Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36909 del 20/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36909 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

DI VIRGILIO DANILO

n. il 26.02.1980

avverso la sentenza n. 33/13 della Corte d’appello di L’Aquila del
28.11.2012
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 20 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente al
trattamento sanzionatorio.
L’avv. Bafile Emilio, difensore dell’imputato, chiede l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 20/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. DI VIRGILIO Danilo ricorre per cassazione avverso la sentenza, in
epigrafe indicata, della Corte d’appello di L’Aquila che, in parziale riforma
della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal locale Tribunale il
12.11.2010, in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, concessa
l’attenuante di cui al v comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la
pena inflitta in primo grado.
Con un unico motivo si denuncia violazione di legge e vizio di

stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Il ricorso va accolto sia pure con argomentazioni diverse da quelle
sostenute dal ricorrente, in ragione dello ius superveniens di cui al comma 24
ter dell’alt 1 del D.L. 36/2014 convertito in L. 79/2014 con cui è stato
modificato il comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 attribuendo all’ipotesi ivi
prevista la configurazione di figura autonoma di reato anziché di circostanza
attenuante speciale con la modifica dell’assetto delle pene
3. La valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso
personale o della cessione a terzi), ogniqualvolta la condotta non appaia indicare
l’immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo
parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità soltanto sotto il
profilalo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (v. per
tutte Cass. 6, 19 aprile 2000, D’Incontro, RV 216315). Ciò premesso, il primo
motivo del ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente
prospettato.
Da un lato, invero, la Corte territoriale ha dimostrato l’illegalità della
detenzione con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, confutando le
affermazioni difensive e richiamandosi in particolare, in adesione ad indirizzi
interpretativi costanti (cfr. ex plurimis Cass. 4, 4 giugno 2004, Vidonis, RV
229686), alla circostanza che il DI VIRGILIO detenesse due tipi diversi di
sostanze stupefacenti (marijuana ed hashish), in quantitativi considerevoli,
esorbitanti dall’asserito uso personale e, in ogni caso, dalle sue possibilità
economiche, oltre al rinvenimento di un bilancino di precisione, adatto alla
confezioni delle dosi.
Le circostanze evocate dal ricorrente, dedotte con l’evidente intento di
proporre una diversa ricostruzione dei fatti e, di riflesso, una diversa
qualificazione giuridica dei medesimi, sono state a ragione trascurate dalla Corte
di merito perché inidonee ad avvalorare la diversa ricostruzione pretesa.
2._

motivazione in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza

Come si è detto, il motivo è, inoltre, privo di specificità, risolvendosi nella
semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto all’interpretazione dei
dati probatori.
E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di
dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti
determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e
preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare

Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;Cass. 4, 1 aprile
2004, Distante, RV 228586). In ogni caso, il giudice di merito ha osservato
l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui non può farsi carico all’imputato
dell’obbligo di provare la destinazione al solo uso personale della sostanza
stupefacente posseduta, ma, rappresentando la destinazione allo spaccio un
elemento costitutivo della fattispecie, tale specifica finalità della illecita
detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa (cfr. tra le altre Cass. 6,
19 giugno 2003, Pezzella, RV 226276).
4. La nuova formulazione del V comma richiamato riguarda tutti i tipi di
sostanza stupefacente, senza alcuna distinzione tra droghe pesanti e droghe
leggere, e prevede la pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro e la
multa da € 1.032 ad € 10.329, inferiore a quella prevista dal precedente d.l.

146 del 2013 convertito in L. 10/2014 ( che già aveva configurato l’ipotesi di
cui al comma V art. 73 come fattispecie autonoma di reato, senza distinzioni tra
tipi di droga, con una pena detentiva da uno a cinque anni), ed ancora più mite
rispetto alla pena prevista dallo stesso articolo nella formulazione (Legge
Fini/Giovanardi) in vigore al momento del fatto.
Inoltre è stato inserito il comma V bis dell’art. 73 in base al quale
“nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba
concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare,
anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi
previste.”
4.1 Va anche ricordato che, ancor prima dell’entrata in vigore della L79/2014 e successivamente all’entrata in vi ore del D.L. 146/2013, convertito in

3

il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812;

L. 10/2014, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, depositata il
25.02.2014, che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73
d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta legge c.d. “Fini-Giovanardi”,
determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella
formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).
4.1

Sul piano intertemporale, il problema dell’individuazione della legge

giurisprudenza di questa Corte, privilegiando la disposizione in concreto
complessivamente più favorevole (e non attraverso una combinazione di parti di
disposizioni diverse), e distinguendo:
a)i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della “Fini – Giovanardi”, da
giudicare scegliendo la legge più favorevole tra quella in vigore al momento del
fatto (ovvero tra l’originario comma 5 dell’art. 73, circostanza attenuante ad
effetto speciale articolata in distinte previsioni sanzionatorie a seconda della
tipologia “pesante” o “leggera” della sostanza trattata) ed il reato autonomo
introdotto dal d.l. 146 del 2013: senza alcuna possibilità di fare applicazione anche se in ipotesi più favorevole – della

lex intermedia

dichiarata

incostituzionale, dal momento che “il principio di retroattività della norma penale
più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma
sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima” (Corte cost., sent. n.
394 del 23 novembre 2006);
b)i fatti commessi durante la vigenza della “Fini – Giovanardi”, in relazione ai
quali dovrà invece tenersi conto, nell’individuazione della legge più favorevole,
anche delle norme dichiarate incostituzionali, “per il valore assoluto del principio
di irretroattività della norma meno favorevole”.
E’ in tale contesto che si colloca l’ulteriore modifica, apportata all’art. 73
comma 5 del testo unico, dalla legge n. 79: modifica, come già evidenziato,
consistita esclusivamente nella mitigazione della risposta sanzionatoria
(reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329, in
luogo della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000), senza alcun intervento volto a ripristinare la distinzione tra “droghe
leggere” e “droghe pesanti”, che – come già più volte accennato – è ormai
tornata in vigore per i fatti non lievi e che, nell’originaria formulazione dell’art.
73 del testo unico, connotava anche il trattamento sanzionatorio per i fatti di
lieve entità.

più favorevole va risolto, secondo quanto costantemente affermato dalla

5. In ragione di quanto esposto e dovendo trovare applicazione la
disposizione di cui all’art. 2, comma 4 codice penale, si impone l’annullamento
della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio che dovrà essere
valutato dal giudice del rinvio anche con riferimento alla possibilità di
applicazione della pena sostitutiva.
Resta definitiva la dichiarazione di responsabilità penale in ordine al reato
ascritto.
P.Q.M.
la

sentenza

impugnata

limitatamente al trattamento

sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia; rigetta il ricorso nel
resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 20 giugno 2014.

Annulla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA