Tribunale di Torino che,
ai sensi degli artt.438 e ss. cod. proc. pen., ha condannato il sig. Bomobou alla
pena di otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato ex
artt.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 62-bis cod. pen.,
commesso il 13/2/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/7/2013 emessa in camera di consiglio la Corte di
appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che, ai sensi
degli artt.438 e ss. cod. proc. pen., ha condannato il sig. Bomobou alla pena di
otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato ex artt.73,
comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 62-bis cod. pen., commesso il
13/2/2013.

Data Udienza: 11/12/2013

2. Avverso tale decisione il sig. Bomobou propone ricorso in sintesi
lamentando la mancata determinazione della pena nei minimi previsti dalla legge
penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che i giudici di merito hanno motivato la propria
decisione in ordine al trattamento sanzionatorio considerando, da un lato, la
modestia del fatto (detenzione e consegna di una sola “dose” di eroina

una recidiva “reiterata, specifica e infraquinquennale”.
La valutazione operata in modo sintetico, ma chiaro e logico dalla Corte di
appello è sottratta al sindacato di questa Corte, che non può sostituire il proprio
giudizio di merito a quello formulato con la sentenza impugnata.
2. Del resto, il ricorrente si limita a riproporre richieste già formulate in sede
di appello e non introduce elementi idonei a contrastare la decisione assunta.
Deve così ricordarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, si
considerano generici – con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo,
lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p. -, i motivi che ripropongono davanti al
giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello
avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle
ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti
contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla
giurisprudenza di questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della
Sez.6, n.22445 del 2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma
che “e’ inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si

limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie
presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del
provvedimento impugnato”.
3.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere

dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

2

all’acquirente) e le condizioni personali dell’imputato e, dall’altro, l’esistenza di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/12/2013

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