Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36909 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36909 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Milite Immacolata, nata a Torre Annunziata il 28/08/1969,

avverso l’ordinanza del 29/07/2014 del Tribunale del riesame di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra Immacolata Milite ricorre per la cassazione dell’ordinanza del
29/07/2014 con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto l’istanza di riesame
dell’ordinanza del 28/06/2013 del Giudice per le indagini preliminari di quello
stesso Tribunale che aveva applicato, nei suoi confronti, la misura coercitiva
personale della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.

Data Udienza: 19/12/2014

Si contesta alla ricorrente di aver preso parte all’associazione per delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata dal marito, Vincenzo
Scarpa, rivestendo ruoli di vertice, con compiti di gestione organizzativa e
direttiva dei partecipi in relazione a tempi, luoghi, e modalità dell’attività di
acquisto, trasporto, detenzione, importazione e collocazione sul mercato italiano
di sostanze stupefacenti provenienti dalla Spagna e dall’Olanda.
L’accusa trova provvisorio fondamento, secondo i giudici della cautela: a)
nelle numerose conversazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra alcuni

al potere di condizionamento della donna nei confronti del marito ed alle
condotte dalla stessa tenuta, si esprimono in termini tali da non poter essere
equivocati; b) in conversazioni telefoniche intercorse tra la Milite ed il marito; c)
nella conversazione intercorsa con il sodale Di Capua Francesco (arrestato il 31
maggio 2012 mentre trasportava 11 chili di cocaina), incaricato di andarla a
prelevare all’aeroporto di Capodichino ; d) nella consegna a sue mani, da parte
del Di Capua, di 400.000 euro, provento dell’illecito traffico.
Il Tribunale del riesame ha così ritenuto di poter superare la tesi difensiva
secondo la quale la donna era legata da mero rapporto di coniugio con il capo
indiscusso dell’associazione che, peraltro, in sede di interrogatorio del
14/03/2014, aveva reso ampia confessione circa il proprio ruolo, la rete di
fornitori e collaboratori, ed aveva anche riferito sulle istanze rivendicative del
nipote, Scarpa Francesco, che voleva sostituirlo nel ruolo di comando.
Proprio questi, infatti, conversando con alcuni sodali, si era lamentato del
fatto che lo zio e la moglie lo avessero escluso dalla spartizione dei proventi, che
la Milite aveva “rimbambito” il marito, che questi proteggeva lei ed il figlio dal
coinvolgimento diretto nei compiti più rischiosi, che la donna “stava in mezzo a
tutti i discorsi”.
Il Tribunale ha individuato nel pericolo di fuga ed in quello di reiterazione del
reato le esigenze cautelari fronteggiabili con la sola custodia cautelare in carcere
ed ha a tal fine valorizzato: a) la lunga latitanza della ricorrente, che poteva
evidentemente contare su mezzi economici notevoli per poterla affrontare; b) la
continuità dell’attività illecita, sintomo di dedizione al traffico di sostanze
stupefacenti; c) l’intrinseca gravità della condotta, volta a soddisfare una vasta
platea di consumatori; d) l’assenza di altre fonti di reddito; e) la capacità della
donna di continuare a gestire il traffico anche da un ambiente domiciliare.
Si tratta di elementi la cui portata evocativa delle esigenze cautelari non è
contraddetta dalla nuova ordinanza cautelare emessa dal GIP nel maggio 2014
che non contemplava tra gli indagati l’odierna ricorrente. Ciò perché si tratta di
fatti diversi e relativi a periodi successivi.

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associati che nel commentare le vicende interne al sodalizio e nel far riferimento

1.1. La ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non ha nemmeno
fatto cenno al fatto che era stata lei stessa a preannunciare al pubblico ministero
il rientro dalla latitanza, circostanza questa che dimostra la carenza di
motivazione in ordine al ritenuto pericolo di fuga.
1.2.A ciò si aggiunga che dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare del
01/07/2013, la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ad integrazione e
sviluppo delle precedenti, aveva proseguito le indagini accertando che Scarpa
Vincenzo ed altri accoliti avevano perseverato nell’attività illecita, persino dopo

continuato a dirigere dal carcere l’intero gruppo, avvalendosi dell’ausilio del figlio
Bruno. Per tali fatti era stata chiesta ed ottenuta nuova ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal GIP il 10 maggio 2014, che non ha affatto
riguardato la ricorrente
1.3.Sotto altro profilo eccepisce, nel merito, la contraddittorietà
dell’impostazione accusatoria secondo la quale, benché le si contestasse un ruolo
apicale in virtù del quale le erano stati addebitati, a livello associativo,
l’importazione dalla Spagna e dall’Olanda, il trasporto, la raffinazione, la
detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti, non le è mai stata contestata,
nemmeno a titolo di concorso, la effettiva consumazione di alcun reato-fine tra
quelli oggetto del sodalizio.
1.4.L’accusa, prosegue, si alimenta di malevoli commenti dei parenti di
Vincenzo Scarpa il cui senso è stato travisato dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3. La tesi difensiva secondo la quale la Milite non aveva mai fornito alcun
concreto contributo al sodalizio capeggiato dal marito prescinde completamente
dagli specifici e ben più ampi e articolati argomenti utilizzati dal Tribunale per
affermare il contrario e si affida a considerazioni del tutto generiche che si
fondano, a loro volta, su una valutazione parziale degli indizi di colpevolezza
elencati nell’ordinanza. La ricorrente, inoltre, ipotizza letture alternative e
disorganiche di alcune conversazioni intercettate, avulse dalla più ampia trama
argomentativa in cui il Tribunale le colloca e inammissibilmente sottoposte
all’esame diretto di questa Corte.
Al riguardo va ricordato che in sede di legittimità è possibile prospettare una
interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta
dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel
caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da

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l’arresto di quest’ultimo (occorso nel settembre 2013) che, ciò nonostante, aveva

quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del
28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro,
Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994).
Non ha alcun fondamento logico e giuridico l’argomento difensivo secondo il
quale la contestazione per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990,
sarebbe logicamente inconciliabile con l’assenza di contestazioni per i reati-fine,
anche quando il ruolo ricoperto sia di vertice.
Costituisce infatti principio consolidato di questa Suprema Corte che, in

gerarchicamente dominante – da taluno rivestito nell’ambito della struttura
organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza
di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria
dell’accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto
automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al
sodalizio, sia pure riferibile all’organizzazione e inserito nel quadro del
programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che
materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente
rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola condotta
delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel
reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vigente la configurazione
di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro
d’ambiente”, con la quale si pretende di riferire all’associato il reato fine che si
ha prova di collegare all’associazione, siccome compreso nel programma
generico dell’organizzazione (così Sez. 1, n, 1988 del 22/12/1997, Nikolic, Rv.
209846; per una più recente affermazione sul punto, cfr. Sez. 1, n. 24919 del
23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305).

4.Quanto alle esigenze cautelari, la censura secondo la quale il Tribunale
non avrebbe adeguatamente valutato la portata della nuova ordinanza cautelare
emessa dal G.i.p. il 10 maggio 2014 nei confronti del solo marito e del figlio si
fonda su considerazioni del tutto fattuali volte a superare l’affermazione per la
quale tale ordinanza riguarda fatti diversi e successivi a quelli per i quali la
ricorrente era stata ristretta in carcere. Tale censura, peraltro, prescinde
completamente dagli specifici ed assorbenti argomenti utilizzati dal Tribunale per
sottolineare la capacità della donna di beneficiare di ampie risorse economiche e
di una vasta rete di protezioni estere per poter affrontare una lunga latitanza e
dunque avvalorare la attualità e concretezza del pericolo di fuga.
Al riguardo occorre ricordare che il concreto pericolo di fuga può essere
desunto anche dal pregresso stato di latitanza, indubbiamente sintomatico di una
disobbedienza alla legge e rivelatore di una tendenza comunque ostruzionistica
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materia di reati associativi, il ruolo di partecipe – anche in posizione

all’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, e la sua
attualità non è automaticamente esclusa dal sol fatto che la cessazione della
latitanza sia intervenuta per la volontaria costituzione della persona sottoposta
alle indagini o imputata (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 2736 del 16/07/1996,
Cusani, Rv. 205862).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa delí corrente

nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma Iter, Disp. Att. c.p.p.
Così deciso il 19/12/2014

(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento

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